LA GIUNTA
REGIONALE
Omissis
A voti unanimi, espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
Per tutto quanto esposto
in narrativa:
- di conferire, al Dott. Franco LA CIVITA, nato a Sulmona (AQ), il 08/02/1952, ai sensi
dell’art. 22 della L.R. 77/1999 e della D.G.R. n. 2550 del 01/12/1999,
l’incarico di Dirigente del
Servizio “Riforme Istituzionali e Rapporti Enti Locali” con sede in Pescara”, della
Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli”;
- di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni
3 (tre), rinnovabile, ed č soggetto alle disposizioni di cui all’art. 27 della
citata L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni; alla possibile
riduzione della durata del medesimo qualora la G.R. stabilisse di conferire
l’incarico di dirigenza del Servizio
“Riforme Istituzionali e Rapporti Enti Locali”,ad uno dei dirigenti
regionali attualmente in aspettativa e/o distacco sindacale, al momento del
loro rientro in servizio presso l’Amministrazione regionale, come stabilito
nella D.G.R. n. 917 del 21/10/2003 e s.m.i.;
- di demandare al momento della notifica del
presente provvedimento, da parte del Servizio Organizzazione e Sviluppo delle
Risorse Umane della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali, di stabilire la data della
decorrenza degli effetti;
- di autorizzare la competente Struttura della Direzione
Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali a provvedere alla
definizione dell’incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi
dell’art. 20, 8° comma, della L.R. 77/99;
- di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del
presente atto trova capienza nell’impegno assunto sul capitolo 011213 del
bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
- di dare atto, infine, che il
Dirigente incaricato, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della L.R. 77/99, nel
momento in cui assume l’incarico deve risultare contestualmente collocato in
aspettativa senza assegni dal ruolo dei dipendenti regionali ed il servizio č
riconosciuto ai fini dell’anzianitŕ.