Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)   prendere atto della proposta di estinzione della IPAB Istituto “De Piis” di Villamagna (CH) e della IPAB Asilo Infantile dello stesso Comune, formulata, ai sensi della L.R. 110/98, dal Sindaco di Villamagna (CH) con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 18/12/2004, avente ad oggetto E.C.A. Asilo Infantile “Savoia” e I.P.A.B. “Istituto De Piis – Suore della Carità”. Richiesta di dichiarazione di estinzione ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, trasmessa con nota prot. n. 39 in data 4 gennaio 2005, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);

2)   ritenere di dover pervenire alla estinzione della IPAB Istituto “De Piis” di Villamagna (CH), eretta in Ente Morale con Sovrano Rescritto 4 febbraio 1854 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, avendo accertato la totale consolidata inattività, correlata al perdurare della impossibilità del conseguimento dei fini statutari, per superamento degli stessi;

3)   ritenere, altresì, di dover pervenire alla estinzione della IPAB Asilo Infantile del Comune di Villamagna (CH), istituita con Regio Decreto del 13 giugno 1875 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, avendo accertato la totale consolidata inattività, correlata al perdurare della impossibilità del conseguimento dei fini statutari, per superamento degli stessi;

4)   procedere, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 10, e del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, art. 21, che in particolare consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle IPAB, di continuare ad applicare la normativa previgente, alla estinzione della IPAB Istituto “De Piis” di Villamagna (CH), nonché della IPAB Asilo Infantile dello stesso Comune, assicurando la salvaguardia del pubblico interesse;

5)   dichiarare, pertanto, ai sensi della L.R. 110/98, l’estinzione della IPAB Istituto “De Piis” di Villamagna (CH), nonché della IPAB Asilo Infantile dello stesso Comune, stabilendo che l’estinzione stessa comporta il trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti delle due II.PP.A.B. al Comune di Villamagna (CH);

6)   nominare il Sindaco pro-tempore del Comune di Villamagna (CH), come richiesto con nota prot. n. 460 in data 13 gennaio 2005, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. B), organo liquidatore, tenuto ad attivare le procedure finalizzate all’estinzione delle predette II.PP.A.B., nel rispetto dei vincoli, degli adempimenti e dei tempi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 110/98, con possibilità di avvalersi, eventualmente, di un suo delegato, ovvero dell’apparato burocratico-amministrativo del Comune stesso, per le rilevazioni, le ricognizioni e ogni altro adempimento tecnico connessi con il procedimento di estinzione;

7)   incaricare il competente Servizio “Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” della Giunta Regionale degli adempimenti per la notifica, ai soggetti interessati, del presente provvedimento;

8)   precisare che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

9)   disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA.