giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

Che il legislatore regionale con la legge regionale 27 dicembre 1998, n. 153 ha posto l’accento sull’importanza dell’integrazione tariffaria nel trasporto pubblico locale, come misura di sviluppo e incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico, stabilendo all’art. 16, che la Giunta regionale, <<allo scopo di favorire il processo di razionalizzazione e sviluppo del trasporto pubblico locale, procede all’individuazione di un sistema di integrazione tariffaria con adozione di titoli di viaggio che consentano all’utenza di utilizzare diversi servizi di trasporto di persone nel territorio regionale>> e che <<altresì, in via sperimentale (detta) integrazione (…) può realizzarsi mediante apposita convezione tra le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla regione, che troverà attuazione a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale>>;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 4 giugno 2004 è stato approvato, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 153 e s.m.i, il progetto di integrazione tariffaria, denominato “UNICO”, fra A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., La Panoramica snc, e SATAM S.p.A, nell’Area metropolitana Chieti- Pescara, nonché il contratto avente per oggetto la disciplina dei rapporti fra le aziende medesime, il nuovo sistema tariffario, le nuove tabelle e la delimitazione del perimetro territoriale all’interno del quale il progetto trova applicazione;

Che, altresì, con Deliberazione del 30 luglio 2004, n. 652, la Giunta Regionale, nel prendere atto della approvazione del progetto di integrazione “Area Metropolitana” da parte delle amministrazioni degli enti locali concedenti il servizio di trasporto pubblico comunale, ha stabilito, a parziale modifica della precedente Deliberazione n. 478 del 4 giugno 2004, che, per tutto il periodo della sperimentazione del progetto e, cioè, fino al 31 agosto 2005, la tariffa prevista per i biglietti di area, denominati, nella tabella, B.I.T. (biglietti integrati a tempo), sarebbe dovuta essere di 0,90 euro anziché di 1 euro, come era stato precedentemente previsto;

Che il sistema tariffario approvato con “UNICO”e valevole esclusivamente per l’area considerata e fino al 31 agosto 2005, ha comportato l’introduzione di un nuovo e diverso tariffario rispetto a quello vigente definito dalla legge regionale 23 luglio 1991 n. 40 e s.m.i. e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 21 aprile 2004;

Che le tariffe di UNICO sono:

 

- BIT (Biglietto integrato a tempo – 90 minuti)

- Euro     0,90

- BIG (Biglietto integrato giornaliero)

- Euro     2,50

- Abbonamento mensile area nominativo

- Euro   23,00

- Abbonamento mensile area a vista

- Euro   30,00

- Abbonamento mensile una linea a vista

- Euro   24,00

- Abbonamento mensile una linea nominativo

- Euro   18,00

- Abbonamento Studenti (1° sett./30 giugno)

- Euro 161,00

- Abbonamento annuale Pensionati

- Euro 207,00

- Abbonamento annuale Impersonale

- Euro 285,00

- Tessera di riconoscimento

- Euro     2,60

 

che i titoli di viaggio di “UNICO” sono:

a)   “Biglietto integrato a tempo – B.I.T.” con validità di 90 minuti che consente viaggi illimitati sui vettori delle aziende sopra richiamate impegnati su tutte le “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per il tempo innanzi indicato;

b)   “Biglietto integrato giornaliero – B.I.G.” che consente viaggi illimitati sui vettori delle medesime aziende impegnati su tutte le “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per l’arco temporale della giornata di obliterazione;

c)                  “Abbonamento mensile a vista di area” e “Abbonamento mensile nominativo di area” che consentono viaggi illimitati sui vettori delle medesime aziende impegnati su tutte le “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per l’arco temporale di un mese solare;

d)                  “Abbonamento mensile a vista una linea” e “Abbonamento mensile nominativo una linea” che consentono viaggi illimitati sui vettori delle aziende medesime su una sola delle “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per l’arco temporale di un mese solare;

