L’articolo 18 č sostituito dal seguente:
Articolo 18
Commissioni Consiliari
Con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei rappresentanti del Consiglio, possono essere istituite Commissioni permanenti, temporanee o speciali per i fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, consultive.
Le Commissioni devono essere composte esclusivamente da Consiglieri Comunali scelti con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza.
La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di Controllo e/o di garanzia č attribuita ai Consiglieri di minoranza.
Il funzionamento delle Commissioni Consiliari č disciplinato dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Antonella Facchielli