COMUNE DI BORRELLO

(Provincia di Chieti)

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Fonti………………………..

 

Art. 2

Autonomia del Comune…....

 

Art. 3

Stemma e Gonfalone………

 

Art. 4

Territorio - Sede comunale- Albo pretorio……………….

 

Art. 5

Principi……………………..

 

Art. 6

Tutela della salute………..

 

Art. 7

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico…….

 

Art. 8

Promozioni dei beni culturali, dello sporto e tempo libero……………………….

 

Art. 9

Sviluppo economico……….

 

Art. 10

Programmazione economico- sociale e territoriale…....

 

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 11

Organi………………….......

 

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art.12

Consiglio comunale…….......

 

Art.13

Composizione e durata in carica………………………..

 

Art.14

Insediamento del Consiglio Comunale…………………...

 

Art.15

Consiglieri…………………..

 

Art.16

Dimissioni dei Consiglieri….

 

Art.17

Prerogative e diritti dei consiglieri………………………

 

Art.18

Programma di mandato……..

 

Art.19

Verifica e modifica del pro

gramma di mandato………...

 

Art.20

Gruppi consiliari……………

 

Art.21

Commissioni consiliari……..

 

Art.22

Forme di garanzia e partecipazione delle minoranze……

 

Art.23

Convocazione del Consiglio..

 

Art.24

Validità delle sedute e delle deliberazioni………………..

 

Art.25

Pubblicità delle sedute……...

 

Art.26

Votazioni……………………

 

Art.27

Modalità di sfiducia e
scioglimento del Consiglio
Comunale…………………

 

Art.28

Scioglimento del Consiglio Comunale…………………...

 

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art.29

Giunta Comunale…………...

 

Art.30

Composizione e nomina……

 

Art.31

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità………………..

 

Art.32

Revoca-dimissioni-decadenza…………………...

 

Art.33

Funzionamento della Giunta..

 

Art.34

Competenze………………...

 

CAPO IV

Art.35

Sindaco……………………...

 

Art.36

Attribuzioni di amministrazione………………………...

 

Art.37

Attribuzioni di vigilanza……

 

Art.38

Attribuzioni di organizzazione……………………………

 

Art.39

Vice Sindaco………………..

 

Art.40

Mozioni di sfiducia…………

 

Art.41

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco…….

 

CAPO V
ATTIVITA’ PROVVEDIMENTALE

Art.42

Regolamenti………………...

 

Art.43

Ordinanze…………………...

 

Art.44

Deliberazioni degli organi collegiali……………………

 

Art.45

Decreti del Sindaco…………

 

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
dEL PERSONALE

CAPO I
GLI UFFICI

Art.46

Principi strutturali ed organizzativi…………………….

 

Art.47

Criteri funzionali di
organizzazione……………...

 

Art.48

Personale……………………

 

CAPO II
IL DIRETTORE GENERALE ED
I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 49

Il Direttore Generale………

 

Art. 50

Funzioni del Direttore Generale…………………..

 

Art. 51

Responsabili degli Uffici e dei Servizi………………...

 

Art. 52

Incarichi dirigenziali e di Alta Specializzazione……..

 

Art. 53

Collaborazioni esterne…….

 

Art. 54

Controllo interno………….

 

CAPO III

Art. 55

Il Segretario comunale……

 

Art. 56

Funzioni del Segretario comunale………………….

 

Art. 57

Il Vice-Segretario………....

 

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
dIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 58

Partecipazione popolare…..

 

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.59

Associazionismo……………

 

Art.60

Diritti delle Associazioni…...

 

Art.61

Contributi alle Associazioni..

 

Art.62

Volontariato…………………

 

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art.63

Consultazioni……………….

 

Art.64

Istanze………………………

 

Art.65

Petizioni…………………….

 

Art.66

Proposte…………………….

 

Art.67

L’Azione popolare………….

 

Art.68

Referendum…………………

 

Art.69

Accesso agli atti…………….

 

Art.70

Difensore civico…………….

 

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 71

Servizi pubblici locali e forme di gestione……….....

 

Art. 72

Aziende speciali ed
istituzioni……………….…

 

Art. 73

Società per azioni o a
responsabilità limitata…….

 

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE

Art.74

Convenzioni………………...

 

Art.75

Consorzi…………………….

 

Art.76

Accordi di programma……...

 

Art.77

Unione di Comuni………….

 

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA

CAPO I
FINANZA LOCALE

Art. 78

Autonomia impositiva…….

 

Art. 79

Ordinamento contabile……

 

Art. 80

Bilancio di Previsione…….

