L’articolo 18 č sostituito dal seguente:

Articolo 18

Commissioni Consiliari

Con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei rappresentanti del Consiglio, possono essere istituite Commissioni permanenti, temporanee o speciali per i fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, consultive.

Le Commissioni devono essere composte esclusivamente da Consiglieri Comunali scelti con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza.

La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di Controllo e/o di garanzia č attribuita ai Consiglieri di minoranza.

Il funzionamento delle Commissioni Consiliari č disciplinato dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Antonella Facchielli