giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Vista la Legge Regionale del 26 aprile 2004 n. 15, con cui è stata demandata alla Giunta Regionale l’istituzione dell’Ufficio Unico degli Acquisti investito, tra l’altro, della competenza a stipulare i contratti per la fornitura di beni e servizi in nome e per conto delle Aziende unità sanitarie locali regionali nonché della competenza a scegliere il contraente, tramite le procedure previste dalle vigenti normative in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 30 agosto 2004 n. 753, con cui è stato istituito, nelle more della successiva globale riorganizzazione della Direzione Sanità, l’Ufficio Unico degli Acquisti, incardinandolo in seno alla predetta Direzione;

Vista la determinazione n. 113 del 22 novembre 2004, con la quale, in esecuzione alla citata DGR n. 753/04, il Direttore Regionale della Sanità ha attivato, nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale della riorganizzazione della suddetta Direzione, la “struttura organizzativa temporanea” dell’Ufficio Unico degli Acquisti, stabilendo, tra l’altro, che il dirigente responsabile della predetta struttura è il dott. Mario Romano;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146 e s.m.i., recante “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D.Lgs. 502/92 con il quale sono state date indicazioni circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dal D.Lgs. 517/93”, ed in particolare:

l’art. 38, che recita:

-    al comma 1: “le Aziende provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria Unica Regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali”; 

-    al comma 2: “Il servizio di Tesoreria Unica regionale è affidato dalla Giunta Regionale, sentito il parere dei Direttori Generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a Trattativa Privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria”;

-    al comma 3: “Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell’incarico alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. – FI.RA. S.p.A. – affinché coordini l’attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione”;

-    al comma 4: “si individua nella FI.R.A. S.p.A. l’organismo di gestione e monitoraggio finanziario e che tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole Aziende Sanitarie Locali.

      In particolare assolve alle seguenti funzioni:

1.   gestione finanziaria dei pagamenti;

2.             monitoraggio finanziario della spesa

3.             smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi”;

Rilevato, altresì, che, così come stabilito dall’art. 38 comma 2 della Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146 e s.m.i., si deve procedere all’affidamento del servizio di cassa (Tesoreria Unica delle Aziende Sanitarie Locali), mediante convenzione a Trattativa Privata per il massimo di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale;

Visti, gli atti di cui alla Trattativa Privata redatti ai sensi di legge (lettera di invito, Capitolato Speciale e Convenzione per lo Svolgimento del Servizio) rispettivamente allegato 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Preso atto dell’allegato 4 - Determinazione n. 15/U.U.A. del 26 maggio 2005, avente ad oggetto “Tesoreria Unica regionale artt.38 e 39 L.R. 146/96 – approvazione atti di gara a Trattativa Privata”, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Unico degli Acquisti ha provveduto, tra l’altro, a:

-    approvare la modalità di gara a Trattativa Privata, il relativo capitolato speciale, convenzione tipo e lettera di invito, per l’affidamento del servizio di “Cassa per la Tesoreria Unica delle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’art. 38 L.R. 146/1996 e s.m.i.”, allegati quali parti integranti e sostanziali sotto la lettera “A” della citata determinazione;

-    porre in essere tutti gli atti necessari all’indizione della gara di cui al sub 1 della richiamata determinazione e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia;

-    invitare alla Trattativa Privata cinque Istituti di Credito che attualmente svolgono, per conto delle rispettive Aziende Sanitarie Locali, già il Servizio di Tesoreria e, segnatamente:

-    Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.;

-    Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila S.p.A.;

-    Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.A.;

-    Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.;

-    Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.;

Tenuto Conto che, una volta intervenuta l’aggiudicazione definitiva della Trattativa Privata, la stipula del contratto e, quindi, l’affidamento formale del servizio secondo le previsioni dell’art. 38 comma 2 della L.R. 146/96 e s.m.i. è di competenza della Giunta Regionale, previo parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, fermo restando che il parere dei Direttori Generali, sebbene obbligatorio, non è vincolante;

Vista la Determinazione n.17/U.U.A. del 22.07.05, allegato “5” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti, ha proceduto ad aggiudicare, ai sensi dell’art.38 della L.R. 146/96 e s.m.i., la Trattativa Privata per l’affidamento del Servizio di cassa per la Tesoreria Unica delle Aziende Unità Sanitarie Locali all’A.T.I.  Banca Caripe S.p.A. (Capogruppo Mandataria) / Banca Nazionale del Lavoro / Tercas S.p.A. / Carispaq S.p.A. / Banca popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a., alle condizioni tutte degli atti di gara e della relativa offerta per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, ad esclusione della decorrenza indicata nella Convenzione al 15.07.05, che necessita di una variazione, con nuova fissazione al 15.09.05;