 

Art. 81

Gestione del Bilancio……..

 

Art. 82

Controllo Economico
Interno …………………....

 

Art. 83

Conto Consuntivo………...

 

Art. 84

Beni comunali…………….

 

Art. 85

Attività contrattuale……….

 


CAPO II
REVISORE DEL CONTO

 


Art. 86

Nomina Organo di Revisione Economico-finanziaria…......

 


Art. 87

Cause di ineleggibilità, di decadenza e di revoca………

 

Art. 88

Funzioni e poteri……………

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 89

Norme di rinvio…………….

 

Art. 90

Deliberazione dello Statuto ..

 

 




COMUNE DI BORRELLO (CH)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Fonti

1.   Il presente Statuto è adottato in attuazione del comma 2 dell’art. 114 della Costituzione e dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Art. 2
Autonomia del Comune

1.   Il Comune di Borrello è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

2.   Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1.   Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Borrello” e con lo Stemma ed il Gonfalone che si allegano al presente Statuto nella loro riproduzione fotografica.

2.   Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, del Gonfalone che deve essere accompagnato dal Sindaco o suo Delegato.

3.   L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 4
Territorio – Sede comunale – Albo pretorio

1.   Il Comune di Borrello comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il Piano Topografico di cui all’art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2.   Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede comunale, sita in Largo Marconi n. 13. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria Sede.

3.   La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della Sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

4.   Non potranno essere ostacolate rivendicazioni di autonomia da parte degli abitanti di aree componenti il territorio comunale qualora le stesse rientrino in un quadro di legittimità.

5.   E’ istituito nella sede comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità,l’integralità e la facilità di lettura degli atti. Gli atti sono pubblicati dal Messo comunale, su richiesta degli Uffici interni ed esterni all’Ente. Il Messo, in particolare, cura la pubblicazione dei provvedimenti emanati dagli Organi politici e burocratici del Comune e certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Principi

1.   Il Comune di Borrello, nel quadro dei principi fondamentali e dei valori costituzionali, si propone di garantire un equilibrato ed armonico sviluppo della persona, sia quale singolo, sia nell’ambito delle formazioni sociali, assicurando, tra l’altro, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

2.   Ai fini di cui al comma 1 il Comune si propone, in coerenza con i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, l’autoassunzione dell’esercizio di ogni funzione volta a garantire lo sviluppo ed il benessere della Comunità locale.

3.   Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 6
Tutela della salute

1.   Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2.   Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 7
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1.   Il Comune adotta misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2.   Tutela il patrimonio storico, artistico e naturale, garantendone il godimento da parte della collettività.

3.   Particolare cura è rivolta allo sviluppo turistico del territorio.

Art. 8
Promozioni dei beni culturali, dello sport e tempo libero

1.   Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2.   Incoraggia e favorisce lo Sport dilettantistico ed il Turismo sociale e giovanile.

3.   Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, religiose ed assistenziali, promuove la creazione di idonee strutture, Servizi ed Impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni.

4.   I modi di utilizzo delle Strutture, dei Servizi ed Impianti saranno disciplinati da Regolamenti, che dovranno, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 9
Sviluppo economico

1.   Il Comune, nell’ambito del coordinamento delle attività produttive, incentiva le iniziative atte a sviluppare l’agricoltura, nonché le iniziative turistiche, artigianali, commerciali ed industriali promuovendone una ordinata espansione.

2.   Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori degli ambiti sopradetti.

Art. 10
Programmazione economico-sociale e territoriale

1.   Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.   Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio, nonché dei cittadini e delle altre formazioni sociali.

TITOLO II
Ordinamento Istituzionale

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 11
Organi

1.   Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2.   Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

2.   Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità è titolare del potere di indirizzo politico ed amministrativo e del potere di controllo.

3.   Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’Ente. Indirizza, altresì, l’attività dell’Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

4.   Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

5.   L’esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.

6.   Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

7.   Il Regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, e ciò senza derogare alle norme vigenti in materia.

8.   Il Consiglio Comunale ispira la propria azione ai principi di solidarietà e di convivenza civile.

Art. 13
Composizione e durata in carica

1.   Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2.   Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14
Insediamento del Consiglio Comunale

1.   La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla convocazione.

2.   Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere, nell’ordine, ai seguenti adempimenti:

-             convalida degli eletti;

-             giuramento del Sindaco;

-             comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta comunale.

Art. 15
Consiglieri

1.   Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.   Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere, che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.   I Consiglieri comunali che non intervengono a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 16
Dimissioni dei Consiglieri

1.   Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2.   Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione risultante dal protocollo dell’Ente.

