il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Bellucci Inerti s.r.l. con sede legale in via Migliori 60, Giulianova (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Case Novere” nel Comune di Sant’Egidio Alla Vibrata (TE) distinta in catasto al foglio n. 6 particelle nn. 229, 230, 231, 232, 249, 251, 284, 285, 286, 359, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre, deve sottoscrivere la Convenzione di cui all’art. 132 della L.R. 06/2005 entro i termini previsti dalla stessa. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e l’idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga a questo Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia del ripristino ambientale per l’importo di Euro 340.000,00 è stato effettuato con la polizza cauzionale n. 7877100669311 emessa in data 31.05.2005 dalla Compagnia Augusta Assicurazioni;

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di .vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata una planimetria con l’ubicazione dei termini lapidei, numerati e ben visibili sul terreno;

2)   Dovranno essere rispettate le condizioni stabilite dall’art. 132 della L.R. 08.03.2005 n. 6;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 38.600 e complessivamente mc. 193.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)   escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determinazione dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta