LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. 16.09.1998, n. 76, recante “Disciplina dell’organizzazione del sistema integrato dei Servizi all’Impiego” ed in particolare l’art. 16, che disciplina, in armonia con il D. Lgs. n. 469/97, la costituzione di una Commissione Tripartita Regionale, stabilendo che la stessa è composta da n. 12 componenti effettivi designati dalle O.O.S.S. dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale e resta in carica per tre anni;

Vista la L.R. n. 27 del 12.08.2005 relativa alle nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo, che, all’art. 1, comma 2, stabilisce che, tra gli altri, gli organi di vertice, individuali e collegiali, compresi i componenti di comitati e di commissioni, decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;

Vista la D.G.R. n. 2424 del 17.11.1999, con la quale sono stati individuati i criteri di rappresentatività nonché fissata la distribuzione dei componenti nei vari settori/comparti produttivi;

Vista la DGR n. 285 del 10.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ha definito la composizione delle rappresentanze sindacali in seno alla Commissione Tripartita Regionale, individuando nella Consistenza associativa, riferita al totale degli iscritti per ciascuna Associazione, il parametro cui rapportare proporzionalmente la ripartizione dei componenti la Commissione, che l’art. 16 della LR n. 76/98 fissa in numero di 6 effettivi e 6 supplenti sia per la parte datoriale che per quella espressiva dei lavoratori, operando con arrotondamenti per eccesso o per difetto rispettivamente all’unità inferiore o superiore, qualora vi sia un risultato decimale nel calcolo;

Visto il DPGR n. 189 del 20.04.2000 con il quale è stata stabilita la costituzione della stessa;

Considerato che in data 19.04.2003 è venuto a scadere il triennio di validità della Commissione Tripartita Regionale;

Richiamata la DGR n. 547 del 13.06.2005, che ha revocato entrambe le Deliberazioni con le quali, essendo trascorso tale triennio, si era provveduto a ricostituire la Commissione in oggetto, sia per effetto dell’Ordinanza n. 342 del 10.11.2004 con la quale il  Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo aveva sospeso l’esecuzione della prima delle due, prescrivendo all’amministrazione regionale di procedere al riesame del provvedimento adottato, a seguito di ricorso presentato dalla  CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Associazione Provinciale di Pescara, sia perché nel corso dell’iter procedurale si era ravvisata comunque la necessità di conseguire chiarimenti in merito ai dati forniti dalle Associazioni ed Organizzazioni interessate;

Preso atto che la richiamata DGR n. 547 del 13.06.2005 ha stabilito che, al fine di evitare lungaggini procedurali, data la necessità di ricomporre la Commissione in tempi brevi, i dati da prendere a riferimento dovessero essere richiesti, dalla competente Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, alla Direzione Regionale del Lavoro dell’Aquila, e che, come previsto dalla DGR n. 285 del 10.03.2000, gli stessi dovessero fare riferimento esclusivamente  al numero degli iscritti;

Preso atto che, con nota n. 22084 DL9/P del 27.06.2005 (All.1), il competente Servizio della Giunta Regionale ha proceduto a richiedere i suddetti dati alla Direzione Regionale del Lavoro, come disposto dalla DGR n. 547 del 13.06.2005;

Dato atto che, con fax del 04.08.2005 e del 07.09.2005 (All.2), tale Direzione ha fornito i prospetti tabellari degli iscritti alle Associazioni ed Organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessate, distinti per Provincia;

Dato atto che, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti spettanti ad ogni O.S. in seno alla ricostituenda Commissione, i parametri applicati sono quelli individuati  dalla suddetta DGR n. 285 del 10.03.2000, così come esplicitato nella Tabella (All. 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che, qualora i risultati decimali del suddetto calcolo siano inferiori a 0,50 per tutte le Associazioni appartenenti allo stesso Settore di attività, debbano essere presi in considerazione i risultati decimali più alti, al fine di conseguire il numero di rappresentanti previsti dalla legge in seno alla Commissione;

Rilevato che, alla luce dei dati forniti dalla Direzione Regionale del Lavoro, secondo l’applicazione dei criteri sopra illustrati e richiamati, la composizione della Commissione Tripartita Regionale, di cui all’art. 16 della LR n. 76/98, risulta la seguente:

 

O.O.S.S. LAVORATORI

NUMERO COMPONENTI

C.G.I.L.

2

C.I.S.L.

2

U.I.L.

1

U.G.L.

1

 

O.O.S.S. DATORI DI LAVORO

Settore

Organizzazione

Numero Componenti

AGRICOLTURA

FED. COLT. DIRETTI

1

ARTIGIANATO

CNA

1

COMMERCIO

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

1

1

INDUSTRIA

UNIONE INDUSTRIALI

 

CONFAPI

 

1

 

1

 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione, dell’Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1.   Di definire la composizione delle rappresentanze sindacali in seno alla Commissione Tripartita Regionale di cui all’art. 16 della LR n. 76/98, come da premessa.

2.   Di invitare le suddette O.O.S.S. a proporre la designazione dei propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla Commissione Tripartita Regionale di cui all’art. 16 della LR n. 76/98.

3.   Di assegnare, alle O.O.S.S. interessate, il termine di gg. 15, dalla notifica della presente, per il relativo riscontro.