IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo concede alla Provincia di Chieti un contributo straordinario di centomila euro per interventi straordinari di recupero, tutela e conservazione del patrimonio librario della Biblioteca Provinciale "G. De Meis" danneggiato a seguito del crollo di parte dello stabile avvenuto il giorno 6 giugno 2005.
2. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:
- recupero, tutela e conservazione del patrimonio librario interessato dagli eventi di cui al comma 1;
- sistemazione provvisoria della Biblioteca Provinciale "G. De Meis" in altro stabile.
Art. 2
Erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo regionale previsto dall’art. 1 è disposto con provvedimento della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale secondo le seguenti modalità:
- 50% a presentazione della domanda da parte dell’Amministrazione provinciale di Chieti;
- 50% a seguito della presentazione della certificazione dei lavori svolti per l’importo concesso a titolo di contributo e comunque subordinatamente alla presentazione del rendiconto e nei limiti dello stesso.
Art. 3
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato per l’esercizio finanziario 2005 in € 100.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario in corso:
- Cap 61401 U.P.B. 10.01.004 denominato: Contributo all'Associazione Eurostudi per la realizzazione di convegni "Oltrecortina " – La nuova Europa del Terzo Millennio
- in diminuzione € 100.000,00
- Cap 61532 U.P.B. 10.01.004 di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario alla Provincia di Chieti per interventi di recupero, tutela e conservazione del patrimonio librario della Biblioteca Provinciale "G. De Meis"
- in aumento € 100.000,00
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 17 Ottobre 2005
OTTAVIANO DEL TURCO