il presidente della giunta regionale

Visto il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, nel testo attualmente vigente;

Visto il D. Lgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il D.L. 30.06.05, n. 115;

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Richiamato l’art. 32, comma 1, della citata L.R.. n. 83/2000, ai sensi del quale “il Presidente della Giunta Regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del decreto...omissis”;

Preso atto del contenuto della nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot. n. 27057 del 09.06.05, concernente l’applicazione dell’art. 13 del predetto D.Lgs n. 22/97 e dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83;

Visto il Protocollo d’Intesa di cui alla D.G.R. n. 502 del 28/06/02 in virtù del quale il Comune di L’Aquila è stato autorizzato al conferimento dei rifiuti urbani presso la discarica di Atri, di proprietà del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. - Area Piomba Fino - fino al 28/06/06;

Considerata la nota prot. n. 1608/05 del 13/08/05, del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba Fino, nella quale si evidenzia che il Presidente della Provincia di Teramo con nota del 12/08/05, prot n. 147948, ha disposto la prosecuzione dell’attività di smaltimento della discarica consortile sita in località S. Lucia di Atri, esclusivamente in favore dei Comuni facenti parte dell’ATO e della stessa Provincia di Teramo e che, pertanto, non sarà più possibile accogliere i rifiuti urbani provenienti dalla città di L’Aquila a far data dal 01/09/05;

Vista la richiesta del Comune di L’Aquila - settore Ambiente - del 19/08/05, prot. n. 1487/05 Amb., con la quale, a causa della situazione di emergenza venutasi a creare per effetto del suindicato provvedimento del Presidente della Provincia di Teramo, si chiede di poter effettuare il conferimento dei rifiuti urbani del Comune di L’Aquila presso l’impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.U. di Lanciano (CH);

Vista la nota prot. n. 1496 del 23/08/05 con la quale il Comune dell’Aquila ha precisato l’impercorribilità di forme di conferimento nell’ambito dell’ATO “omissis…..per l’assenza di impianti con capacità adeguate a ricevere i quantitativi di R.S.U. prodotti localmente...omissis” precisando, altresì, che “omissis... tale circostanza é stata nuovamente accertata richiedendo ai Consorzi e soggetti gestori degli impianti di smaltimento rifiuti della Provincia dell’Aquila la loro disponibilità a ricevere i quantitativi prodotti dal Comune dell’Aquila. Tale disponibilità è stata negata”;

Preso atto che il Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), gestore dell’impianto di discarica sito in Loc. Cerratina nel territorio del Comune di Lanciano (CH), contattato dal Comune di L’Aquila con nota n. 1477/05/Amb. del 17/08/05, ha espresso formalmente, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 18.08.05, la propria disponibilità a ricevere i R.S.U. prodotti nel territorio del Comune di L’Aquila nel quantitativo oscillante tra le 78 e le 96 tonnellate al giorno;

Visto l’art. 23, comma 1 del D.Lgs n. 22/97 che prevede che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province

Visto l’art. 13, comma 1 della L.R. n. 83/2000 che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

Visto l’art. 13 del D.Lgs 22/97 che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. n. 83/2000 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dal Comune di L’Aquila con nota prot. n. 1487/05 Amb. del 19/08/05, con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente - Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   in deroga a quanto disposto al 1° comma dell’art. 13 della L.R. 28.4.2000, n. 83, al Comune di L’Aquila di PROVVEDERE al conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio presso l’impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti ubicata in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), per il quantitativo oscillante tra le 78 e le 96 tonnellate al giorno, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

2.   di STABILIRE che la presente disposizione ha validità temporale di mesi sei dalla data di adozione del provvedimento, eventualmente rinnovabile in caso di accertata necessità ed urgenza;

3.   di RICHIAMARE i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica ed ambiente;

4.   che i rapporti economici e la definizione delle modalità di conferimento ed accettazione siano oggetto di specifico accordo tra le parti;

5.   di TRASMETTERE copia della presente disposizione al Comune di L’Aquila, al Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), alle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila e Chieti, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA di Chieti e L’Aquila e alla Direzione Centrale della medesima Agenzia;

6.   di TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero della Salute;

7.   di PUBBLICARE integralmente la presente disposizione sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

L’Aquila 23.08.2005

il presidente

On. Ottaviano Del Turco