IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, nel testo attualmente vigente;

Visto il D. Lgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto “ Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il D.L. 30.06.05, n. 115;

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Richiamato l’art. 32, comma 1, della citata L.R. n. 83/2000, ai sensi del quale “ il Presidente della Giunta Regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del decreto… omissis”;

Preso Atto del contenuto della nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot. n. 27057 del 09.06.05, concernente la applicazione dell’art. 13 del predetto D. Lgs. n. 22/97 e dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83;

Vista la richiesta del CO.GE.SA ( Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali ), con sede in Sulmona (AQ), Via Vicende loc. Noce Mattei, prot. n. 1177 del 28.07.05, con la quale si chiede l’autorizzazione al trasporto e al conferimento della frazione umida (codice rifiuto 19 05 01 ) presso l’impianto di trattamento del Consorzio CIVETA, sito in Via valle Cena del Comune di Cupello (CH), nonché al trasporto e al conferimento del rifiuto urbano misto ( codice rifiuto 20 03 01 ) presso l’impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti in località Cerratina del Comune di Lanciano (CH), a far data dal 01.08.05;

Vista la Determinazione n. DF3/59 del 24 giugno 2005 della Regione Abruzzo, Direzione  Turismo – Ambiente – Energia, Settore Gestione dei Rifiuti  in cui, con riferimento al piano di trattamento temporaneo dei rifiuti in ingresso all’impianto COGESA, si autorizza all’esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti (art. 28, comma 7, D. Lgs n. 22/97), con stoccaggio preliminare delle ecoballe di secco e alla stazione di trasferenza;

Considerato che la volumetria residua dell’impianto di discarica di proprietà del CO.GE.SA. è in esaurimento;

Considerata, altresì, la necessità di inviare la frazione umida presso impianti autorizzati e la necessità di inviare, in caso di fermo dell’impianto mobile CO.GE.SA. , il rifiuto presso impianti autorizzati;

Preso Atto che il conferimento sia della frazione umida che del rifiuto urbano misto non risulta possibile in impianti che operano all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di L’Aquila in quanto:

-    il titolare e il gestore dell’impianto ASA di Castel di Sangro, contattati con note prot. 315 del 03/03/05, prot 395 del 29/03/05, prot. 431 del 01/04/05 e prot. 668 del 10/05/05

-    hanno espresso, con note prot 1796 del 15/04/05 e prot 2622 del 01/06/05 parere sfavorevole sia al conferimento del rifiuto urbano misto che al conferimento e trattamento della frazione umida;

-    la società SEGEN spa di Civitella Roveto, contattata con note prot 398 del 29/03/05, prot 516 del 16/04/05 e prot 669 del 10/05/05, non ha fornito risposta;

-    la società ACIAM contattata con note prot 315 del 03/03/05, prot 394 del 29/03/05 e prot 666 del 10/05/05 non ha fornito risposta;

-    il Comune di Avezzano, contattato con nota prot 403 del 30/03/05 non ha fornito risposta;

Preso Atto che il consorzio CIVETA, gestore dell’impianto di trattamento sito in via Valle Cena, nel territorio del Comune di Cupello (CH), contattato con nota prot. 1051 del 08/07/05, ha espresso, con nota Prot. 2182 del 27/07/05, la disponibilità a ricevere la frazione umida (codice CER 19 05 01) derivante dal trattamento del rifiuto in ingresso presso l’impianto mobile CO.GE.SA. ;

Preso Atto che il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano, gestore dell’impianto di discarica sito in loc. Cerratina  nel territorio del Comune di Lanciano (CH), contattato con note prot 315 del 03/03/05, prot 397 del 29/03/05, ha espresso prima verbalmente e poi, a seguito della nota prot 1105 del 14/07/05 , formalmente con nota prot.1597 del 22/07/05, la disponibilità a ricevere, in caso fermo dell’impianto mobile CO.GE.SA. , il rifiuto urbano misto (codice CER 20 03 01) in ingresso nell’impianto di CO.GE.SA.

Considerato che i gestori che hanno espresso parere favorevole alla ricezione dei rifiuti suddetti dispongono di impianti che, seppur localizzati sul territorio della Regione Abruzzo, sono situati all’interno di un Ambito Territoriale Ottimale diverso da quello della Provincia di L’Aquila;

Visto l’art. 23, comma 1 del D. Lgs 22/97 che prevede che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province;

Visto l’art. 13, comma 1 della LR n. 83/2000 che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

Visto l’art 13 del D. Lgs 22/97 che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. n. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente; 

Ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta formulata dal CO.GE.SA. con nota del 28.07.05, con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento;

Dato Atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale  Turismo – Ambiente – Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   in deroga a quanto disposto al 1° comma dell’art. 13 della L.R. 28.4.2000, n. 83, al CO.GE.SA ( Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali ), con sede in Sulmona (AQ), Via Vicende loc. Noce Mattei, di PROVVEDERE  al trasporto e al conferimento della frazione umida (codice rifiuto 19 05 01 ) presso l’impianto di trattamento del Consorzio CIVETA, sito in Via valle Cena del Comune di Cupello (CH), nonché al trasporto e al conferimento del rifiuto urbano misto ( codice rifiuto 20 03 01 ) presso l’impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti in località Cerratina del Comune di Lanciano (CH), prodotti nei territori dei Comuni aderenti al CO.GE.SA stesso,  nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché nei  limiti, condizioni e prescrizioni  riportate nelle autorizzazioni regionali rilasciate a favore dei titolari degli impianti di destinazione finale dei rifiuti;

2.   di STABILIRE che la presente disposizione ha validità temporale di mesi sei dalla data di adozione del presente provvedimento, eventualmente rinnovabile in caso di accertata necessità ed urgenza;

3.   di RICHIAMARE i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica ed ambiente; 

4.   che i rapporti economici e la definizione delle modalità di conferimento ed accettazione siano oggetto di specifico accordo tra le parti;

5.   di TRASMETTERE copia della presente disposizione  al CO.GE.SA di Sulmona (AQ),  al  Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), al Consorzio CIVETA di Cupello (CH), alle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila e Chieti,  ai  Dipartimenti Provinciali dell’ARTA di Chieti e L’Aquila, alla Direzione Centrale della medesima Agenzia;

6.   di TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento  al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero della Salute;

7.   di PUBBLICARE integralmente la presente disposizione sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

per il presidente della giunta regionale
il vice presidente

Enrico Paolini

L’aquila 05 agosto 2005