la
giunta regionale
Omissis
A voti
unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le
motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:
1. Di prorogare di tre mesi, ossia: dal 1°
agosto 2005 al 31 ottobre 2005, le attività socialmente utili con l’utilizzazione
dei lavoratori contemplati dalle deliberazioni giuntali nn. 457 del 29.04.05 e
466 del 10.05.05, alle stesse condizioni ivi previste;
2. Di dare atto che l’onere finanziario
presunto, ammontante a circa €. 440.000,00= (quattro-centoquarantamila/00),
comprendente, per ciascuno dei 284 lavoratori e per l’intero trimestre sia
l’assegno A.S.U. che l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, trova
adeguata copertura nelle risorse finanziarie del Fondo per l’Occupazione
trasferite alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
seguito della sottoscrizione delle convenzioni A.S.U., già impegnate sul cap.
22441/2003 dal competente Servizio della Giunta Regionale, in favore dell’I.N.P.S.,
con determinazione dirigenziale n. DL9/893 del 15.12.03, registrata dal
Servizio Ragioneria al n. 947 del 23.12.2003,
3. Di dare atto, altresì, che successivamente
all’avvenuta comunicazione da parte dell’I.N.P.S. dell’onere finanziario
connesso al costo di gestione del servizio di tale Istituto previdenziale,
dell’I.V.A. e della copertura della contribuzione figurativa, il Dirigente del
competente Servizio della Giunta Regionale provvederà ad impegnare la
corrispondente somma sul cap. 21635 del bilancio di previsione regionale,
relativo all’esercizio finanziario corrente, costituito con risorse di analoga
provenienza;
4. Di prorogare dal 1° agosto 2005 al 31 ottobre
2005 il termine per poter usufruire degli incentivi regionali destinati alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori contemplati dalla D.G.R. n. 956/04
e successive integrazioni;
5. Di procrastinare dal 30.09.05 al 31.12.2005
il termine ultimo, fissato con D.G.R. n. 213 del 28.02.05, per la presentazione
della richiesta dei contributi regionali destinati alla stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori contemplati dalla D.G.R. n. 956/04 e successive
integrazioni;
6. Che, per detto trimestre, gli enti utilizzatori dei lavoratori contemplati dalla lettera A) dei Progetti n. 1 e n. 2 dell’allegato n. 3 alla D.G.R. n. 956 del 26.10.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui non provvedano a stabilizzare gli stessi entro la data del 31.10.2005, dovranno restituire alla Regione la quota dell’assegno A.S.U. posta a loro carico, nella misura stabilita in tale deliberazione giuntale.