il dirigente del servizio

Omissis

Vista la nota datata 28.01.2005, prot. n. 481 ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina in data 03.02.2005 prot. n. 1018 con la quale l’ARTA - Dip. Provinciale di L’Aquila invia copia della seguente documentazione:

-    relazione di sopralluogo effettuato, presso la ditta Vibac s.p.a.;

-    certificato di regolare conduzione relativo ai tre silos di stoccaggio granuli di propilene;

-    quadro riassuntivo datato 19.l1.2004 (all. 3);

Omissis

DETERMINA

1.   di accogliere la domanda datata 29.11.2004 con la quale la ditta Vibac s.p.a. chiede l’autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l’impianto di “stoccaggio granuli di propilene “ ubicato in loc. Bazzano – L’Aquila, secondo gli elaborati tecnici allegati all’istanza di autorizzazione;

2.   di concedere l’autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell’art. 13 del D.P.R.203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relativamente ai punti di emissione di cui alla tabella riassuntiva datata 19.11.2004 (all. 4), approvato con parere favorevole dal Dipartimento Provinciale ARTA di L’Aquila trasmesso dalla ditta Vibac s.p.a. con nota datata 21.03.2005 prot. 98/AVC ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualita’ dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale , Sina in data 24.03.2005 prot  n.2954 (all. 3) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

3.   di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:

a)   effettuare analisi semestrali sulle emissioni degli impianti S24, S24, S26 ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA Abruzzo;

b)  non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all’All. 5 del D.M. 12.07.1990;

4.   di precisare che per quant’altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 – D.M. 12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

5.   di disporre la trasmissione della presente disposizione alla ditta Vibac s.p.a., al Dipartimento provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di L’Aquila ed alla Provincia di L’Aquila;

6.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

PER IL DIRIGENTE del servizio

(vacante)

il direttore regionale

Dott.ssa Alba Grossi

Segue allegato