Art. 17
Prerogative e diritti dei Consiglieri

1.   I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2.   Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3.   Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il Regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta ed il Sindaco sono tenuti a rispondere.

4.   Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.

5.   Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. E’ tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6.   I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.

7.   Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

8.   I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.

Art. 18
Programma di mandato

1.   Il Sindaco predispone il programma di mandato, contenente i progetti e le azioni da realizzarsi nel corso del quinquennio, attraverso un confronto con gli Assessori e con i Dirigenti, o Responsabili di servizio, nel rispetto dei ruoli di ognuno di detti soggetti e con il coinvolgimento del Segretario comunale, sotto il profilo della fattibilità giuridica.

2.   La proposta di programma così elaborata è sottoposta alla Giunta entro tre mesi dall’inizio del mandato per l’espressione del parere di competenza.

3.   Il Sindaco, sentita la Giunta, entro quattro mesi dall’inizio del mandato, convoca il Consiglio.

4.   Il programma è trasmesso, a cura del Sindaco, ad ogni Consigliere almeno 10 giorni prima della seduta.

5.   In sede di esame del programma ogni singolo Consigliere può formulare raccomandazioni, osservazioni e proposte di modifica.

6.   Le osservazioni e raccomandazioni presentate possono essere dal Sindaco:

-             rigettate;

-    accolte apportando le conseguenti eventuali modifiche al programma;

-    accolte parzialmente, pure con eventuali conseguenti modifiche.

7.   In caso di accoglimento, anche parziale, il Sindaco riformula entro venti giorni il programma di mandato, ripresentandolo al Consiglio comunale.

8.   Ogni successivo atto adottato deve essere conforme al programma di mandato, fatta salva l’eventuale modifica dello stesso.

Art. 19
Verifica e modifica del
programma di mandato

1.                  L’attuazione del programma di mandato è oggetto di verifica e di eventuale modifica in sede di:

- approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

- approvazione del rendiconto di gestione;

- assestamento generale, previa salvaguardia degli equilibri di bilancio, da effettuarsi con la periodicità indicata dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l’anno entro il 30 settembre.

2.   Almeno 1/5 dei Consiglieri comunali può richiedere in ogni momento la verifica dell’attuazione del programma di mandato.

3.   Nella fattispecie di cui al comma 2., il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta.

4.   In sede di verifica dell’attuazione del programma ogni Consigliere potrà presentare proposte di adeguamento e/o modifica, che il Sindaco avrà facoltà di accogliere.

5.   Il Sindaco potrà in ogni momento, nel corso del mandato, apportare al programma gli adeguamenti e le modifiche ritenuti opportuni, sentita la Giunta.

6.   Nella fattispecie di cui al comma 5., il Sindaco dovrà illustrare al Consiglio le modifiche e gli adeguamenti che intende apportare al programma.

Art. 20
Gruppi Consiliari

1.   I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel Regolamento, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario. Nel caso in cui non si eserciti detta facoltà o nelle more della designazione i capigruppo consiliari sono scelti fra i consiglieri estranei alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista presentata alle elezioni.

2.   Ai Gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente alle strutture comunali, attrezzature di supporto ed assistenza giuridica, tecnica ed amministrativa onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun Gruppo.

3.   I Capigruppo sono nominati dai rispettivi Gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

4.   Ai Capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 21
Commissioni consiliari

1.   Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, Commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.

2.   Il numero delle Commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel Regolamento del Consiglio comunale.

3.   Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all’esame del Consiglio.

4.   Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 22
Forme di garanzia e partecipazione delle minoranze

1.   Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

2.   Le modalità di funzionamento di dette Commissioni, se istituite, saranno stabilite nel Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 23
Convocazione del Consiglio

1.   Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell’adunanza e la compilazione dell’ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco ed, in mancanza, dall’Assessore anziano.

2.   Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.

3.   Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal Regolamento.

Art. 24
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.   Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati tranne i casi in cui la legge ed il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2.   Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

3.   Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

4.   Nelle votazioni a scrutino segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

5.   Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 25
Pubblicità delle sedute

1.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal Regolamento.

2.   Il Regolamento stabilisce, altresì, i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.

3.   Qualora vengano iscritti all’ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato – relativamente alla discussione su tali materie – in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 26
Votazioni

1.   Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal Regolamento.

2.   Sono da assumere, comunque, a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento personale e sulla valutazione dell’azione svolta.

