LA GIUNTA REGIONALE
Viste
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, le leggi n. 196/97, n. 30/2003 e il D.Lgs. n. 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
- le circolari ministeriali n. 40 del 14.10.2004 e n. 30 del 15.07.05;
- la propria deliberazione n. 91 del 15 febbraio 2005;
- la propria deliberazione n. 583 del 21 giugno 2005;
Sentito Il Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione il quale riferisce quanto segue:
- Alla luce delle osservazioni emerse e degli indirizzi della Commissione, di cui all’art. n. 14 dell’Accordo quadro del 10.02.05, approvato con D.G.R. n. 91/05, si rende necessario ed opportuno, procedere ad una modifica alle disposizioni contenute nell’art. 11 degli “Indirizzi operativi per l’attivazione dell’ apprendistato professionalizzante (art. 49 D.L.gvo 276/03)” (All. A), approvati con D.G.R. n. 583/05, indicando il termine per la trasmissione degli atti di competenza da parte dei datori di lavoro agli organi previsti a seguito dell’assunzione di apprendisti professionalizzanti;
- giusto quanto emerso in sede di Commissione di cui all’art. 14 dell’Accordo Quadro, necessita procedere alla definizione di un percorso formativo per il tutore aziendale dei contratti di apprendistato professionalizzante, secondo gli indirizzi già riportati nella vigente normativa;
- in riferimento alle osservazioni della CGIL Abruzzo sugli artt. 8, 9 e 10 dell’Accordo Quadro del 10.02.2005 contenenti gli indirizzi della Commissione di cui all’art. cui all’art. 14 dell’Accordo Quadro, occorre procedere a fornire chiarimenti.
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione, dell’Istruzione e dal Dirigente del Servizio Implementazione Programmi e Progetti in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento.
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:
1. Di modificare e sostituire l’art. 11 dell’allegato “A” Indirizzi operativi per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante (art. 49 D.L.gvo 276/03), approvati con D.G.R. 583/05, come di seguito riportato:
“Art. 11 Il datore di lavoro che procede all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 49 D.L.gvo 276/03 deve trasmettere:
a)- al Centro per l’impiego competente per territorio, ai sensi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di assunzione:
- La comunicazione di avvenuta assunzione, utilizzando la prescritta modulistica;
b)- al Centro per l’impiego competente per territorio e alla Regione Abruzzo Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, Servizio Implementazione Programmi e Progetti, Via Raffaello, 137 65124 Pescara, entro 30 giorni dalla data di assunzione:
- contratto di apprendistato con relativo piano individuale di dettaglio (mod. a dell’allegato “A” alla DGR 583/05).
- piano formativo individuale generale (mod. b dell’allegato “A” alla DGR 583/05).
- dichiarazione circa l’idoneità alla formazione formale interna sulle competenze tecnico professionali (80 ore) o la convenzione con la struttura formativa accreditata per la formazione formale esterna relativa alle competenze tecnico professionali (mod. c approvato con Determinazione dirigenziale DL10/951 del 6 luglio 2005).
- Curriculum personale tutore (mod. d approvato con Determinazione dirigenziale DL10/951 del 6 luglio 2005).
Per le assunzioni intervenute precedentemente al presente provvedimento, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della presente D.G.R. sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”
2. di stabilire che il tutore per l’apprendistato professionalizzante, avente il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di garantire l’intero percorso formativo dell’apprendista definito nel piano individuale, di favorire l’integrazione tra la formazione esterna all’azienda e la formazione formale e non formale sul luogo di lavoro, deve possedere i requisiti minimi previsti dall’art. 2 comma 2 del D.M. 28 febbraio 2000 del Ministro del Lavoro e le competenze adeguate definite nell’art. 10 dell’Accordo Quadro e svolgere il compito di:
- Facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno del contesto organizzativo aziendale;
- Partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell’apprendista;
- Agevolare l’apprendimento dell’apprendista e presidiare l’andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi ( sia nella formazione formale che non formale);
- Facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell’apprendimento e di valutazione finale delle competenze;
- Assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale.
Il tutore aziendale è tenuto comunque a partecipare ad una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a 12 ore così come previsto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro del 10.02.05. Tali interventi formativi, finalizzati a sviluppare le competenze di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. 28.02.05, devono prevedere i seguenti ambiti di informazione:
- Le funzioni del tutore
- Le normative sul lavoro
- La contrattualistica di settore o aziendale
- La gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli apprendisti in azienda
- La gestione delle relazioni con i soggetti che gestiscono la formazione per l’apprendistato esterna all’azienda
- La pianificazione e l’accompagnamento dei percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa
- Elementi di andragogia applicata alla trasmissione di competenze professionali
- La valutazione dei progressi e dei risultati del percorso di apprendimento del giovane.
3. In ordine alle osservazioni riguardanti gli articoli 8, 9, e 10 dell’accordo quadro del 10.02.05, pervenute dall’Organizzazione sindacale interessata, si stabilisce quanto segue:
- Per l’art. 8, le competenze di base e trasversali sono individuate dall’art. 9 lett. c dell’accordo quadro e dall’art. 5 lett. d) degli indirizzi operativi (all. A DGR 583/05);
- Per l’art. 9:
- la previsione del punto a) dell’art. 9 dell’Accordo Quadro del 10.02.05 di non darsi rilevanza alle diverse pattuizioni contenute nella disciplina della contrattazione collettiva, si riferisce esclusivamente alle 120 ore di formazione, previste dalla legge e confermate dalla contrattazione collettiva;
- il riferimento ai “luoghi di lavoro” riguarda la formazione con modalità “on the job” ovvero “in affiancamento” e in merito si rinvia a conferma al penultimo periodo dell’art. 9 lett. b) dell’Accordo Quadro citato;
- il termine “autocertificazione” ha un significato atecnico e va inteso nel senso di “dichiarazione – comunicazione”, fatta salva la successiva potestà di verifica da parte del Centro per l’Impiego e della Regione, con eventuale riscontro di conformità di quanto dichiarato dai soggetti interessati sulla capacità formativa interna agli indirizzi operativi fissati;
- il 25% previsto per la formazione nelle materie sull’organizzazione e la sicurezza, si riferisce alla durata specifica di ciascun anno del rapporto di apprendistato;
- si chiarisce che: le 120 ore di formazione formale per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato professionalizzante, possono determinarsi come media, con un minimo inderogabile da realizzare per ciascun anno di almeno 80 ore.
- Per l’art. 10, in ordine al tutore occorre tener conto che le qualifiche dell’apprendistato professionalizzante hanno un contenuto di preparazione, capacità, percorsi e strumenti di perseguimento degli obiettivi formativi differenti rispetto all’apprendistato relativo all’adempimento dell’obbligo scolastico di cui all’art. 48 del D. L.gvo 276/03.
4. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sui seguenti siti: http://fil.regione.abruzzo.it e http://lavoro.regione.abruzzo.it