Vista la nota Prot. 18648/UUA del 25.07.05, Allegato 6 al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, indirizzata ai Direttori Generali delle ASL Regionali, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Unico degli Acquisti ha comunicato:

-    che con Determinazione n. 17/UUA del 22.07.05 è stata aggiudicata all’A.T.I. Banca Caripe S.p.A. (Capogruppo Mandataria) / Banca Nazionale del Lavoro / Tercas S.p.A. / Carispaq S.p.A. / Banca popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a., la Trattativa Privata per l’affidamento del Servizio di Cassa per la Tesoreria Unica delle AUSl ai sensi degli artt. 38 e 39 della L.R. 146/96 e s.m.i.,;

-    ed ha richiesto il parere, da pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28.07.05, di cui all’art. 38 comma 2 della L.R. 146/96 e s.m.i, reso sulla base dell’allegata Convenzione per lo svolgimento del servizio, da far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28.07.05;

Atteso che risultano pervenuti i pareri favorevoli da parte dei Direttori Generali delle AUSL di:

-    Lanciano-Vasto nota Prot. n. 122/DG del 28.07.05, assunta al Protocollo della Direzione Regionale Sanità con Posizione n. 19160/UUA del 29.07.05;

-    L’Aquila nota Prot. n. 1334 del 29.07.05, assunta al Protocollo della Direzione Regionale Sanità con Posizione n. 19460/UUA del 02.08.05;

      e che non risultano pervenuti altri pareri da parte dei restanti Direttori Generali;

Considerato che il citato parere dei Direttori Generali, secondo l’Art. 38 comma 2 della L.R. 146/96 e s.mi., sebbene obbligatorio, non è vincolante;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1277 del 14.12.04 avente ad oggetto “Disciplina del periodo transitorio dell’affidamento di Tesoreria Unica previsto dall’art. 38 della L.R. 146/96 e s.m.i” con la quale, al punto 1 del dispositivo si approva lo schema di convenzione, quale modello standard valido transitoriamente, come allegato “1” alla stessa deliberazione, nel quale schema all’Art. 2 – DURATA – è stabilito che la stessa Convezione si intende automaticamente risolta qualora venga istituita e resa operativa la Tesoreria Unica Regionale, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 146/96 e s.m.i; 

Ritenuto necessario, quindi, procedere, all’affidamento della Trattativa Privata all’A.T.I. Banca Caripe S.p.A. (Capogruppo Mandataria) / Banca Nazionale del Lavoro / Tercas S.p.A. / Carispaq S.p.A. / Banca popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a., alle condizioni tutte degli atti di gara e della relativa offerta, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, giusta Determinazione n. 17/U.U.A. del 22.07.05;

Dato Atto del parere favorevole espresso dal Dirigente competente incaricato della struttura “Ufficio Unico degli Acquisti”, e del Direttore Regionale della Sanità, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 77/99 e le successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate ed approvate

1.   di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 146/1996 e s.m.i, della Trattativa Privata all’A.T.I. Banca Caripe S.p.A. (Capogruppo Mandataria) / Banca Nazionale del Lavoro / Tercas S.p.A. / Carispaq S.p.A. / Banca popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a., alle condizioni tutte degli atti di gara e della relativa offerta per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, ad esclusione della decorrenza indicata nella Convenzione al 15.07.05, che necessita di una variazione, con nuova fissazione al 15.09.05, allegato “5” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.   di demandare, nel rispetto dell’Art. 24 della L.R. 77/99 e s.m.i., il Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti, la stipula del contratto con l’erogatore dei servizi nonché tutti i necessari atti correlati per l’affidamento del Servizio e per la completa attuazione della presente deliberazione;

3.   che le Convenzioni in atto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1277 del 14.12.04, si intendono automaticamente risolte con decorrenza 15.09.05;

4.   di trasmettere il presente provvedimento all’A.T.I. aggiudicataria, ai Direttori Generali delle AUSL Regionali per gli opportuni adempimenti, al Servizio Risorse Finanziarie della Direzione Regionale Sanità, alla FI.R.A. S.p.A. – OGMF - ai sensi dell’art. 38 comma 4 della L.R. 15/04;

5.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.