Art. 27
Modalità di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale

1.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2.   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

3.                  L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4.   Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Art. 28
Scioglimento del Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale viene sciolto con D.P.R. su proposta del Ministero dell’Interno:

a.   Per motivi di ordine pubblico;

b.   Per dimissioni, rimozioni, decadenza del Sindaco;

c.   Per cessazione dalla carica per dimissioni della metà più uno dei Consiglieri;

d.   Quando non sia approvato, nei termini di legge, il bilancio.

2.   In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3.   Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2, con il Decreto di scioglimento, si provvede alla nomina di un Commissario.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 29
Giunta Comunale

1.   La Giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio ed adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2.   L’attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3.   Gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere preposti ai vari rami dell’Amministrazione comunale.

4.   La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.

5.   E’ Vice Sindaco l’Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

6.   E’ Assessore anziano l’Assessore più anziano di età. L’Assessore anziano, in caso di assenza od impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 30
Composizione e nomina

1.   La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2.   Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri, ma se ne possono nominare anche tra esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ( ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale ).

3.   Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 31
Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1.   Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2.   Oltre ai casi di incompatibilità, previsti al comma 1, non possono contemporaneamente fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

3.   Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4.   Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato in tale carica.

Art. 32
Revoca – dimissioni – decadenza

1.   Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

2.   Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.

3.   La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 33
Funzionamento della Giunta

1.   La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l’Ordine del Giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.   Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite, in via informale, dalla Giunta stessa. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa all’occorrenza, non disponga diversamente. Per la validità delle sedute di Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà dei propri componenti, con arrotondamento all’unità superiore. Le decisioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei votanti, mediante votazione palese, salvo che qualche Assessore richieda espressamente di procedere a scrutinio segreto per questioni che riguardano persone. In caso di parità di voti è determinante il voto espresso dal Sindaco, ovvero dell’Assessore che lo sostituisce nella presidenza della seduta.

3.   In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall’Assessore anziano.

Art. 34
Competenze

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 – commi 1, 2 – del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore od ai Responsabili dei servizi comunali.

2.   La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.   La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)   propone al Consiglio i Regolamenti;

b)  approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)   elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)   modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)   nomina i membri delle Commissioni per i Concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio interessato;

g)   propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;

h)   approva i Regolamenti sull’ordina-mento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)    dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j)   fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k)  esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l)    approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m)  decide, in ordine alle controversie, sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;

n)   fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario comunale o, se nominato, il Direttore generale;

o)             determina, sentito il revisore del conto, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

p)  approva il PEG ( Piano Esecutivo di Gestione) su proposta del Segretario comunale o, se nominato, del Direttore generale.

CAPO IV
SINDACO

Art. 35
Sindaco

1.   Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.   Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3.   Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.   Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5.   Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6.   Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’Ufficio.

Art. 36
Attribuzioni di amministrazione

1.   Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e ne mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo.

2.   In particolare il Sindaco:

a)   nomina i componenti della Giunta Comunale, può revocarli e provvede alla loro sostituzione nei casi e nei modi previsti dalla Legge;

b)  convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e stabilisce gli argomenti da porre all’Ordine del Giorno delle sedute d’intesa con gli Assessori, il Segretario-Direttore ed i Responsabili dei servizi;

c)   dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d)             promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

e)   convoca i Comizi per i Referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

f)   esercita, altresì, le altre funzioni attribuite quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

g)   emana le Ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica e Polizia locale aventi carattere esclusivamente locale ed al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei Cittadini, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50 – commi 5 e 6 – del D.Lgs. 267/2000;

h)   nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito Albo;

i)    revoca il Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale;

j)   può attribuire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

k)  nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

l)    su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali come attore o convenuto e promuove davanti all’Autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie.

Art. 37
Attribuzioni di vigilanza

1.   Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e Società per Azioni, appartenenti all’Ente, tramite i Rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2.   Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.   Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi della Giunta.

Art. 38
Attribuzioni di organizzazione

1.   Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)   convoca la prima seduta del Consiglio;

b)  propone argomenti da trattare in Giunta e Consiglio, ne dispone la convocazione e li presiede;

c)             determina le materie attribuite a ciascun Assessore informando, anche delle eventuali modifiche, il Consiglio comunale;

d)  riceve le interrogazioni, le interpellanze, nonché le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 39
Vice Sindaco

1.        Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

Art. 40
Mozioni di sfiducia

1.   Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3.   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 41
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1.   Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi i 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

2.                  L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione, di 3 (tre) persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di accertata professionalità, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3.   La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.

4.   La Commissione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5.   Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione.

