IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente
della giunta regionale
Promulga
la seguente legge
Art. 1
Abrogazione dell’art. 59/bis della L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004)
1. L’art. 59/bis della L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) è abrogato.
2. La Regione provvede ad istituire e disciplinare con legge un Organismo Pagatore Regionale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 165/1999 recante: Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Sono fatte salve tutte le spese sostenute dall’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – ARSSA – per l’applicazione dell’art. 59/bis.
Art. 2
Modifica all’art. 107 della L.R. 6/2005 (Legge finanziaria regionale 2005)
1. Il comma 1 dall’art. 107 della L.R. 6/2005 (Legge finanziaria regionale 2005) è abrogato.
2. Le somme previste dall’art. 107, comma 1, della L.R. 6/2005 sono assegnate all’ARSSA per il suo funzionamento.
Art. 3
Modifiche alla L.R. 7/2005 (Legge di bilancio regionale)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
U.P.B. |
Cap. |
Denominazione |
Variazione in diminuzione |
|
|
|
|
competenza |
cassa |
07 01 004 |
101590 |
Contributo annuale di funzionamento per l’attività ordinaria assegnato all’O.P.R.A. |
- € 1.000.000,00 |
- €
1.000.000,00 |
U.P.B. |
Cap. |
Denominazione |
Variazione in aumento |
|
|
|
|
competenza |
cassa |
07 01 015 |
101580 |
Erogazione all’ARSSA (Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento |
+ € 1.000.000,00 |
+€ 1.000.000,00 |
2. Al comma 2 dell’art. 32 concernente: Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - ARSSA della L.R. 7/2005 recante: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005 – 2007, le parole «€ 13.200.000,00 al Cap. 101580 - U.P.B. 07.01.015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «€ 14.200.000,00 al Cap. 101580 - U.P.B. 07.01.015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento.»
3. Dopo l’art. 36 (Agenzia regionale per la tutela ambientale - ARTA) della L.R. 7/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 36 bis
Ente Abruzzo Lavoro
1. Ai
sensi dell’art. 47 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo) è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2005
dell’Ente Abruzzo Lavoro.
2. Ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 76/1998 è autorizzata l’iscrizione nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento
relativo al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro: €
450.000,00 al Cap. 21412 – UPB 11 01 001 per attività ed iniziative di
Istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.»
4. All’art. 36 (Entrata in vigore) della L.R. 7/2005 il numero progressivo con cui è indicato l’articolo è sostituito con il numero 37.
Art. 4
Modifiche alla L.R. 7/2005
1. Al bilancio di previsione approvato con la L.R. 7/2005, sono apportate le seguenti variazioni:
a) allo stato di previsione della spesa sono apportate le modifiche indicate nell’allegato Prospetto "A";
b) all’allegato al bilancio contenente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione sono apportate le modifiche indicate nell’allegato Prospetto "B";
c) all’allegato al bilancio riportante l’Elenco delle spese obbligatorie, disciplinate all’art. 18 della L.R. 25.3.2002, n. 7, è inserito il Cap. 11449 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni per la partecipazione del personale regionale ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione regionale.
2. E’ autorizzata l’iscrizione in bilancio del Cap. di spesa 11459 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni per la partecipazione del personale regionale ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione regionale per l’erogazione di indennità di missione e di rimborso a favore del personale regionale per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Giunta regionale. Lo stanziamento del capitolo di spesa è annualmente definito dalla legge di approvazione del bilancio.
3. Ai fini della dimostrazione dell’equilibrio economico e finanziario della variazione disposta con il presente articolo, è allegato il Prospetto "C" riepilogativo delle variazioni.
Art. 5
Modifiche alla L.R. 15/2004
1. Il comma 3 dell’art. 21 della L.R. 15/2004 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) è sostituito dal seguente:
«3. La Giunta regionale è autorizzata ad alimentare il fondo di rotazione di cui all’art. 1 con le somme erogate dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze fino a concorrenza dell’importo delle anticipazioni eleggibili a POR Abruzzo 2000 – 2006 effettivamente sostenute, da certificare da parte del Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione con proprio provvedimento. Per tale finalità la Giunta regionale è autorizzata a conguagliare gli accertamenti relativi ai rimborsi per le anticipazioni di cui ai commi precedenti con quelli relativi ai rimborsi per i programmi normalmente attuati».
2. Dopo il comma 3 dell’art. 21 della L.R. 15/2004 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) è aggiunto il seguente comma:
«4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità del fondo di rotazione per le attività di nuova programmazione a valere sulle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997, nonché per gli interventi per i POR Abruzzo 2000-2006 e per il pagamento di contenziosi derivanti dall’attuazione del medesimo POR Abruzzo 2000-2006.»
Art. 6
Integrazioni alla L.R. 7/2005
1. Dopo l'art. 65 della L.R. 7/2005 inserire il seguente articolo:
«Art. 65/bis
Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia regionale di Tutela dell'Ambiente
1. L'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) è autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, ad avvalesi fino all'espletamento di procedure concorsuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data del 1° gennaio 2005.
2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia suddetta.»
Art. 7
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 agosto 2005
Ottaviano del turco