IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 44
(Funzioni trasferite alle Province) della Legge Regionale 03.03.1999, n. 11

1.   Il primo comma dell'articolo 44 della L.R. 3.3.1999, n. 11 è così modificato:

“1. Alle Province, fermi restando i compiti e le funzioni da esse esercitati in base alla L.R. 12.04.1983, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, da intendersi trasferiti per effetto della presente legge, sono trasferiti i seguenti compiti e funzioni:

a)             l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. L'attribuzione del potere di approvazione comprende anche i piani territoriali già adottati al momento di entrata in vigore della presente legge;

b)             l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un Commissario ad acta scelto tra il personale dirigente interno alla Provincia, in ordine all'adozione e approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti nel caso di inerzia dei Comuni nei seguenti casi:

1)       obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187 a seguito di diffida a provvedere entro un termine che non può essere inferiore ai quarantacinque giorni, diretta al Comune da parte dei proprietari interessati, nonché per conoscenza alla Provincia stessa;

2)       Comuni sforniti, per qualunque ragione, di strumento urbanistico generale, nel caso in cui, a seguito di diffida a provvedere da parte della Provincia, non abbiano proceduto alla adozione dello strumento entro i duecentocinquanta giorni successivi;

c)             l'esercizio del potere di annullamento, previa diffida motivata al Comune il quale può replicare nei successivi trenta giorni, dei piani attuativi comunali in variante che siano approvati dal Comune come piani meramente attuativi.”

2.   Dopo il primo comma dell'articolo 44 della L.R. 3.3.1999, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Per l'applicazione di quanto disposto al punto 1 lettera b) comma 1 del presente articolo, il Comune interessato, entro il termine massimo fissato dalla diffida, provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento agl'interessati ed all'Amministrazione Provinciale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle procedure e contenuti disciplinati dalla L.R. 18/1983 nel testo in vigore e del D.P.R. 8.6.2001, n. 327.

1 ter. La nomina del Commissario ad acta, di cui alla lettera b) comma 1 non preclude al Comune di avviare il procedimento e provvedere con le forme e le modalità di cui al comma 1 bis, nel rispetto dei termini assegnati al Commissario ad acta.

1 quater. Il potere sostitutivo attribuito al Commissario ad acta rimane sospeso, dopo la nomina, in caso di avvio da parte del Comune del procedimento e fino alla conclusione dello stesso nei termini previsti.

1 quinquies. Il procedimento di definizione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 1187/1968 promosso a seguito di diffida ad adempiere da parte dei proprietari interessati, deve essere concluso da parte del Commissario ad acta oppure dell'Amministrazione comunale, anche nei casi di cui al comma 1 ter, entro il termine perentorio di un anno.

1 sexies. Il termine di cui al comma 1 quinquies non si applica ai procedimenti di particolare complessità i cui tempi sono disciplinati dall'art. 8 punto 2 lettera c bis della legge n. 241/90.”

Art. 2
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 17 Ottobre 2005

OTTAVIANO DEL TURCO