CAPO V
ATTIVITA’ PROVVEDIMENTALE

Art. 42
Regolamenti

1.   Il Comune disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante Regolamenti, i quali:

a)   Non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b)             Esplicano i loro effetti limitatamente all’ambito comunale;

c)             Debbono possedere carattere di generalità;

d)  Non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, deliberata dal Consiglio comunale per motivare esigenze di interesse pubblico ed i casi in cui la retroattività sia esplicitamente ammessa od implicitamente consentita dalla legge o dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

2.   I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale salvi i casi in cui la competenza risulti attribuita direttamente alla Giunta comunale.

3.   I Regolamenti, fatte salve specifiche disposizioni legislative, sono pubblicati per 15 (quindici) giorni consecutivi, unitamente all’atto di approvazione, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune, ed entrano di norma in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di adozione diventa esecutiva, fatta salva la possibilità da parte del Consiglio comunale di disporne l’entrata in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione.

4.   Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei Regolamenti stessi.

Art. 43
Ordinanze

1.   I Responsabili di servizio emanano Ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2.   Il Segretario comunale e, se nominato, il Direttore generale possono emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3.   Le Ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo pretorio. Durante tale periodo, se necessario, devono essere sottoposte ad altre forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4.   Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, Ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 54 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, nonché nella sua qualità di rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 50 del medesimo TUEL.

5.   Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

6.   In caso di assenza del Sindaco, le Ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente Statuto.

7.   Quando l’Ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Art. 44
Deliberazioni degli organi collegiali

1.   La volontà della Giunta e del Consiglio comunale si esprime mediante le deliberazioni.

2.   Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve riportare i pareri prescritti dalla legge dei competenti Responsabili di servizio.

3.   Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

4.   L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i Responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5.   Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tale caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio e della Giunta nominato dal Presidente.

6.   I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7.   Il Segretario dispone la pubblicazione delle delibere ed assicura, nel rispetto delle specifiche norme stabilite dal presente Statuto e dalla legge, gli adempimenti preordinati all’esecutività ed efficacia delle stesse.

8.   Ai Responsabili del procedimento, competenti per materia, spetta dare attuazione a tutti i provvedimenti deliberativi.

Art. 45
Decreti del Sindaco

1.   I provvedimenti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di Decreti.

2.   I Decreti sindacali sono esecutivi dal momento della loro emanazione, sono affissi all’Albo pretorio nella Sede del Comune nello stesso giorno della loro adozione e vi rimangono pubblicati per 15 (quindici) giorni consecutivi.

TITOLO III
Ordinamento degli Uffici e del Personale

CAPO I
GLI UFFICI

Art. 46
Principi strutturali ed organizzativi

1.   Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza ed in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2.   Il Comune, attraverso il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento della struttura uniformandosi al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai Responsabili di servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e
responsabilità.

Art. 47
Criteri funzionali di organizzazione

1.                  L’organizzazione della struttura burocratica del Comune, al fine di rendere l’attività amministrativa in favore dei cittadini più produttiva ed efficace, nel rispetto dei principi prima enunciati, deve essere informata ai seguenti criteri:

a)             esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza attraverso una azione amministrativa che sia costantemente adeguata alle esigenze ed atta a garantire il miglioramento continuo dei servizi ai cittadini verificando la rispondenza dei servizi offerti ai bisogni;

b)             funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità procedendo, periodicamente e, comunque, all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, a specifica verifica e ad eventuale revisione;

c)             superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, attraverso l’avvicendamento del personale, nell’ambito delle professionalità, per il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e della massima collaborazione tra Uffici;

d)             collegamento delle attività degli Uffici, favorendo lo sviluppo del lavoro di gruppo, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, mediante interconnessione fra sistemi informatici e statistici pubblici, per garantire tempi di risposta sempre minori;

e)   garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposita struttura relazionante con l’esterno in modo idoneo a dare risposte immediate ai cittadini;

f)             valutazione annuale della produttività e del grado di efficienza dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato, avvalendosi, per i Responsabili dei servizi, del nucleo di valutazione;

g)             fissazione degli orari dei servizi aperti al pubblico per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 48
Personale

1. Il Comune recepisce ed applica i contratti collettivi di lavoro, approvati nelle forme di legge, e garantisce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

2.   I dipendenti comunali, inquadrati nella dotazione organica in conformità alla disciplina sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse della cittadinanza.

3.   I dipendenti comunali sono tenuti ad assolvere, con correttezza e tempestività, gli incarichi di competenza dei relativi uffici o servizi e, nel rispetto delle competenze professionali, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Sono, altresì, direttamente responsabili verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

4.   Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

5.   Al personale dovranno essere assicurati mezzi e permessi retribuiti per un costante aggiornamento professionale, anche su materie diverse, al fine di utilizzare principalmente il principio della mobilità interna.

