IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1.   Di reimpegnare la somma di €. 7.602,24, perente ai fini amministrativi, sul Cap. 156360/C/05, quale 1^ rata annua del contributo regionale assegnato al Comune di Castellalto (TE), in favore della società ENEL Rete Gas S.p.A., quale concessionaria per la costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Castellalto, come da contratto di convenzione citato in premessa.

2.   Di concedere, ai sensi della L.R. 03.04.1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune di Castellalto (TE) il contributo annuo, di durata quindicennale, dell’importo di €. 7.602,24 pari all'8% della spesa massima di €. 76.435,62 ammessa a finanziamento con deliberazione della Giunta Regionale n. 4929 del 27.12.1996 e rideterminata con provvedimento n. 151 del 2.10.2000, per la realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, del servizio di distribuzione del gas, destinato a servire un numero di utenze convenzionali, determinato secondo i parametri di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. n. 25/95, pari a n. 46.

3.   Di liquidare, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di €. 7.602,24 in favore della società ENEL Rete Gas S.p.A., quale concessionaria del Comune di Castellalto, con imputazione della spesa sul Cap. 156360 dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per il corrente esercizio finanziario.

4.   Di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di €. 7.602,24 in favore della società ENEL Rete Gas S.p.A. con sede a Milano, con accredito presso la Banca Monte Dei Paschi Di Siena, c/c n. 000002546918 – CIN Q, ABI n. 01030, CAB n. 01600.

Le successive erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente attestante il regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo delle opere.

La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.R. n. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. n. 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva dell'intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4 della L.R. n. 141/99, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio