LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 08/02/2005 n. 6 (Legge Finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 154 che stabilisce interventi a favore degli “Informagiovani”;

Vista il comma 7, art. 154 della L.R. n. 6/2005 che prevede l’individuazione di un regolamento che disciplini gli interventi regionali a favore degli “Informagiovani”;

Visti i commi 2,4,5 dell’art. 154, L.R.6/2005 con i quali la Regione riconosce la figura professionale dell’Operatore Informagiovani individuandone i requisiti per l’ottenimento della qualifica;

Visto il comma 6 del succitato articolo della Legge Finanziaria 2005 che prevede l’erogazione di contributi per il servizio Informagiovani favorendo interventi finalizzati ad attività di ricerca, trattamento, diffusione delle informazioni comunicazione, consulenza e orientamento, gestione degli interventi e delle relazioni in varie materie d’interesse giovanile;

Considerato che, in relazione al prevedibile rifinanziamento , dell’art. 154 della L.R.  n. 6/2005 anche per gli esercizi successivi, si rende necessario fissare criterie modalità non vincolate alle singole leggi di rifinanziamento;

Ritenuto di dover indicare, oltre ai beneficiari e alle procedure per la liquidazione della spesa, i criteri per la quantificazione del contributo da assegnare ai soggetti richiedenti;

Ritenuto di dover attribuire l’istruttoria delle pratiche relative al Servizio”Diritto allo studio e Politiche Giovanili” competente in materia;

Ritenuto di adempiere a quanto stabilito dalla legge regionale in ossequio alla disposizione di cui all’art. 12 della legge 7/08/’90 n. 241 ( modificata dall’art. 21 ,L.R. 15/2005) ;

Dato atto del parere favorevole sulla regolarità e legittimità espresso, mediante apposizione della firma in calce al presente provvedimento, dal Direttore Regionale della “Direzione Qualità della Vita , beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale”;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di determinare, come segue, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore dei soggetti indicati al comma 7 dell’art. 154 L.R. n. 6/2005, dando mandato al Dirigente del Servizio Diritto allo Studio e Politiche Giovanili di provvedere, ai sensi dell’art. 12 L. 241/’90 e modifiche, alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

1) SOGGETTI BENEFICIARI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti beneficiari degli interventi come individuati dal comma 7, art. 154, L.R. n. 6/2005 sono:

a) Comuni singoli o associati

b) Comunità montane

c) Province

Per accedere al contributo regionale i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le Province devono far pervenire al Servizio Diritto allo Studio e Politiche Giovanili della Giunta Regionale, che cura l’istruttoria delle pratiche:

-    il progetto dell’intervento informativo offerto con le fasi d’attuazione ;

-    l’atto deliberativo di approvazione del progetto;

-    preventivo dettagliato della spesa ;

attestazione con quantificazione del cofinanziamento in caso di eventuale partecipazione finananziaria al progetto da parte di enti pubblici e privati entro, e non oltre il 31 Marzo di ciascun anno.

Non saranno ammesse domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati o pervenute oltre il termine prescritto.

Per l’anno 2005, gli Informagiovani singoli o associati che intendono accedere ai contributi di cui sopra, devono farne richiesta alla Giunta Regionale- Direzione Qualità della Vita, Beni ed attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale entro 30 giorni dall’approvazione della Finanziaria 2005, presentando idoneo progetto corredato delle fasi di attuazione, del preventivo di spesa e dell’eventuale partecipazione di enti pubblici e privati( comma 9, art. 154, L.R. n. 6/2005 ).

Le istanze carenti di documentazione possono essere integrate a richiesta ed entro il termine assegnato dal Servizio Diritto allo Studio della Giunta Regionale.

2) APPROVAZIONE DEI PROGETTI

I progetti vengono approvati con contestuale determinazione dell’ammontare del contributo, su proposta del componente la giunta preposto al Servizio Diritto allo Studio.

3) PROGETTI E PREVENTIVI DI SPESA

I progetti finalizzati all’efficacia e allo sviluppo delle iniziative di cui al punto 6, art. 154, L.R.  n.. 6/2005 , devono indicare:

-    tempi e fasi di realizzazione previsti,

-    luoghi ed attrezzature da utilizzare,

-    operatori impiegati

Il preventivo deve essere formulato in maniera articolata con indicazione analitica delle singole voci di spesa.

Il contributo regionale non può essere utilizzato per il fitto dei locali e/o per le spese del personale.

I contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono concesse e  e non possono essere utilizzati per altre finalità.

4) QUANTIFICAZIONE E RIPARTO DEI CONTRIBUTI

L’importo dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale viene ripartito quale contributo di cui all’art.154, L.R. n. 6/2005 tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile relativamente al singolo progetto presentato.

5) LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I soggetti destinatari dei benefici, ricevuta la comunicazione dell’avvenuta approvazione dei progetti, presentano alla Giunta Regionale istanza di liquidazione dei contributi con dichiarazione di avvio dell’iniziativa.

La liquidazione dei contributi, come sopra determinati, è disposta con determinazione del Dirigente del Servizio di competenza, nella misura del 70% all’ammissione della richiesta e, per il restante 30% ad avvenuta presentazione di una dettagliata relazione sull’attività svolta e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

6) REVOCA DEI CONTRIBUTI

I contributi concessi sono revocati dalla Giunta Regionale nel caso di mancata realizzazione delle iniziative entro un anno dal provvedimento di approvazione dei relativi progetti,ovvero per mancata presentazione della rendicontazione entro un anno dalla formale comunicazione dell’avvenuta concessione del beneficio.