CAPO II
IL DIRETTORE GENERALE ED I
RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 49
Il Direttore Generale

1.   E’ consentito procedere alla nomina del Direttore generale, previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate con quelle di questo Comune raggiungono i quindicimila abitanti.

2.   Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi funzionali stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Egli sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco del suo operato.

3.   La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave contrasto.

4.   Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, il Sindaco può conferire con proprio Decreto le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

Art. 50
Funzioni del Direttore Generale

1.   Il Direttore generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2.   Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a)             predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b)             organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c)   verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d)             promuove i provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e)             autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f)   emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g)   gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h)             riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i)             promuove procedimenti ed adotta, in via surrogatoria ed urgente, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente e con le modalità indicate nel Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

j)   presiede il nucleo di valutazione.

Qualora non venga nominato un direttore generale, le funzioni di cui alle lettere d), e) e j) del comma 2 del presente articolo sono svolte dal Segretario comunale.

3.   Esercita, altresì, ogni altra competenza allo stesso attribuita dal Regolamento disciplinante l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 51
Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1.   I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2.   I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

3.   Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Direttore, se nominato. Inoltre, dirigono e coordinano l’attività del personale assegnato al proprio servizio, curano la predisposizione e l’esecuzione dei provvedimenti di competenza degli uffici ai quali sono preposti, partecipano alle riunioni del Consiglio e della Giunta e delle Commissioni consiliari, quando ne è richiesta la presenza.

4.   In particolare agli stessi sono attribuite le seguenti funzioni:

a)   la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)  la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c)   la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell’Ente;

d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e)   gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f)   i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g)   tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h)   le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i)    i pareri interni all’Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio;

j)             relazionare alla Giunta comunale ed esprimere il parere sulla promozione e resistenza alle liti, sulla conciliazione e sulla transazione;

k)  gli altri atti ad essi attribuiti dallo Statuto, dalle leggi e dai Regolamenti.

5.   Il Regolamento generale degli uffici e dei servizi, quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materie di acquisizione dei beni, prestazioni di servizi e realizzazione di opere.

6.   I Responsabili di servizio sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, inclusa la direzione organizzativa e di gestione del personale.
Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 52
Incarichi Dirigenziali e di
Alta Specializzazione

1.   Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui, tra i dipendenti dell’Ente, non siano presenti analoghe professionalità.

2.   Con le stesse modalità il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000.

3.   I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che ciò sia consentito da apposite norme di legge.

Art. 53
Collaborazioni esterne

1.   Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.   Le norme regolamentari, per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 54
Controllo interno

1.   Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla vigente normativa, secondo criteri e modalità intesi a garantire che non vi sia sovrapposizione di competenze tra le strutture deputate ai veri sistemi di controllo.

2.   Spetta al Regolamento di contabilità ed al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 55
Il Segretario Comunale

1.   Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali ed iscritto all’Albo di cui all’art. 98 del D.Lgs. 267/2000.

2.   Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale è nominato.

3.   La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4.   Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.

Art. 56
Funzioni del Segretario comunale

1.   Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

2.   Il Segretario comunale può partecipare, su incarico del Sindaco, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

3.   Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4.   Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente. Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 57
Il Vice-Segretario

1.   Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere l’istituzione della figura del Vice-Segretario.

2.   Il Vice-Segretario collabora con il Segretario comunale nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

3.   Le funzioni di Vice-Segretario sono svolte da un funzionario apicale, di norma responsabile di servizio, individuato nella dotazione organica ed in possesso di laurea.

TITOLO IV
Istituti di Partecipazione e Diritti
Dei Cittadini

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 58
Partecipazione popolare

1.   Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.   La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3.   Il Consiglio comunale predispone ed approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono fare valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 59
Associazionismo

1.   Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.   A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.   Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4.   Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5.   Le Associazioni registrate, che avranno goduto di contributi, a qualsiasi titolo, da parte dell’Amministrazione Comunale, dovranno presentare annualmente il loro bilancio.

6.   Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle Associazioni.

Art. 60
Diritti delle Associazioni

1.   Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

2.   Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3.   I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti dalla richiesta, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 10 (dieci) giorni.

Art. 61
Contributi alle Associazioni

1.   Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa o per manifestazioni di interesse pubblico.

2.   Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito Albo regionale; le modalità saranno stabilite in apposito regolamento.

3.   Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente sono stabilite in apposito Regolamento in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4.   Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 62
Volontariato

1.   Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente, della gestione delle aree verdi, della sicurezza sociale, del traffico, dello sport e della vita sociale in genere.

