il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di Autorizzare, ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R 203/88, la Ditta EUROPAINTING Unità Produttiva 4, per l’impianto di
granigliatura, da ubicarsi in comune di S. Maria Imbaro (CH), c.da Fattore 25, così
come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di
autorizzazione;
2) di Concedere l’autorizzazione a decorrere
dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla
quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di
emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 30.5.2005 - parte
integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire
che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli
dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;
Omissis
14) di Disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R.A.
limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.
per il dirigente del servizio
(vacante)
il direttore regionale
Dott.ssa Alba Grossi