IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

il presidente
della giunta regionale

 

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi generali

1.   La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria potestà amministrativa, riconosciuta dall'art. 117, comma 4, della Costituzione, disciplina l'organizzazione, la durata ed il regime degli organi dei propri enti ed organismi dipendenti nel rispetto del principio di separazione tra politica ed amministrazione al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

2.   Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali nonché delle società controllate e partecipate dalla regione, in osservanza degli artt. 2449 e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni.

3.   Entro i quarantacinque giorni successivi alla decadenza, gli organi di direzione politica competenti provvedono, nel rispetto delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di proroga e i loro poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, ad eccezione dei componenti degli organi delle società partecipate e controllate dalla Regione.

Art. 2

Disposizione transitoria

1.   All'entrata in vigore della presente legge decadono le nomine degli organi degli enti di cui al comma 2 del precedente all'art. 1, salvo conferma. Nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1.

2.   Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio pubblico, la Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, con propria deliberazione, sentita la prima Commissione consiliare, ad omogeneizzare sulla base di criteri inerenti le dimensioni, le funzioni e le responsabilità dei singoli enti, le indennità di carica degli organi di cui al comma 2 del precedente articolo, ad eccezione delle società controllate e partecipate.

3.   Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell'art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui al precedente art. 1 e di cui al precedente comma 2.

Art. 3

Abrogazione

1.   Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 4

Entrata in vigore

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 agosto 2005

Ottaviano Del Turco