IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione reg.le n. 86 del   17/03/2000 , per l’esercizio di un impianto esistente per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi di sicurezza per autoveicoli, a favore della Ditta Esplodenti Sabino Srl – Loc. Termini - 66020 Casalbordino (CH), con potenzialità massima dell’impianto per quanto riguarda il forno 67 è di 1100 t/anno, quella del forno 68 è di 2100 t/anno, mentre il forno 80 ha una potenzialità massima di 300 t/anno (solo come parte esplosiva), individuato al foglio di mappa n. 97 particelle catastali : 32-74-52-56-37-36-35-59-80-47-58-67-40bis-60-42-39/b-39-33-39/a-40-41-38-43-31-30-44/a-44/b-45-55-29-19-18-28-22-23-4-46-24-57-27-26-25-3-5-10-10/a-11-20-70-14-16-2-6-9-12-51-50-49-52-20-54-7-8-13-15-17.;

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 03 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da nota dell’ARTA –Dipartimento Sub Provinciale San Salvo-Vasto prot. n. 547 del 12/05/2005, sono di seguito elencati:

16 01 10 *

componenti esplosivi

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

 metalli non ferrosi

16 01 21 *

componenti pericolosi diversi da quelli di

cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14,

16 01 22

 componenti non specificati altrimenti.

16 02 13 *

apparecchiature fuori uso,contenenti componenti pericolosi,

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12,

16 02 14

apparecchiature fuori uso,diversi dal quelli di cui

alle voci 16 02 09 e 16 02 13,

16 04 03 *

altri esplosivi di scarto.

 

4)   di obbligare la Ditta in oggetto alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della  Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29/12/2004; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.

5)   di richiamare la Ditta Esplodenti Sabino srl. –Casalbordino (CH) al pieno rispetto:

-    dei limiti e dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;

-    di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;

-    dei limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi;

-    degli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione.

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere prevalentemente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del  sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere  salvaguardate la  fauna e  la  flora  e  deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

d)  devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

e)   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere  tenuti in buona efficienza  e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

f)   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro  chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate.  Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

8)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Casalbordino (CH). all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara  e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti, presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;

11) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Esplodenti Sabino srl. - Loc. Termini. 66020 Casalbordino;

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il Dirigente del Servizio

Dott. Massimo Di Giacinto