2.   Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie e studi propri dell’Ente.

3.   Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 63
Consultazioni

1.                  L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2.   Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 64
Istanze

1.   Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2.   La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 65
Petizioni

1.   Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.   La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3.   La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro 30 (trenta) giorni, l’assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4.   Se la petizione è sottoscritta da almeno 30 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 (trenta) giorni dall’assegnazione.

5.   Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6.   Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni nel caso che l’argomento sia di competenza del Consiglio comunale.

Art. 66
Proposte

1.   Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 70 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all’organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

2.   L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

3.   Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 67
L’Azione popolare

1.   Ciascun elettore del Comune di Borrello può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune stesso. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

2.   Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune, mentre le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell’associazione.

3.   Nei casi di cui ai commi precedenti la Giunta delibera in merito all’eventuale costituzione in giudizio.

Art. 68
Referendum

1.   Un numero di elettori residenti, non inferiori al 25% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti Referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.   Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un Referendum nell’ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)   Statuto comunale;

b)             Regolamento del Consiglio comunale;

c)   Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

d)  Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

e)   Bilancio e mutui;

f)             Espropriazioni;

g)             Designazioni e nomine.

3.   Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.   Sono ammesse richieste di Referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.   Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6.   Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7.   Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8.   Il mancato recepimento da parte del Consiglio delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 69
Accesso agli atti

1.   Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.   Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.   La consultazione degli atti di cui al comma 1 deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.   In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5.   In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6.   Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 70
Difensore civico

1.                  L’Amministrazione comunale assume le opportune iniziative nei confronti dei Comuni viciniori o nei confronti della Provincia di Chieti o nei confronti della Regione Abruzzo ai fini di pervenire all’istituzione di un difensore civico convenzionato.

2.   Il difensore civico ha, in generale, il compito di intervenire presso gli organi politici e burocratici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.

3.                  L’individuazione del difensore civico va operata tra persone di comprovata autorevolezza ed integrità morale, che, per esperienza e preparazione, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

4.   Le modalità inerenti alla nomina, la durata in carica, la decadenza, le attribuzioni, le prerogative e l’indennità di funzione del difensore civico sono stabilite nell’apposita convenzione per la gestione associata dell’ufficio stesso.

5.   Nelle more dell’istituzione del difensore civico comprensoriale, i cittadini possono adire l’ufficio del difensore civico regionale a cui questo Comune riconosce facoltà di intervento.

TITOLO V
Servizi Pubblici Locali e Forme Associative

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 71
Servizi pubblici locali e forme di gestione

1.   Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2.   I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3.   Il Comune può gestire i servizi pubblici, privi di rilevanza industriale, nelle forme e nei modi di cui all’art. 113/Bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come integrato dall’art. 35, Legge 448/2001 (Legge finanziaria 2002) e successive modificazioni ed integrazioni:

a)   in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un’azienda;

b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)   a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)  a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;

e)   a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

I servizi pubblici aventi rilevanza industriale dovranno, invece, essere gestiti nei modi e nelle forme di cui all’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ed eventuali modificazioni anche future.

4.   Il Consiglio Comunale, nell’ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti: l’istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l’organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi ed i regolamenti e conferendo l’eventuale capitale di dotazione.

5.   I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 72
Aziende speciali ed istituzioni

1.   L’azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2.   L’istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.

3.   Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite con apposito regolamento.

4.   L’azienda e l’istituzione uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli dell’istituzione sono disciplinati dai regolamenti comunali.

5.   Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 73
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.   Il Comune, per la gestione di servizi pubblici, può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.   Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria, salvo disposizioni di legge che prevedano obbligatoriamente una partecipazione maggioritaria della quota privata.

3.   L’atto costitutivo, lo statuto e l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4.   Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

5.   Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE

Art. 74
Convenzioni

1.   Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2.   Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 75
Consorzi

1.   Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.   A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.   La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’Albo pretorio.

4.   Il Sindaco, od un suo delegato, fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 76
Accordi di programma

1.   Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.   L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in apposita conferenza, la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

3.   Qualora l’accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni a pena di decadenza.

Art. 77
Unione di Comuni

1.   Il Comune, ove sussistano le condizioni, può costituire l’unione con uno o più Comuni, di norma contermini, con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed esercitare una pluralità di funzioni e/o servizi in maniera più efficiente.

2.   La costituzione, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, nonché il regolamento dell’unione sono approvati con una singola deliberazione dai Consigli comunali interessati con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

TITOLO VI
Finanza e Contabilità

CAPO I
FINANZA LOCALE

Art. 78
Autonomia impositiva

1.   Il Comune, nell’ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo i principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l’erogazione di servizi pubblici ed indispensabili.

