LA GIUNTA REGIONALE
Viste
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, le leggi n. 196/97, n.
30/2003 e il D.Lgs. n. 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
- le circolari ministeriali n. 40 del
14.10.2004 e n. 30 del 15.07.05;
- la propria deliberazione n. 91 del 15
febbraio 2005;
- la propria deliberazione n. 583 del 21
giugno 2005;
Sentito
Il Componente la Giunta
preposto alle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione
il quale riferisce quanto segue:
- Alla luce delle osservazioni emerse e degli
indirizzi della Commissione, di cui all’art. n. 14 dell’Accordo quadro del
10.02.05, approvato con D.G.R. n. 91/05, si rende necessario ed opportuno,
procedere ad una modifica alle disposizioni contenute nell’art. 11 degli
“Indirizzi operativi per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante
(art. 49 D.L.gvo 276/03)” (All. A), approvati con D.G.R. n. 583/05, indicando
il termine per la trasmissione degli atti di competenza da parte dei datori di
lavoro agli organi previsti a seguito dell’assunzione di apprendisti
professionalizzanti;
- giusto quanto emerso in sede di Commissione
di cui all’art. 14 dell’Accordo Quadro, necessita procedere alla definizione di
un percorso formativo per il tutore aziendale dei contratti di apprendistato professionalizzante,
secondo gli indirizzi già riportati nella vigente normativa;
- in riferimento alle osservazioni della CGIL
Abruzzo sugli artt. 8, 9 e 10 dell’Accordo Quadro del 10.02.2005 contenenti gli
indirizzi della Commissione di cui all’art. cui all’art. 14 dell’Accordo
Quadro, occorre procedere a fornire chiarimenti.
Dato atto
del parere favorevole
espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro,
della Formazione, dell’Istruzione e dal Dirigente del Servizio Implementazione
Programmi e Progetti in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla
legittimità del presente provvedimento.
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni e per
tutto quanto espresso in narrativa:
1. Di modificare e sostituire l’art. 11
dell’allegato “A” Indirizzi operativi per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante
(art. 49 D.L.gvo 276/03), approvati con D.G.R. 583/05, come di seguito
riportato:
“Art. 11 Il datore di lavoro che procede all’assunzione con contratto
di apprendistato professionalizzante ex art. 49 D.L.gvo 276/03 deve
trasmettere:
a)- al Centro per l’impiego competente per
territorio, ai sensi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia
di assunzione:
La comunicazione di avvenuta assunzione, utilizzando la prescritta
modulistica;
b)- al Centro per l’impiego competente per
territorio e alla Regione Abruzzo Direzione Politiche Attive del Lavoro, della
Formazione e dell’Istruzione, Servizio Implementazione Programmi e Progetti,
Via Raffaello, 137 65124 Pescara, entro 30 giorni dalla data di assunzione:
- contratto di apprendistato con relativo
piano individuale di dettaglio (mod. a dell’allegato “A” alla DGR 583/05).
- piano formativo individuale generale (mod. b
dell’allegato “A” alla DGR 583/05).
- dichiarazione circa l’idoneità alla
formazione formale interna sulle competenze tecnico professionali (80 ore) o la
convenzione con la struttura formativa accreditata per la formazione formale esterna
relativa alle competenze tecnico professionali (mod. c approvato con
Determinazione dirigenziale DL10/951 del 6 luglio 2005).
- Curriculum personale tutore (mod. d
approvato con Determinazione dirigenziale DL10/951 del 6 luglio 2005).
