LA GIUNTA
REGIONALE
Omissis
A voti unanimi, espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
Per tutto quanto esposto
in narrativa:
- di conferire, all’architetto Antonio SORGI, dirigente del ruolo regionale, ai sensi dell’art. 20 c. 6 della L.
R. n. 77/99 e della D. G. R. n. 2550 del 01/12/99, l’incarico di Direttore
regionale della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - con sede in L’Aquila;
- di dare atto, conseguentemente, della
cessazione dell’ing. Pierluigi CAPUTI dall’incarico di Direttore regionale
della Direzione Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e
Gestione Dei Bacini Idrografici , dal giorno precedente l’insediamento del
nuovo Direttore, ai sensi dell’art. 20 c. 6, secondo capoverso, della L.R.
77/99 e s. m. e i.;
- di dare ancora atto della cessazione degli
effetti della D.G.R. n. 689, del
09/08/03 e del relativo contratto n. 79, del 16/10/03, con scadenza al
31/08/06, con i quali all’ing. Pierluigi CAPUTI è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi,
Politiche e Gestione Dei Bacini Idrografici;
- di dare ulteriore atto della cessazione
degli effetti della D.G.R. n. 954, del 26/10/04 e del relativo contratto individuale n. 137 del 13/12/04,
con scadenza al 14/11/07, con i quali all’architetto Antonio SORGI è stato
conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Beni Ambientali, Aree Protette
e Valutazioni Ambientali” della Direzione Territorio, Urbanistica, Beni
Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione Dei Bacini Idrografici, per cui il
posto diventa vacante e disponibile;
- di dare ulteriormente atto della cessazione
degli effetti della D.G.R. n. 681, del
09/08/03, con la quale al medesimo architetto Antonio SORGI è stato conferito
l’incarico di Direttore supplente della medesima Direzione Territorio,
Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione Dei Bacini
Idrografici;
- di dare infine atto che il predetto incarico ha una durata di
anni 3 (tre), rinnovabile, ed è soggetto: alle disposizioni di cui all’art. 27
della citata L. R. 77/99; alla cessazione dall’incarico stesso qualora il
dirigente incaricato ottenesse un periodo di aspettativa senza assegni che non
comporti per l’Ente l’obbligo del
mantenimento dell’incarico;
- di demandare al momento della notifica del
presente atto, da parte del competente Servizio Organizzazione e Sviluppo del
Personale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali, di fissare la data di
decorrenza degli effetti del medesimo;
- di autorizzare la competente Struttura della Direzione
Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali a provvedere alla
definizione degli incarichi in argomento a mezzo contratto individuale, ai
sensi dell’art. 20, 8° comma, della L. R. 77/99;
- di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del
presente atto trova capienza nell’impegno assunto sul capitolo 011213 del
bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.