IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione regionale n.1139 del 26/05/1999, integrata con Determinazione Dirigenziale n. DF3/85 del 26/11/2002, inerente l’esercizio di un impianto mobile di accumulo temporaneo e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi; con potenzialità massima dell’impianto di 5 mc/ora le cui caratteristiche sono riportate nell’allegata relazione tecnica allegato “A”, già annessa al primo provvedimento autorizzativo, e nell’allegato “B”, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2)   di volturare la titolarità dell'autorizzazione regionale di cui al punto precedente punto 1) già intestato a SIEM Autospurgo - di Giovanni Valente - Via Lago di Garda, 24/A - 67051 Avezzano a favore di : ”Soc. VAL.DEP S.r.l. -Via Nuova Km. 3+650 - 67051 Avezzano”;

3)   di diffidare, per le motivazioni indicate in premessa, dallo svolgere ulteriori attività in violazione alle vigenti norme che disciplinano la gestione dei rifiuti ovvero in violazione alle prescrizioni delle autorizzazioni regionali, con l’avvertenza che per ulteriori casi saranno adottati i provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

4)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 03 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

5)   di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da nota dell’ARTA - Dipartimento Provinciale dell’Aquila - datata 27/06/05, acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 30/06/05 Prot. n. 6367, sono di seguito elencati:

 

010413

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010413

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010504

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

020106

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito

020201

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020204

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020305

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020401

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

020403

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020502

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020603

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

030309

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

030311

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

040220

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

060503

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

070612

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

100121

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

101120

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

101213

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

190305

rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

190603

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

190604

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

190703

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

190801

vaglio

190802

rifiuti dell'eliminazione della sabbia

190805

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190809

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili

190812

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

190814

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

190901

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

190902

fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

190903

fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

190906

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

191106

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

191304

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

191306

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

200304

fanghi delle fosse settiche

200306

rifiuti della pulizia delle fognature

 

6)   di richiamare  la Società VAL.DEP S.r.l. -Via Nuova Km. 3+650 -67051 Avezzano:

-    agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-             all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta, prescrivendo che lo stazionamento dell’impianto in oggetto, presso i siti prescelti, non può superare il periodo massimo di mesi 12 (dodici) continuativi, per ogni singola attività, prescrivendo altresì che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla acquisizione da parte della Regione di una relazione che illustri la campagna di attività nell’ambito del periodo di validità temporale della presente autorizzazione;

-    a quanto stabilito dalla L.R. 28.04.2000 n. 83 artt. 28 e 29;

-    alla trasmissione con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale dell’Aquila  e all’A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento dell’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione.

7)   di obbligare la Società VAL.DEP S.r.l. -Via Nuova Km. 3+650  -67051 Avezzano:

-             all’iscrizione preventiva, all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8 comma 1, lettera g) per la gestione di impianti mobili;

-    alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della  Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29/12/2004; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere prevalentemente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6.   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro  chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Avezzano, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

12) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano,  e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

13) di notificare, ai sensi di legge, il presente  provvedimento alla Soc. VAL.DEP S.r.l. -Via Nuova Km. 3+650 - 67051 Avezzano;

14) di provvedere alla pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Massimo Di Giacinto