IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso

-    che, con deliberazione n. 4070 del 18 novembre 1998, il Direttore Generale dell’AUSL di Chieti ha affidato l’appalto per “la conduzione e gestione del servizio di bar da svolgersi nei locali ubicati all’interno del nuovo Presidio Ospedale ‘SS. Annunziata’ di Colle dell’Ara di Chieti” alla ditta Giardinelli Anna per la durata di sei anni ed al canone mensile di £ 215.220/mq. IVA esclusa, con la precisazione che tale canone avrebbe subito un aumento di £ 10.000/mq. mensili una volta trasferiti i reparti di Chirurgia esistenti nel vecchio P.O. “SS. Annunziata”;

-    che in tale deliberazione si attesta, tra l’altro, quanto segue: “con delibera n. 4774 del 31/12/97, si è provveduto all’indizione di gara a licitazione privata per l’affidamento della conduzione e gestione del servizio di bar da svolgersi nei locali ubicati all’interno del nuovo Presidio Ospedale ‘SS. Annunziata’ di Chieti, ai sensi e con le procedure previste dagli artt. 67 e 69 - lett. b) - della L.R. 53/80 e del D. Leg.vo 157/95, approvando nel contempo la lettera d’invito, il capitolato speciale, lo schema di offerta e la relativa scrittura privata per lo svolgimento del servizio”;

-    che, con deliberazione n. 2693 del 20 settembre 1999, il suddetto Direttore Generale, dopo aver preso atto che la ditta aggiudicataria aveva provveduto a tutti gli adempimenti richiesti, ha autorizzato l’apertura del predetto bar in data 20 settembre 1999; 

-    che, con deliberazione n. 744 del 29 giugno 2001, lo stesso Direttore Generale ha deliberato di “approvare, per i motivi espressi in narrativa, la trasformazione della Ditta individuale ‘Giardinelli Anna’ in ‘Anna Giardinelli & C. S.n.c.’, fermo restando l’impegno della predetta affidataria della gestione del servizio di bar a garantire nella compagine societaria la propria presenza quale rappresentante legale nella Società”;

Considerato

-    che, con Legge Regionale del 26 aprile 2004 n. 15, è stata demandata alla Giunta regionale l’istituzione dell’Ufficio Unico degli Acquisti investito, tra l’altro, della competenza a stipulare i contratti per la fornitura di beni e servizi in nome e per conto delle Aziende unità sanitarie locali regionali nonché della competenza a scegliere il contraente tramite le procedure previste dalle vigenti normative in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

-    che, con deliberazione di Giunta regionale del 30 agosto 2004 n. 753, è stato istituito, nelle more della successiva globale riorganizzazione della Direzione Sanità, l’Ufficio Unico degli Acquisti incardinandolo in seno alla predetta Direzione;

-    che, con determinazione n. 113 del 22 novembre 2004, il Direttore Regionale della Sanità ha attivato, nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale della riorganizzazione della suddetta Direzione, la “struttura organizzativa temporanea” dell’Ufficio Unico degli Acquisti, stabilendo, tra l’altro, che il dirigente responsabile della predetta struttura è il dott. Mario Romano;

Preso atto

-    che, con nota prot. n. 719 del 5 aprile 2005, il Responsabile del Dipartimento Provveditorato della AUSL di Chieti ha trasmesso all’Ufficio Unico degli Acquisti l’istanza della Società Anna Giardinelli & C. S.n.c. datata 29 marzo 2005 e volta ad ottenere il rinnovo del contratto in questione, con la previsione della realizzazione di un secondo punto di ristoro da collocare nelle adiacenze del Centro Unico di Prenotazione del P.O. “SS. Annunziata” di Chieti;

-    che, con nota prot. n. 10944/UUA del 27 aprile 2005, il Dirigente dell’Ufficio Unico degli Acquisti ha invitato il Responsabile del Dipartimento Provveditorato della AUSL di Chieti a trasmettere informazioni attinenti lo svolgimento dello stesso servizio e le esigenze dell’utenza, al fine di effettuare le opportune valutazioni in merito al rinnovo contrattuale in argomento ai sensi dell’art. 6 L. n. 537/1993 s.m.i.;

-    con nota prot. n. 982 del 6 maggio 2005, il Responsabile del Dipartimento Provveditorato della AUSL di Chieti ha trasmesso la seguente documentazione:

a)   nota prot. n. 322 del 28 aprile 2005, con la quale il Responsabile del Dipartimento Programmazione Finanziaria Contabilità e Bilancio dell’AUSL di Chieti attesta che la Società aggiudicataria “ha adempiuto ed adempie puntualmente all’obbligo di pagamento del canone mensile stabilito contrattualmente in € 14.240,62 mensili (imponibile € 11.867,18 + IVA al 20% € 2.373,44) a mezzo bonifico bancario entro il 21 di ogni mese”;

b)  nota prot. n. 272 del 5 maggio 2005, con la quale il Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza della predetta AUSL attesta che “nulla osta al rinnovo del contratto in essere”;

c)   nota prot. n. 730 del 4 maggio 2005, con la quale il Responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della stessa Azienda attesta che il bar in oggetto è dotato di piano di autocontrollo ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 155/1997;

d)  copia del Libro Matricola del personale dipendente dalla Società in questione unitamente a due attestazioni rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, rilasciate in data 3 maggio 2005, dalle quali si evince il rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e contributivi da parte dalla suddetta Società.

