IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La ditta BRACCIA DOMENICO & NICOLA snc nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Nazionale n 529 – 66040 – SELVA DI ALTINO (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Selva" del Comune di Altino (CH) individuata in Catasto al foglio 11 particelle n. 57-58-59-73-74-75-241-244-502-503-504-536-539-542 alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre deve sottoscrivere la Convenzione di cui all’art. 132 della L.R 06/2005 entro i termini previsti dalla stessa. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.
Art. 3
L'autorizzazione sarà valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.
Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) è stato effettuato con atto di fidejussione n. 20914 emesso in data 22.12.2004 dalla società IFINC – Istituto Finanziario Commerciale S.p.A. con sede in Lungotevere dei Mellini n. 39 - 00193 - ROMA
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- devono essere installati i termini lapidei sui vertici dell’area estrattiva in particolare verso il torrente per la distanza di 50 metri;
- deve essere installato un piezometro nella parte più prossima al torrente.
- deve essere mantenuta una distanza di metri 50 tra il fronte di scavo e il fronte di ripristino.
- deve essere utilizzato per il ritombamento, materiale che non sia ricompresso nell’elenco allegato al D.gs. 22/97.
Art. 7
La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 8.833 e complessivamente di mc. 26.500 per l'intera durata dell'attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Ezio Faieta