e)                  “Abbonamento annuale studenti” che consente viaggi illimitati sui vettori delle aziende medesime impegnati su tutte le “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per l’arco temporale 1 settembre – 30 giugno;

f)                  “Abbonamento annuale pensionati” e “Abbonamento annuale impersonale” che consentono viaggi illimitati sui vettori delle aziende medesime impegnati su tutte le “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per l’arco temporale di dodici mesi a decorrere dal mese di emissione;

g)   “Tessera di riconoscimento unica per abbonamenti nominativi”: gli abbonamenti mensili nominativi di area e una linea nonché gli abbonamenti annuali devono essere accompagnati da una tessera di riconoscimento rilasciata a cura delle aziende interessate al progetto di integrazione.

Che l’obiettivo finale del progetto di integrazione era quello di incrementare la domanda di mobilità e disincentivare l’utilizzo del mezzo privato in ragione delle migliori e più vantaggiose condizioni che vengono in questo modo offerte all’utente, favorendo in particolare gli spostamenti dai confini dell’area metropolitana;

Che, altresì, il progetto, connotato da elementi di forte innovatività nell’ambito del sistema tariffario vigente, esprimeva ed ancora esprime valori dal contenuto altamente apprezzabile con riguardo sia alla sua odierna applicazione sia alle prospettive e agli scenari futuri;

Che già in sede di analisi effettuata prima dell’approvazione del progetto questi valori erano stati presi in considerazione in quanto ricollegabili non soltanto all’ampliamento dell’offerta dei servizi, all’estensione dell’area del c.d. trasporto urbano (con il superamento della distinzione di servizio urbano, suburbano e interurbano) e ad una diversa modalità tariffaria, ma anche e soprattutto ad una diversa concezione del trasporto pubblico locale a servizio dell’area considerata;

Evidenziato che, in questa direzione, volta a dare spazio e concretezza ai citati interessi, si sta orientando anche l’analisi e lo studio svolto nell’ambito del PRIT, piano regionale integrato dei trasporti, che in un più ampio progetto di revisione del sistema tariffario regionale, non potrà non tener conto dell’esperienza dei sistemi integrati attualmente in essere, ovverossia, del sistema denominato “GIRABRUZZO” operante nella Valle Subequana e consistente in un’integrazione tariffaria tra treno e gomma, e del sistema integrato in atto nell’Area Metropolitana Chieti – Pescara oggetto della presente deliberazione;

Atteso, infatti, che se in passato appariva legittimo programmare il trasporto pubblico sulla base delle esigenze dei singoli territori dei Comuni o in funzione dei collegamenti degli uni con gli altri, allo stato attuale - in cui non vi sono significative soluzioni di continuità tra i medesimi - non si può più pensare alle politiche della mobilità senza avere riguardo al cambiamento sostanziale del territorio e alla sua progressiva conurbazione

Che nel primo anno di sperimentazione UNICO ha avuto modo di operare soltanto sul piano delle tariffe e su quello dei vettori, ma che nel prossimo futuro si dovrà porre in essere una riorganizzare dell’intera rete, finora spezzata da un duplice ordine di livelli: la diversità di rete (comunale e regionale, da una parte e urbana, suburbana e interurbana, dall’altra) e di gestore;

Considerato che, per consentire questo tipo di evoluzione del sistema integrato, occorre poter contare su un quadro quanto più ampio e dettagliato possibili di dati ed informazioni sulla quantità e la natura dell’utenza trasportata dal mezzo pubblico nell’area;

Che attraverso questo primo anno di applicazione del sistema “UNICO” si è operata una raccolta preziosa di dati e informazioni utili al fine di migliorare l’integrazione stessa;

Che dai primi dati pervenutici si assiste ad un incremento dell’utenza e ad una sostanziale tenuta del dato economico aziendale che incoraggia il proseguimento della sperimentazione, pur nella consapevolezza di dover lavorare al fine di correggerne le criticità e migliorare complessivamente l’integrazione, anche alla luce delle aspettative di alcuni Comuni limitrofi all’Area Metropolitana (Moscufo, Pianella, Collecorvino) che hanno chiesto di poterne fare parte;

