IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72;

Vista la documentazione in atti della Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile, Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi, relativa al movimento franoso in via Madonna delle Grazie - Molino, con gravi danni alle infrastrutture comunali con potenziale interessamento di abitazioni private, così come accertato dalla Direzione OO.PP. e Protezione Civile-Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi;

Vista in particolare l’ultima richiesta in data 24 maggio 2005 con la quale il Sindaco richiede un contributo straordinario da destinare alla attivazione del monitoraggio e dei primi interventi urgenti, precisando la impossibilità dell’Ente a gestire la fase emergenziale con le proprie risorse finanziarie;

Visto l’art. 36 della L.R.72/93;

Ritenuto, per le motivazioni suddette e sulla base delle informazioni acquisite e a disposizione, di dover disporre primi interventi urgenti a sostegno dell’amministrazione comunale di Roccamontepiano (Ch) nel limite dell’importo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00);

Considerato:

-    che si tratta di interventi urgenti connessi ad una grave situazione di danno;

-    che la situazione non richiede l’attivazione del Comitato Operativo Regionale;

Dato Atto che il Direttore dell’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile della Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto nonché sulla legittimità dello stesso;

Su Proposta del Componente la Giunta, preposto alla protezione civile

DECRETA

per motivazioni sopra esposte

ART. 1

E’ autorizzata, per i motivi specificati in narrativa, l’erogazione di un contributo economico all’Amministrazione Comunale di Roccamontepiano (Ch), per la gestione della prima fase emergenziale connessa alla frana in via Madonna delle Grazie - Molino.

Il suddetto contributo di complessivi Euro 80.000,00 (ottantamila/00) è posto a carico del bilancio regionale e il relativo impegno viene assunto sul Capitolo n. 152188 del bilancio di previsione per l’anno 2005 che presenta la necessaria disponibilità.

ART. 2

La Direzione OO.PP. della Giunta Regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione del presente decreto.

ART. 3

Il presente decreto è immediatamente efficace e vale come autorizzazione per l’attivazione delle procedure di spesa per fronteggiare la prima fase di emergenza.

L’amministrazione comunale dovrà relazionare e rendicontare alla Direzione OO.PP. e Protezione Civile - Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi gli interventi attuati.

Le somme a qualsiasi titolo non spese, torneranno nella disponibilità del Capitolo di bilancio regionale n. 152188.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R.A.

L’Aquila lì 08.08.2005

PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Enrico Paolini