il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Art. 1

E’ rilasciata alla società PROPANGAS EMILIANA s.r.l. con sede in FORLI’ – Via Cà Mingozzi n. 1/a, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e fuso in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo.

La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della relativa notifica.

Art. 2

La Società ha l’obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell’art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.

Art. 3

La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.

Art. 4

Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

Art. 5

La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 6000 Kg. di prodotto.

Art. 6

La concessionaria è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Art. 7

Il presente Decreto regionale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.

IL DIRIGENTE del servizio

Ing. Ezio Faieta