Che la spinta diretta a dare continuità al sistema di integrazione è pervenuta anche da parte degli stessi vettori coinvolti, i quali hanno sottoscritto il contratto di “PROROGA E ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PER L’INTEGRAZIONE TARIFFARIA AREA METROPOLITANA CHIETI-PESCARA  TRA LE SOCIETÀ A.R.P.A. S.P.A,, G.T.M. S.R.L.., LA PANORAMICA SNC, E  SATAM S.P.A,” che si allega al presente atto sub “A” ;

Che di questa volontà sono state partecipate anche le Amministrazioni Comunali dei Comuni concedenti le linee del servizio urbano con lettera dell’Assessore ai Trasporti prot. n. 203/Segr. del 4 luglio 2005;

Ritenuto, pertanto, che sussistono fondate e valide ragioni per continuare la sperimentazione alle medesime condizioni (salvo quanto si dirà nel successivo punto) espresse dal progetto di integrazione applicato a partire dal 1^ settembre 2005 e per almeno un altro anno, fino al 31 agosto 2006;

Ritenuto altresì, di introdurre nel tariffario speciale di UNICO, in accoglimento di una condizione già posta lo scorso anno dal Comune di Pescara, anche l’abbonamento annuale pensionati ultrasessantacinquenni al prezzo di € 150,00 (che consente viaggi illimitati sui vettori delle aziende medesime impegnati su tutte le “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per l’arco temporale di dodici mesi a decorrere dal mese di emissione) lasciando invariate, tuttavia, tutte le altre condizioni previste dalle deliberazioni della Giunta Regionale sopra richiamate;

 

Ritenuto, inoltre, di confermare, per le medesime ragioni avanzate in sede di approvazione del progetto, l’impegno di partecipare finanziariamente al rischio posto a carico delle aziende di realizzare minori introiti rispetto a quelli relativi al 2003 - 2004 (rispettivamente per la parte confrontabile), che vengono pertanto confermati quale parametro di riferimento, dato storico commisurabile agli introiti mensilmente ricavati con l’integrazione;

Ritenuto, pertanto, doveroso e opportuno che, al verificarsi di un risultato di segno negativo fra l’ammontare degli introiti del 2003 - 2004 e quelli che risulteranno per la gestione 2005- 2006, calcolati per la parte di applicazione dell’integrazione, la Regione debba compensare le aziende partecipanti dell’eventuale differenza ed in ragione delle quote stabilite dal contratto allegato al presente atto;

Evidenziato che la somma necessaria alla copertura delle eventuali perdite, sarà  resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario, in conformità con l’art. 151 della Legge Regionale 26 aprile 2004, n. 15, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo”, ai sensi del quale <<eventuali oneri derivanti dall’effettuazione di progetti sperimentali di integrazione tariffaria, di cui all’art. 16 della L.R. 153/1998, troveranno copertura finanziaria sullo stanziamento del Cap. 181511, UPB 06.01.002: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti>>;

Ritenuto di stabilire che la procedura del ripiano della eventuale differenza di segno negativo certificata dalle aziende interessate al progetto sia definita ed espletata dal Dirigente del Servizio competente;

Ritenuto, altresì, di stabilire che il progetto di integrazione in questa sede prorogato impegna la Regione, così come era stato previsto per il primo anno di sperimentazione, per le sole ed esclusive determinazioni in questa sede adottate, null’altro disponendo in materia di riparto dei contributi o corrispettivi a qualsiasi altro titolo e voce;

Richiamate integralmente le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 478 e 652 rispettivamente del 4 giugno e del 30 luglio 2004;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 153 e s.m.i.;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di Trasporto Pubblico Locale e Politica Tariffaria ha espresso parere di legittimità e di regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

 

