IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE

…Omissis…

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Ditta Soc. ENNEDIBI s.r.l. con sede legale a Lanciano (CH) in Via Follani n° 241 di derivare acqua dal subalveo del Fiume Sangro tramite scavo e ripristino a lago con uso turistico-ricreativo, in misura non superiore a l/s. 49,00, come da progetto a firma dell’arch. Giuseppe Di Biase.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 1°.01.2005, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 018 del 6.12.2004 e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 citato in premessa.

Art. 3

La Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il giorno 28 del mese di febbraio l’annuo canone di €. 2,94 per l/s. con un canone minimo, dettato dalla Determina Direttoriale n. DN/24 del 18.03.2004 della Direzione Territorio della Regione Abruzzo, pari ad €. 94,66 fino al sesto anno di scavo compreso e cioè fino al prelievo di l/s. 29,4 e di €. 2,94 per l/s. effettivo a partire dal settimo anno di prelievo, e cioè €. 144,06 (l/s. 49,00 x €. 2,94 = €. 144,05…omissis…

Chieti, 15.03.2005

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE

F.to Ing. Carlo Cristini

 

 

 

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

 

N  018 di Repertorio                          Chieti, 06.12.2004

 

PROVINCIA DI CHIETI

 

Macroarea Organizzativa E

VIABILITÀ – EDILIZIA SCOLASTICA PROVINCIALE – PROTEZIONE CIVILE – ESPROPRI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -FUNZIONI DELEGATE

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE TERRITORIALI

(ex Genio Civile)

 

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…Omissis…

Art. 1

QUANTITA’ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE

La quantità d’acqua da derivare dal Fiume Sangro in località Brecciaio del Comune di Lanciano è fissata in misura non superiore a l/s. 49,00.

L’acqua verrà utilizzata per uso Turistico e Pesca Sportiva tramite scavo con coltivazione di apprezzabili quantità di materiale ghiaioso-sabbioso, che verranno commercializzati e pertanto assoggettati alle normative regionali sulle attività estrattive (v. allegate copie di determinazione n: DI 3/16 del 16.03.2004 della Direzione Attività produttive e Autorizzazione n. 367 del 15.03.2004 del Servizio Tecnico del Territorio, ambedue della Regione Abruzzo) e con ripristino a lago Turistico e Pesca Sportiva.

Si è stabilito che lo scavo avverrà nell’arco di anni 10, a partire dalla data di notifica delle predette autorizzazioni; pertanto il prelievo, che a fine lavori sarà di l7S. 49,00, e la restituzione in falda sarà crescente di 1/10 di tale portata per ogni anno di lavoro fino a raggiungere il massimo prelievo richiesto di l/s. 40,00alla scadenza del decimo anno di scavo, così come la grandezza del lago e l’attività turistico-ricreativa.

Art. 2

LUOGO, MODO DI PRESA E RESTITUZIONE DELL’ACQUA

L’ubicazione topografica del sito è in sinistra idrografica del Fiume Sangro da cui dista circa m. 363 e la distanza dal demanio è di circa m. 52.

L’acqua viene prelevata direttamente dalla falda e rimane in falda, realizzando un lago naturale con peculiarità polivalente ( pesca sportiva, navigabilità, oasi naturalistica) e turistico-ricreativa.  L’attività prevalente è quella della realizzazione del lago naturale, che consente anche la coltivazione di apprezzabili quantità di materiale ghiaioso-sabbioso, come già specificato al precedente art. 1.

Trattandosi di scavo con ripristino a lago, si dovrà ottenere alla fine dei lavori uno specchio d’acqua costituito dalla falda stessa; i lavori non dovranno arrecare variazione alla situazione idrogeologica esistente nel sottosuolo, né comportare variazioni o influenze, nei rapporti idrogeologici, tra falda freatica e Fiume Sangro.

La fase di coltivazione dovrà prevedere la formazione di fronti di scavo provvisori il cui grado di stabilità dovrà essere calcolato sulla base delle caratteristiche geotecniche e geometriche.  La verifica dovrà tener conto di una superficie di rottura che interseca la scarpata al piede o al di sopra del piede.  L’intera area di cava presenta una superficie di circa ha. 9,320.

Considerando la tipologia di ripristino prevista, la coltivazione dovrà avvenire in un unico lotto, iniziando verso il lato della strada provinciale e proseguendo verso l’interno, in modo da definire il bacino acquifero secondo le dimensioni riportate in progetto.  La sistemazione delle scarpate dovrà avvenire con angoli di 30° man mano che prosegue la coltivazione.  Per la sicurezza sul lavoro si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalle norme di Polizia Mineraria.  Per la coltivazione ed il ripristino dell’area di cava, non si dovrà superare il periodo massimo di anni 10.

Il terreno superficiale sarà accumulato e riutilizzato nella fase di ripristino per la sistemazione di aree esterne attrezzate, previa adeguata concimazione.  La prima operazione di cava consisterà appunto nella rimozione del terreno agrario di copertura (circa 50 cm) sino a raggiungere il materiale utile sottostante.

Gli accumuli temporanei di terreno non dovranno superare i m. 3,00 di altezza al fine di limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento delle acque superficiali.  Da prove di filtrazione si valuta sia il valore medio del coefficiente di permeabilità dei terreni interessati, sia la portata media di acqua che dalla falda potrà filtrare nello scavo sino al riempimento dell’invaso, stimato al compimento finale dei lavori in l/s. 49,00, in base alla quale è stabilito il canone.

Nessuna variazione, pertanto, si avrà nel deflusso, superficiale o sotterraneo, del Fiume Sangro a meno delle perdite per evaporazione dello speco libero dell’invaso.

Il tutto in conformità del progetto a firma dell’arch. Giuseppe Di Biase, che fa parte integrante del presente disciplinare. 

Art. 3

GARANZIE DA OSSERVARSI

La realizzazione del lago costituirà un ambiente lacustre idoneo per la fauna migratoria locale e senza variazioni sul microclima.

L’attività estrattiva non dovrà comportare alcuna modifica allo scorrimento delle acque superficiali e all’idrogeologia; dovrà essere garantita l’esclusione di qualsiasi ipotesi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee imputabili alla attività estrattiva di cava.

La Ditta assume l’impegno affinché le opere riguardanti la derivazione non interferiscano sul buon regime idraulico del Fiume Sangro nel tratto interessato.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Fiume Sangro in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere venga accertato dopo i lavori già eseguiti

Il concessionario avrà l’obbligo di evitare con ogni accorgimento che si instaurino condizioni favorevoli allo sviluppo dell’anofelismo o di eventuali altri insetti vettori.

La Ditta concessionaria deve tener conto della necessità di assicurare l’equilibrio complessivo tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

La Ditta concessionaria è tenuta  all’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D. Lgs. 275/1993. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con la Regione Abruzzo Servizio Idrografico e Mareografico di Pescara

Art. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di notifica della Determina Dirigenziale di Concessione.

Qualora al termine della concessione persistono ancora i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d’acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

per la Soc. ENNEDIBI s.r.l.

f.to Natale Tito

IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

f.to Ing. Carlo Cristini