2.   Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento. In particolare i servizi comunali preposti all’acquisizione delle entrate devono essere ispirati alla massima semplificazione degli adempimenti e a quant’altro contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente.

3.   L’assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari ed alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell’attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

Art. 79
Ordinamento contabile

1.                  L’ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Art. 80
Bilancio di Previsione

1.   L’esercizio contabile coincide con l’anno solare.

2.   Il Bilancio Pluriennale e quello annuale di Previsione vengono predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. I termini di presentazione degli strumenti di programmazione sono stabiliti dal Regolamento di Contabilità. Copia del documento contabile va consegnato ai Capigruppo nei modi e nei termini di cui al Regolamento di Contabilità dell’Ente, prima della seduta del Consiglio, corredata dalla idonea documentazione, ivi compresa la relazione del Revisore del Conto. Trascorso il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario del Comune nomina un Commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di Bilancio, il Segretario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 (venti) giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario, all’Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 81
Gestione del Bilancio

1.   La Giunta provvede alla gestione del Bilancio a mezzo dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi, e, sulla base delle relazioni trimestrali del Nucleo di valutazione, vigila sullo stato e i tempi di attuazione dei programmi previsti e verifica i risultati della gestione.

2.   Al fine di realizzare la semplificazione delle procedure ed evitare la duplicazione dei provvedimenti, ciascun organo, nelle materie di propria competenza, può assumere impegni di spesa.

Art. 82
Controllo Economico Interno

1.   Il Comune adotterà forme di controllo economico interno della gestione, sentito il Revisore del Conto, secondo modalità specificate nell’apposito Regolamento.

Art. 83
Conto Consuntivo

1.   I risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica (anche in forma semplificata mediante la redazione del prospetto di conciliazione) e finanziaria, e quelli del patrimonio sono dimostrati nel Rendiconto, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e quello del Patrimonio.

2.   Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta, nonché la relazione del Revisore, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione da parte della Giunta e degli uffici.

Art. 84
Beni comunali

1.   L’Ente cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, esso viene aggiornato e sottoposto a verifica ogni anno. Dell’esattezza dell’inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio ne risponde il responsabile del settore competente.

2.   I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali devono essere concessi in uso; i canoni sono determinati dall’organo competente tenuto conto dei minimi stabiliti da leggi statali e regionali.

3.   Le somme provenienti dall’alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio debbono essere impiegate o nell’estinzione di passività onerose o nell’incremento e nel miglioramento del patrimonio.

Art. 85
Attività contrattuale

1.   L’attività contrattuale dell’Amministrazione è disciplinata da un apposito regolamento.

CAPO II
REVISORE DEL CONTO

Art. 86
Nomina Organo di Revisione
Economico-finanziaria

1.   Il Consiglio Comunale elegge il Revisore del Conto scelto in conformità al disposto dell’art. 234 del Testo Unico 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2.   Il Revisore del Conto dura incarica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3.   In caso di cessazione dall’ufficio il Consiglio procede alla nomina di un nuovo Organo di Revisione economico-finanziaria.

Art. 87
Cause di ineleggibilità, di decadenza e
di revoca

1.   Il Revisore del Conto deve possedere i requisiti previsti dalla Legge.

2.   Il Revisore è revocabile per gravi inadempienze previste dal Regolamento di Contabilità,

Art. 88
Funzioni e poteri

1.   Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Contabilità.

2.   Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto della Gestione, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3.   Il Revisore del Conto risponde delle verità della sua attestazione e svolge le funzioni con la diligenza del mandatario.

4.   Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente o delle istituzioni; può disporre ispezioni, convocare dirigenti e impiegati del Comune o delle Istituzioni, i quali sono tenuti a collaborare.

5.   Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio mediante comunicazione al Sindaco.

6.   Il Regolamento di Contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organo di revisione economico-finanziaria.


TITOLO VII
Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 89
Norme di rinvio

1.   Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento al Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle altre leggi concernenti l’attività degli Enti Locali.

2.   Sono fatti salvi gli effetti dei Regolamenti, in quanto compatibili, precedentemente adottati ed esecutivi sino all’approvazione di quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 90
Deliberazione dello Statuto

1.   Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e lo Statuto è approvato se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3.   Lo Statuto è inviato, dopo l’approvazione, dal Comune alla Regione Abruzzo per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4.   Esso è, altresì, affisso all’Albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

5.   Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 ( trenta giorni ) dalla sua affissione all’Albo pretorio del Comune.