Con voti unanimi ed espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

1)   Di recepire la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare il contratto di “PROROGA E ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PER L’INTEGRAZIONE TARIFFARIA AREA METROPOLITANA CHIETI-PESCARA  TRA LE SOCIETÀ  A.R.P.A. S.P.A,, G.T.M. S.R.L.., LA PANORAMICA SNC, E  SATAM S.P.A,” che si allega al presente atto sub “A” ;

3)   Di prorogare, pertanto, il sistema di integrazione tariffaria denominato “UNICO”’così come approvato, fermo restando previsto dal successivo punto 6 (inserimento abbonamento annuale pensionati ultrasessantacinquenni) con la Deliberazione Regionale n. 478 del 4 giugno 2004 e successiva deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2004, n. 652 che integralmente si richiamano;

4)   Di prendere atto che le tariffe del sistema di integrazione “UNICO” sono:

 

- BIT (Biglietto integrato a tempo – 90 minuti)

- Euro     0,90

- BIG (Biglietto integrato giornaliero)

- Euro     2,50

- Abbonamento mensile area nominativo

- Euro   23,00

- Abbonamento mensile area a vista

- Euro   30,00

- Abbonamento mensile una linea a vista

- Euro   24,00

- Abbonamento mensile una linea nominativo

- Euro   18,00

- Abbonamento Studenti (1° sett./30 giugno)

- Euro 161,00

- Abbonamento annuale Pensionati

- Euro 207,00

- Abbonamento annuale Impersonale

- Euro 285,00

- Tessera di riconoscimento

- Euro     2,60

 

5)   Di inserire anche l’abbonamento pensionati ultrasessantacinquenni al prezzo di € 150,00, che consente viaggi illimitati sui vettori delle aziende medesime impegnati su tutte le “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per l’arco temporale di dodici mesi a decorrere dal mese di emissione;

6)   Di partecipare alla realizzazione del progetto attraverso la seguenti misura:

-    il finanziamento delle aziende proponenti in misura pari alle quote stabilite all’art. 6.3 del “Contratto per l’integrazione tariffaria” così come prorogato dal Contratto di cui al punto 2, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia accertata e certificata una differenza di segno negativo tra l’ammontare degli incassi (riferiti alla vendita dei titoli) relativa all’esercizio 2003 - 2004 e quelli relativi all’esercizio 2005 – 2006, calcolati per la parte riferita all’applicazione del progetto;

7)   Di stabilire che la somma occorrente per il ripiano degli eventuali “minori introiti” come definiti all’art. 1.6 del “Contratto per l’integrazione tariffaria” così come prorogato dal Contratto di cui al punto 2, nei limiti delle quote come definite e stabilite all’art. 6.3 del “Contratto per l’integrazione tariffaria” così come prorogato dal Contratto di cui al punto 2 - a nulla rilevando, per la Regione, le modifiche di cui all’ultimo capoverso del medesimo art. 6.3 - sia resa disponibile al capitolo 181511 del corrente esercizio finanziario e che tale eventuale erogazione di somme sia da considerare per le aziende percepienti, a tutti gli effetti, una entrata tariffaria;

8)   Di stabilire che il sistema di integrazione tariffaria denominato “UNICO, in questa sede prorogato impegna la Regione per le sole ed esclusive determinazioni in questa medesima sede adottate, null’altro disponendo in materia di riparto dei contributi a qualsiasi altro titolo e voce, abbia validità fino al 31 agosto 2006;

9)   Di stabilire che il sistema di integrazione tariffaria denominato “UNICO, in questa sede prorogato, abbia validità fino al 31 agosto 2006;

10) Di comunicare il presente atto, per i conseguenti atti competenti, alle Amministrazioni dei Comuni, enti concedenti le linee del servizio urbano gestito dalle aziende coinvolte nel progetto;

11) Di confermare, altresì, che le aziende procedano, unitamente agli Uffici regionali, ad una verifica semestrale al fine di monitorare l’andamento dell’integrazione sia in termini di costi che in termine di soddisfazione dell’utenza e che tre mesi prima della scadenza del progetto le aziende presentino una ulteriore relazione riepilogativa dalla quale emergano i risultati;

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Abruzzo;