la giunta regionale
Omissis
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa:
- di modificare l’art. 1 nel modo seguente:
sostituire alla 2ª interlinea la data “19.03.2005” con “19.03.2002 e successive modifiche”;
- di sostituire l’art. 4 con il seguente:
“ART. 4
La relazione di cui al precedente art. 2 dovrà essere trasmessa dall’Ente d’Ambito Sociale unitamente all’istanza di cui all’art. 1 e dovrà essere approvata:
a) con atto formale della Giunta Comunale negli Ambiti Territoriali Sociali monocomunali;
b) con deliberazione dell’Organo esecutivo dell’ente rappresentativo degli Ambiti Territoriali Sociali pluricomunali, qualora sia in vigore una delle forme associative di cui agli artt.30 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; in tal caso l’istanza dovrà essere corredata di dichiarazione della forma associativa in essere, degli estremi di sottoscrizione dell’atto di costituzione della stessa e della tipologia dei servizi indicati nell’atto medesimo;
c) con deliberazione di Giunta di ciascun Comune dell’Ambito Territoriale Sociale pluricomunale, in caso di assenza di forme associative di cui al precedente punto b)”;
- di confermare quanto altro deliberato con il richiamato atto n. 834 del 29.08.2005;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).