      Nella richiamata nota prot. n. 982/2005, il Responsabile del Dipartimento Provveditorato della AUSL di Chieti ha inoltre affermato che “il Centro Unico di Prenotazione si trova effettivamente dislocato al quinto livello del P.O. ‘SS. Annunziata’, dove converge quotidianamente un numero elevato di utenti, per cui ben si giustifica la presenza di un secondo punto di ristoro in quanto quello esistente è situato a diverso livello distante dal C.U.P.”;

-    che, con nota prot. n. 15450/UUA del 17 giugno 2005, il Dirigente dell’Ufficio Unico degli Acquisti, dopo aver preso atto sia di quanto comunicato dall’AUSL di Chieti con nota prot. n. 982/2005 sia dell’entrata in vigore dell’art. 23 della L. 18 aprile 2005 n. 62, ha autorizzato il Responsabile del Dipartimento Provveditorato della AUSL di Chieti a prorogare il contratto in parola nel rispetto della normativa vigente in materia;

-    con nota del 28 luglio 2005, il legale rappresentante della Anna Giardinelli & C. S.n.c. ha sollecitato la definizione della proroga già autorizzata dall’Ufficio Unico degli Acquisti con nota prot. n. 15450/2005;

-    con nota prot. n. 18995/UUA del 28 luglio 2005, il Dirigente dell’Ufficio Unico degli Acquisti ha invitato l’AUSL di Chieti a trasmettere, entro e non oltre giorni sette dal ricevimento della predetta nota, l’atto di proroga in oggetto, precisando che, in mancanza di tempestiva trasmissione della documentazione di cui sopra, l’U.U.A avrebbe provveduto ad adottare il predetto atto nel rispetto della normativa vigente in materia, anche al fine di evitare disservizi per l’utenza;

Rilevato

-    che l’art. 23, comma III, della L. 18 aprile 2005 n. 62 stabilisce quanto segue: “I contratti che hanno ad oggetto le svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008.”,

Considerato

-    che “la conduzione e gestione del servizio di bar nei locali del Presidio Ospedaliero Clinicizzato ‘SS. Annunziata’ di Chieti “può configurarsi come servizio pubblico, in quanto “nel nostro ordinamento è ormai penetrata una nozione ‘oggettiva’ del servizio pubblico, sicché in tale categoria ben possono rientrare anche attività finalizzate ad obiettivi di benessere generale, che non siano imputabili alla p.a. ma a soggetti privati che le espletano in regime di concorrenza, e che siano assoggettate a canoni di imparzialità nel loro svolgimento in forza di detta finalizzazione” (TAR Lombardia - Milano, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 6092);

Ritenuto

-    che il riconoscimento di un vantaggio patrimoniale in favore dell’Ente appaltante, sotto forma di riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, possa essere analogamente realizzato mediante un identico incremento del canone versato dal prestatore del servizio;

Preso atto

-    che l’imminente scadenza del contratto in parola rende opportuno il ricorso alla predetta proroga, ai dell’art. 23 - comma III - della L. 18 aprile 2005 n. 62;

-    che la possibilità di prorogare lo stesso contratto è altresì prevista dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto;

Dato atto

-    che, con l’allegata nota prot. n. 22418/UUA del 13 settembre 2005, il Dirigente dell’Ufficio Unico degli Acquisti ha proposto alla Società Anna Giardinelli & C. S.n.c. la proroga del contratto relativo al servizio in oggetto per il periodo 20.09.2005 / 19.09.2008, ferme restando tutte le altre clausole contrattuali, a condizione che la predetta Società si impegni a pagare un canone mensile maggiorato del 5 per cento rispetto al quello attualmente versato ed a realizzare, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, un secondo punto di ristoro nelle adiacenze del C.U.P. ovvero in un altro luogo concordemente individuato dalle parti per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti;

-    con l’allegata nota del 14 settembre 2005 il Legale Rappresentante della Società Anna Giardinelli & C. S.n.c. ha comunicato di accettare la suddetta proroga contrattuale;

Visto l’art. 23 - comma III - della L. 18 aprile 2005 n. 62;

Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.   di prorogare per il periodo 20.09.2005 / 19.09.2008 il contratto, stipulato tra l’AUSL di Chieti e la Società Anna Giardinelli & C. S.n.c. per la “conduzione e gestione del servizio di bar nei locali del Presidio Ospedaliero Clinicizzato ‘SS. Annunziata’ di Chieti” (di alla deliberazione n. 4070 del 18 novembre 1998 del Direttore Generale dell’AUSL di Chieti così come successivamente modificata ed integrata), ferme restando tutte le altre clausole contrattuali, a condizione che la predetta Società si impegni a pagare un canone mensile maggiorato del 5 per cento rispetto al quello attualmente versato ed a realizzare, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, un secondo punto di ristoro nelle adiacenze del C.U.P. ovvero in un altro luogo concordemente individuato dalle parti per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti;

2.   di stipulare la proroga contrattuale in oggetto;

3.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Dirigente

Dr. Mario Romano