IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il contenuto del comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale;

Visto il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;

Vista la D.G.R. 10.12.03 n. 1198 avente per oggetto “L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di  impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, pubblicata sul B.U.R.A. n. 7 del 25/02/04;

Vista la D.G.R. 29/12/04 n. 1387 avente per oggetto “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25, pubblicata sul B.U.R.A. n. 13 del 09/03/05;

Vista la domanda di autorizzazione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti solidi urbani inoltrata dall’ACIAM S.p.a. con nota prot. n. 504 del 28/04/05;

Visti gli elaborati allegati alla domanda, che risultano così costituiti:

1)   Relazione tecnica descrittiva ed allegati tecnici esplicativi;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 4534 del 10/05/05 ha trasmesso all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila la documentazione pervenuta dall’ACIAM S.p.a., di seguito elencata, per l’acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83:

1)   Richiesta di autorizzazione datata 28/04/05, prot. n. 504;

2)   Relazione tecnica descrittiva, datata Aprile 2005;

Vista la richiesta di autorizzazione da parte dell’ACIAM S.p.a. del 24/06/05, prot. n. 777, all’esercizio di due impianti mobili per il trattamento di rifiuti solidi urbani, in riferimento alla riunione del 23/06/05 tenutasi c/o la sede dell’ARTA, Dipartimento di L’Aquila;

Vista la Relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 6632 del 07/07/05 ha trasmesso all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila la documentazione, di seguito elencata,  per l’acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83:

1)   Richiesta di autorizzazione datata 24/06/05, prot. n. 777;

2)   Relazione tecnica descrittiva, datata Giugno 2005;

Visto il parere tecnico favorevole dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, espresso con nota prot. n 4732 del 02/08/05  e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 08/08/05, prot. n. 7577, di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:

Vista la documentazione progettuale trasmessa dalla ACIAM S.p.a. con nota prot. n. 777 del 24/06/05 acquisita agli atti con nota prot. n. 4022 del 27.06.2005 con la quale si rimette copia della relazione tecnica descrittiva al fine di richiedere l’autorizzazione all’esercizio di due impianti mobili per la triturazione e la vagliatura dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 22/97;

Vista la richiesta della Regione Abruzzo prot. n. 6632 del 07/07/05 acquisita agli atti di questo Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo con prot. n. 4339 dell’ 11/07/05;

si esprime parere tecnico favorevole all’autorizzazione di cui all’oggetto, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

-     lo stoccaggio nell’area adibita alla ricezione di RSU ed in quella adibita allo stoccaggio della frazione umida, dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per il trattamento previsto e comunque entro i termini previsti dalla legislazione regionale vigente (D.G.R. del 26.05.2004, n. 400), ciò per contenere gli impatti nell’ambiente circostante e l’insorgere di emissioni odorigene;

-     gli impianti mobili dovranno essere posizionati su apposita area esterna al bacino della discarica così come descritto nell’Allegato 1:”Schema di esercizio tipo dell’impianto mobile” parte integrante della domanda di autorizzazione;

-     in caso di fermo tecnico dell’impianto, i rifiuti in ingresso dovranno essere tempestivamente avviati ad apposito impianto di trattamento autorizzato;

-     le ecoballe non destinate allo smaltimento nella discarica limitrofa all’impianto mobile non potranno essere stoccate temporaneamente all’interno del bacino della discarica stessa ma dovranno essere posizionate in apposita area autorizzata;

-     come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 26.04.2000, n. 400, se tecnicamente possibile, dovrà essere effettuato il recupero, tramite sistemi automatici, delle componenti ferrose presenti all’interno del rifiuto. Il materiale recuperato dovrà essere successivamente inviato a recuperatori specializzati;

-     la fos non potrà essere utilizzata per la copertura finale della discarica.

Si precisa che:

-    i quantitativi e i codici CER del materiale in ingresso dovranno rispettare quanto previsto negli atti autorizzativi regionali attualmente vigenti per le discariche a servizio degli impianti mobili stessi;

-     la gestione dell’impianto mobile dovrà garantire condizioni igienicamente favorevoli agli operatori e il minimo impatto nell’ambiente circostante;

Inoltre la Società A.C.I.A.M. dovrà:

-     presentare una valutazione previsione di impatto acustico a firma da tecnico abilitato in acustica ambientale;

-                  comunicare tempestivamente a questo Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo la data di avvio degli impianti mobili di trattamento dei rifiuti  RSU;

Sono fatti salvi diritti di terzi, nulla osta, pareri ed autorizzazione da parte di altri Enti eventualmente previsti dalla Legge per il caso di specie.

Vista la nota prot. n. 1129 dell’08/09/05 con la quale l’A.C.I.A.M. S.p.a. comunica i numeri meccanografici associati ai macchinari che si intende utilizzare;

Atteso che l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 05.02.97 n. 22;

Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs n. 22/97;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 22/97, come un’autorizzazione all’esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale, né come un’omologazione dell’impianto mobile;

Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

Visto il D.L. 30.06.05, n. 115 convertito in L. 07/08/05, n. 168  recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione, che all’art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall’art. 17, co. 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22 l’A.C.I.A.M. S.p.a. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – con sede in Avezzano (AQ), via Oslavia n. 6, all’esercizio di un impianto mobile, identificato con il n. AZ S05 AC, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, di cui ai codici CER 20 03 01 e CER 20 03 03, a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila , di cui alla nota prot. n. 4732  del 02/08/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;

2)   di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;

3)   di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti,  per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell’impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l’inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;

4)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;

-             dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

5)   di prescrivere che nell’ impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

7)   di richiamare la ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-             all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

-    agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall’applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n. 115/05;

-    agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/00;

8)   di obbligare il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’ impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art. 2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

9)   di obbligare, altresì, l’A.C.I.A.M. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);

10) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

12) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

13) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento all’ACIAM S.p.a – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ);

14) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto