Il comma 1° dell’art. 17 della L. 29/12/1993, n. 580 e s.m. ed integrazioni prevede che il Presidente della Giunta Regionale designa un rappresentante effettivo del Collegio dei Revisori dei conti presso le Camere di Commercio.

I rappresentanti da designare devono essere in possesso del requisito dell’iscrizione nel registro dei Revisori contabili di cui al D.Lgs del 27/01/1992, n. 88.

La Legge regionale 12/8/2005, n. 27 “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo” pubblicata sul B.U.R.A. n. 44 del 31/8/2005, nella disposizione transitoria di cui al comma 1. dell’art. 2 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decadono le nomine degli organi degli enti contemplati dal comma 2. dell’art. 1 della medesima legge, tra i quali i componenti di comitati, di commissioni, di società controllate e partecipate dalla regione, in osservanza degli artt. 2449 e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, salvo conferma, e che nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1.

Le designazioni dei rappresentanti della regione, effettuate dal Presidente della Giunta Regionale, in seno ai Collegi dei Revisori dei conti presso le Camere di Commercio e nominati dal Consiglio Camerale (art. 17 comma 1° della L. 580/93) sono decadute a decorrere dalla data di entrata in vigore della richiamata L.R. 27/2005 e la Regione, ai sensi delle citate disposizioni della stessa, deve dare attuazione alle nomine di competenza degli organi di direzione politica.

Art. 1

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la Regione indice un pubblico avviso avente per finalità:

-      l’acquisizione di disponibilità al conferimento di incarichi di rappresentante della Regione in seno al Collegio dei Revisori dei conti presso le Camere di Commercio.

Art. 2

Gli aspiranti devono essere in possesso del seguente requisito:

-    iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lg.vo 27/01/1992, n. 88.

S

Art. 3

1.   Coloro che aspirano al conferimento della designazione di cui sopra devono presentare apposita domanda, in conformità al presente avviso pubblico, redatta in carta semplice, nella quale specificheranno la disponibilità al conferimento dell’incarico quale rappresentante della Regione in seno al Collegio dei Revisori dei conti presso le Camere di Commercio.

2.   La domanda, rivolta al Presidente della Giunta Regionale, va indirizzata a “Regione Abruzzo - Direzione Attività Produttive - Servizio Sviluppo del Commercio, Via Passolanciano, 75, 65100 Pescara” e può essere inviata solo ed esclusivamente a mezzo del Servizio Postale di Stato attraverso lettera raccomandata, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.

3.   Il termine suddetto è perentorio.

4.   Nella domanda devono essere contenute le seguenti dichiarazioni:

-    nome e cognome;

-    data e comune di nascita, luogo di residenza;

-    titolo di studio posseduto;

-    codice fiscale;

-    indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza;

-    recapito telefonico.

5.   Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

a)   I documenti comprovanti il possesso del requisito dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lg.vo 27/01/1992, n. 88;

a)           dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 redatta richiamando le disposizioni di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. attestante il possesso del requisito di cui alla lett. a);

b)  il curriculum datato e firmato.

Art. 4

L’incarico di rappresentante della Regione in seno al Collegio dei Revisori dei conti presso le Camere di Commercio, è disciplinato dalla L. 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

La designazione viene effettuata dal Presidente della Giunta Regionale con proprio atto.

Art. 5

Chiunque esponga nella dichiarazione fatti non conformi al vero è punibile ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione di questa procedura saranno trattati nel rispetto della legge 675/1996.

il Dirigente del Servizio

Dott. Mario Di Nizio