Per le assunzioni
intervenute precedentemente al presente provvedimento, il termine di 30 giorni
decorre dalla data di pubblicazione della presente D.G.R. sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”
2. di stabilire che il tutore per
l’apprendistato professionalizzante, avente il compito di affiancare
l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di garantire l’intero
percorso formativo dell’apprendista definito nel piano individuale, di favorire
l’integrazione tra la formazione esterna all’azienda e la formazione formale e
non formale sul luogo di lavoro, deve possedere i requisiti minimi previsti
dall’art. 2 comma 2 del D.M. 28 febbraio 2000 del Ministro del Lavoro e le
competenze adeguate definite nell’art. 10 dell’Accordo Quadro e svolgere il
compito di:
- Facilitare l’inserimento dell’apprendista
all’interno del contesto organizzativo aziendale;
- Partecipare attivamente alla definizione del
piano formativo individuale dell’apprendista;
- Agevolare l’apprendimento dell’apprendista e
presidiare l’andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi
(sia nella formazione formale che non formale);
- Facilitare la realizzazione di momenti di
verifica dell’apprendimento e di valutazione finale delle competenze;
- Assicurare la congruenza dell’attività
svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano
formativo individuale.
Il tutore aziendale è
tenuto comunque a partecipare ad una specifica iniziativa formativa di durata
non inferiore a 12 ore così come previsto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro del
10.02.05. Tali interventi formativi, finalizzati a sviluppare le competenze di
cui all’art. 3, comma 1 del D.M. 28.02.05, devono prevedere i seguenti ambiti
di informazione:
- Le funzioni del tutore
- Le normative sul lavoro
- La contrattualistica di settore o aziendale
- La gestione dell’accoglienza e
dell’inserimento degli apprendisti in azienda
- La gestione delle relazioni con i soggetti
che gestiscono la formazione per l’apprendistato esterna all’azienda
- La pianificazione e l’accompagnamento dei
percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa
- Elementi di andragogia applicata alla
trasmissione di competenze professionali
- La valutazione dei progressi e dei risultati
del percorso di apprendimento del giovane.
3. In ordine alle osservazioni riguardanti gli
articoli 8, 9, e 10 dell’accordo quadro del 10.02.05, pervenute
dall’Organizzazione sindacale interessata, si stabilisce quanto segue:
- Per l’art. 8, le competenze di base e
trasversali sono individuate dall’art. 9 lett. c dell’accordo quadro e
dall’art. 5 lett. d) degli indirizzi operativi (all. A DGR 583/05);
- Per l’art. 9:
- la previsione del punto a) dell’art. 9
dell’Accordo Quadro del 10.02.05 di non darsi rilevanza alle diverse pattuizioni
contenute nella disciplina della contrattazione collettiva, si riferisce
esclusivamente alle 120 ore di formazione, previste dalla legge e confermate
dalla contrattazione collettiva;
- il riferimento ai “luoghi di lavoro”
riguarda la formazione con modalità “on the job” ovvero “in affiancamento” e in
merito si rinvia a conferma al penultimo periodo dell’art. 9 lett. b)
dell’Accordo Quadro citato;
- il termine “autocertificazione” ha un
significato atecnico e va inteso nel senso di “dichiarazione – comunicazione”,
fatta salva la successiva potestà di verifica da parte del Centro per l’Impiego
e della Regione, con eventuale riscontro di conformità di quanto dichiarato dai
soggetti interessati sulla capacità formativa interna agli indirizzi operativi fissati;
- il 25% previsto per la formazione nelle
materie sull’organizzazione e la sicurezza, si riferisce alla durata specifica
di ciascun anno del rapporto di
apprendistato;
- si chiarisce che : le 120 ore di formazione
formale per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato
professionalizzante, possono determinarsi come media, con un minimo inderogabile
da realizzare per ciascun anno di almeno 80 ore.
- Per l’art. 10, in ordine al tutore occorre
tener conto che le qualifiche dell’apprendistato professionalizzante hanno un
contenuto di preparazione, capacità, percorsi e strumenti di perseguimento
degli obiettivi formativi differenti rispetto all’apprendistato relativo
all’adempimento dell’obbligo scolastico di cui all’art. 48 del D. L.gvo 276/03.
4. Di disporre la pubblicazione integrale della
presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e sui seguenti siti: http://fil.regione.abruzzo.it
e http://lavoro.regione.abruzzo.it