il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7
del D.Lgs 05.02.97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, il Consorzio
Comprensoriale Smaltimento rifiuti - Lanciano all’esercizio di un impianto
mobile per il trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi
provenienti dal territorio di competenza del Consorzio, a condizione che siano
rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico
dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Chieti, di cui alla nota prot. n. 2931 del 05/07/05 , citate in premessa, che
qui si abbiano integralmente riportate e trascritte, fatta eccezione per la
prescrizione di cui al capo A, alla luce di quanto ritenuto in premessa;
2) di stabilire che, l’autorizzazione
all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla
data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità
previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
3) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- dovranno altresì essere tenuti in
buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
4) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
6) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12
del D.Lgs. n. 22/97;
- all’acquisizione di eventuali altri
pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio
dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della
singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui
territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni
derivanti dall’applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n.
115/05;
- agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29
della L.R. n. 83/00;
7) di obbligare il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03
e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione,
prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione
dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di
gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei
Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi
all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a
copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del
29/12/04 (Allegato A art.2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e
restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
8) di obbligare, altresì, il Consorzio
Comprensoriale smaltimento rifiuti- Lanciano all’iscrizione all’Albo Nazionale
delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98
art. 8, comma 1, lettera g);
9) di stabilire che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
10) di trasmettere copia del presente
provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Lanciano, all’Amministrazione
Provinciale di Chieti, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione
Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Chieti e
all’Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la
Camera di Commercio di L’Aquila;
11) di trasmettere altresì copia dello stesso alle
altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
12) di notificare, ai sensi di legge, copia del
provvedimento al Consorzio Comprensoriale Smaltimento rifiuti - Lanciano;
13) di provvedere alla pubblicazione integrale del
presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto