giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, del 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 31.12.2001, recante il “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

Visto, altresì, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”;

Constatato che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 391 del 14 giugno 2002 ha, ai sensi dei Decreti indicati nei precedenti due punti, approvato le tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura;

Considerato che il particolare andamento climatico invernale, primaverile ed estivo ha provocato, su tutto il territorio regionale, molti disagi alle colture anche per smottamenti e pertanto la necessità di procedere al ripristino del terreno, a maggiori trattamenti antiparassitari ed in alcuni casi anche a nuova semina;

Constatato che l’andamento climatico riferito nel precedente comma richiede, sulla base delle istruttorie effettuate dai Servizi Ispettorati Provinciali Agricoltura delle quattro province abruzzesi (S.I.P.A.), una integrazione di carburante agricolo per l’eccezionale impiego delle macchine agricole, su tutto il territorio regionale;

Viste le seguenti relazioni:

S.I.P.A. di L’Aquila, prot. n.2884 del 30 agosto 2005 ed integrazione del 15 settembre 2005;

S.I.P.A. di Teramo, prot. n. 8270 del 15 settembre 2005

S.I.P.A. di Chieti, prot. n. 18054 del 15 settembre 2005,

S.I.P.A. di Pescara, prot. n. 6985 del 14 settembre2005,

che propongono, una assegnazione suppletiva di carburante agricolo;

Esaminato l’art. 2 del citato Decreto del 26 febbraio 2002 e specificatamente la lettera d), che consente alla Regione di disporre le maggiorazioni di cui all’allegato 1, punti 19 e 20;

Constatata la necessità e l’opportunità di maggiorare i consumi di gasolio e di benzina per l’impiego agevolato in agricoltura, di cui alle tabelle approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 391 del 14 giugno 2002, entro la misura massima del 15% tenendo presente le maggiorazioni previste ai punti nn. 35 e 36 delle tabelle medesime;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni indicate nei comma precedenti, di poter disporre la maggiorazione delle assegnazioni dei prodotti agricoli agevolati;

Stabilito che le maggiorazioni delle assegnazioni in questione sono riferite esclusivamente alle colture in atto, per cui opportunamente l’operatore beneficiario dovrà sottoscrivere un’apposita relativa autocertificazione;

Stabilito, altresì, che, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 6 del 17 gennaio 1996, gli uffici Utenti Motori Agricoli U.M.A. competenti, sottoporranno le richieste definite a controllo con accertamenti a campione su almeno il 20% delle stesse, inviando copia dei verbali alla Giunta Regionale, Direzione Agricoltura, Servizio Sostegno Imprese Agricole;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Sostegno Imprese Agricole ha accertato la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene gli adempimenti di competenza del Servizio medesimo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse,

-    di maggiorare, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002, i consumi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura, di cui alle relative tabelle approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 391 del 14 giugno 2002, entro la misura massima del 15% tenendo presente le maggiorazioni previste ai punti n. 35 e n. 36 delle tabelle medesime, per tutto il territorio regionale;

-    di stabilire che le maggiorazioni delle assegnazioni, di cui al punto precedente, sono riferite esclusivamente alle colture in atto, per cui l’operatore beneficiario dovrà sottoscrivere apposita relativa autocertificazione;

-    di stabilire, altresì, che ai sensi del comma 3, art. 2 della L.R. n. 6 del 17 gennaio 1996, gli uffici U.M.A. interessati sottoporranno le richieste definite a controllo con accertamenti a campione almeno sul 20% delle stesse, inviando copia dei verbali alla Giunta Regionale, Direzione Agricoltura, Servizio Sostegno Imprese Agricole;

-    di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

-    di pubblicare la presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegati:

      Nota prot. n. 2884 del 30 agosto 2005 ed integrazione del 15 settembre 2005 del S.I.P.A. di L’Aquila (n. 3 pagine – 3 facciate);

      Nota prot. n. 8270 del 15 settembre 2005 del S.I.P.A. di Teramo (n. 1 pagina – 1 facciata);

      Nota prot. n. 18054 del 15 settembre 2005 del S.I.P.A. di Chieti (n. 1 pagina – 1 facciata);

      Nota prot. n. 6985 del 30 agosto 2005 del S.I.P.A. di Pescara (n. 1 pagina – 1 facciata).