il
presidente della giunta regionale
Visto
il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, nel testo attualmente vigente;
Visto
il D. Lgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Visto
il D.L. 30.06.05, n. 115;
Vista
la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione
dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
Richiamato
l’art. 32, comma 1, della citata L.R.. n. 83/2000, ai sensi del quale “il
Presidente della Giunta Regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani
vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in
applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del
decreto...omissis”;
Preso
atto del contenuto della nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio
Legislativo, prot. n. 27057 del 09.06.05, concernente l’applicazione dell’art.
13 del predetto D.Lgs n. 22/97 e dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83;
Visto
il Protocollo d’Intesa di cui alla D.G.R. n. 502 del 28/06/02 in virtù del
quale il Comune di L’Aquila è stato autorizzato al conferimento dei rifiuti
urbani presso la discarica di Atri, di proprietà del Consorzio Comprensoriale
per lo smaltimento R.U. - Area Piomba Fino - fino al 28/06/06;
Considerata
la nota prot. n. 1608/05 del 13/08/05, del Consorzio Comprensoriale per lo
Smaltimento R.U. - Area Piomba Fino, nella quale si evidenzia che il Presidente
della Provincia di Teramo con nota del 12/08/05, prot n. 147948, ha disposto la
prosecuzione dell’attività di smaltimento della discarica consortile sita in
località S. Lucia di Atri, esclusivamente in favore dei Comuni facenti parte
dell’ATO e della stessa Provincia di Teramo e che, pertanto, non sarà più possibile
accogliere i rifiuti urbani provenienti dalla città di L’Aquila a far data dal
01/09/05;
Vista la
richiesta del Comune di L’Aquila - settore Ambiente - del 19/08/05, prot. n.
1487/05 Amb., con la quale, a causa della situazione di emergenza venutasi a
creare per effetto del suindicato provvedimento del Presidente della Provincia
di Teramo, si chiede di poter effettuare il conferimento dei rifiuti urbani del
Comune di L’Aquila presso l’impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale
Smaltimento R.U. di Lanciano (CH);
Vista
la nota prot. n. 1496 del 23/08/05 con la quale il Comune dell’Aquila ha
precisato l’impercorribilità di forme di conferimento nell’ambito dell’ATO
“omissis…..per l’assenza di impianti con capacità adeguate a ricevere i
quantitativi di R.S.U. prodotti localmente...omissis” precisando, altresì, che
“omissis... tale circostanza é stata nuovamente accertata richiedendo ai Consorzi
e soggetti gestori degli impianti di smaltimento rifiuti della Provincia dell’Aquila
la loro disponibilità a ricevere i quantitativi prodotti dal Comune dell’Aquila.
Tale disponibilità è stata negata”;
Preso
atto che il Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), gestore dell’impianto di
discarica sito in Loc. Cerratina nel territorio del Comune di Lanciano (CH),
contattato dal Comune di L’Aquila con nota n. 1477/05/Amb. del 17/08/05, ha
espresso formalmente, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 127
del 18.08.05, la propria disponibilità a ricevere i R.S.U. prodotti nel
territorio del Comune di L’Aquila nel quantitativo oscillante tra le 78 e le 96
tonnellate al giorno;
Visto
l’art. 23, comma 1 del D.Lgs n. 22/97 che prevede che, salvo diversa
disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali
per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province
Visto l’art.
13, comma 1 della L.R. n. 83/2000 che prevede che l’Ambito Territoriale
Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio
provinciale;
Visto
l’art. 13 del D.Lgs 22/97 che prevede, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
Ritenuto
di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. n. 83/2000 la
norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto
l’utilizzazione degli impianti presenti nella regione, regolarmente autorizzati
ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni
rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione
dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per
l’ambiente;
Ritenuto
di accogliere la richiesta formulata dal Comune di L’Aquila con nota prot. n. 1487/05
Amb. del 19/08/05, con effetto dalla data di adozione del presente
provvedimento;
Dato
atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale
Turismo Ambiente - Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine
alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;
ORDINA
Per le
motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente
riportate e trascritte
1. in deroga a quanto disposto al 1° comma
dell’art. 13 della L.R. 28.4.2000, n. 83, al Comune di L’Aquila di PROVVEDERE
al conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio presso
l’impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti
ubicata in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), per il quantitativo oscillante
tra le 78 e le 96 tonnellate al giorno, nel pieno rispetto delle vigenti
normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché
dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione
regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale
dei rifiuti;
2. di STABILIRE che la presente disposizione ha
validità temporale di mesi sei dalla data di adozione del provvedimento,
eventualmente rinnovabile in caso di accertata necessità ed urgenza;
3. di RICHIAMARE i soggetti interessati dalla
presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente
normativa in materia di salute pubblica ed ambiente;
4. che i rapporti economici e la definizione
delle modalità di conferimento ed accettazione siano oggetto di specifico accordo
tra le parti;
5. di TRASMETTERE copia della presente
disposizione al Comune di L’Aquila, al Consorzio Comprensoriale di Lanciano
(CH), alle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila e Chieti, ai Dipartimenti
Provinciali dell’ARTA di Chieti e L’Aquila e alla Direzione Centrale della medesima
Agenzia;
6. di TRASMETTERE, altresì, copia del presente
provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al
Ministero della Salute;
7. di PUBBLICARE integralmente la presente
disposizione sul B.U.R.A.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione sul B.U.R.A.
L’Aquila
23.08.2005
il
presidente
On.
Ottaviano Del Turco