il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99, l’Azienda Agricola Prosperi Paolantonio, alla utilizzazione dei fanghi, provenienti esclusivamente dalla Azienda “All Coop” Allevatori Avicoli Soc. a.r.l. [Strada Provinciale, 22 di Mosciano Sant’Angelo (TE)], e derivanti dal processo di biodigestione dell’impianto di depurazione di acque reflue presso il Mattatoio avicolo di Mosciano Sant’Angelo, nel pieno rispetto degli elaborati indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportati :
- All. n. 1 =Relazione Tecnico Agronomica a firma del dott. Nicola Centorame;
- All. n. 2 =Relazione di integrazione a firma del dott. Nicola Centorame;
- All. n. 3 = Relazione Geologica a firma del Dr. Geol. Franco Marcattilli;
- All. n. 4= Analisi chimica dei terreni; Analisi chimica dei fanghi; Visure catastali; Planimetri catastali; Dichiarazione di autorizzazione allo spargimento dei fanghi sui terreni di proprietà dell’Azienda Agricola Prosperi Paolantonio.
2) di autorizzare la suddetta Ditta ad effettuare le operazioni di cui al precedente punto 1) esclusivamente nei sottoindicati terreni:
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foglio 14 |
Particelle |
21,23,24,25,26,39,97,98 |
Comune di Atri |
foglio 33 |
Particelle |
5,6,75,295,296,297,298,299,300,68,76,77,78 |
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foglio 34 |
Particelle |
62,3,4,5,11,12,13,16,17,18,19,21,45,46,48,49,51,63,66 |
3) di stabilire che, la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizione dettate con nota n. 6333/BT/GR del 29/07/05, dall’A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Teramo], che si elencano:
- riportare la percentuale di umidità dei fanghi ai limiti fissati dalla normativa D.Lgs. 99/92 migliorando le tecniche di disidratazione;
- comunicare all’A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Teramo], la data di inizio delle operazioni di spandimento dei fanghi per poter presenziare alle stesse.
4) di prescrivere che, l’Azienda Agricola Prosperi Paolantonio [Contrada Mangiacarne Località Fontanelle di Atri - 64032 Atri] deve munirsi, preventivamente all’esercizio delle operazioni autorizzate, di eventuale parere igienico-sanitario, da inviare in copia, all’A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Teramo] e al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia;
5) di prescrivere, che l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e dal Verbale del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n. 61/5 del 28.05.1997;
6) di richiamare l’Azienda Agricola Prosperi Paolantonio al pieno rispetto degli ulteriori obblighi previsti nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione.
7) di stabilire che la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare, almeno sei mesi prima e non prima di un anno dalla scadenza della autorizzazione, alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti;
8) di obbligare l’ Azienda Agricola Prosperi Paolantonio in oggetto, ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n° 1387/29.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio delle operazioni di spandimento, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004 ; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Azienda, previa verifica da parte di questo Servizio.
9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
e) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
f) è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atri (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
13) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Azienda Agricola Prosperi Paolantonio [Contrada Mangiacarne Località Fontanelle di Atri - 64032 Atri];
14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Massimo Di Giacinto