Il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - il progetto presentato dalla MICRON TECHNOLOGY ITALIA S.r.l. - Via A. Pacinotti n. 7 - 67051 AVEZZANO (AQ) - per la realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio (messa in riserva R13 e deposito preliminare Dl5) in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi nel proprio sito produttivo nel Comune di Avezzano (AQ) - Via Pacinotti n. 7 - Zona Industriale, identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 59 Particella 50 per una superficie complessiva di circa 250.000 mq e una potenzialità totale di 12.784 t/a, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Agosto Anno 2004

      Allegato 1 - Relazione tecnica

      Allegato 2 - Relazione idrogeologica

      Allegato 3 - Relazione fotografica

 

TAVOLE

 

      Allegato 4 - Corografia scala 1:10.000

      Allegato 5 - Stralcio P.R.G.

      Allegato 6 - Stralcio P.R.P. scala 1:10.000

      Allegato 7 - Distanze dai fabbricati scala 1:5.000

      Allegato 8 - Vincolo idrogeologico scala 1:20.000

      Allegato 9 - Stralcio uso del suolo scala 1:10.000

      Allegato 10 - Carta geologica regionale scala 1:20.000

      Allegato 11 - Foto aerea scala 1:5.000

      Allegato 12 - Tav. 1 - Stato attuale

      Allegato 13 - Tav. 2 - Piano quotato

 

ZONA Stoccaggio rifiuti misti (WASTE AREA)

 

      Allegato 14 - Tav. 3 - Waste area - Vista generale

      Allegato 15 - Tav. 4 - Waste area - Rete acque piovane

      Allegato 16 - Tav. 5 - Waste area - Presidi antincendio

      Allegato 17 - Tav. 6 - Waste area - Pianta, prospetti, sezioni tettoia

      Allegato 18 - Tav. 7 - Waste area - Particolari

      Allegato 19 - Tav. 8 - Waste area - Tipologia rifiuti

 

ZONA Stoccaggio rifiuti liquidi (WWT AREA)

 

      Allegato 20 - Tav. 9 - Wwt area - Descrizione serbatoi

      Allegato 21 - Tav. 10 - Wwt area - Presidi antincendio

      Allegato 22 - Tav. 11 - Wwt area - Rete acque piovane

 

ZONA Stoccaggio olii minerali (DEPOSITO OLII MINERALI)

 

      Allegato 23 - Tav. 12 - Area stoccaggio olii minerali

 

Mese di Ottobre Anno 2004

 

      Allegato 24 - Relazione idraulica-idrologica

      Allegato 25 - Tavola - Planimetria con aree di influenza scala 1:5.000

      Allegato 26 - Tavola - Planimetria con distanze scala 1:2.000

      Allegato 27 - Tavola Vasche di trattamento scale 1:100 - 1:50

 

Mese di Dicembre Anno 2004

 

      Allegato 28 - Delucidazioni fornite dalla Micron alla A.U.S.L. di Avezzano;

      Allegato 29 - Scheda tecnica e foto della stazione di travaso dei fotoresist;

      Allegato 30 - Relazione descrittiva vasche di trattamento acque di prima pioggia di futura installazione;

      Allegato 31 - Tavola 11 Bis (Tavola 11 Aggiornata) con le indicazioni delle vasche di neutralizzazione e del serbatoio delle acque ammoniacali;

Mese di Dicembre Anno 2004

      Allegato 32 - Relazione idraulica-idrologica - relazione integrativa

      Allegato 33 - Relazione di massima - Valutazioni tecniche sul sistema tecnologico per il trattamento delle acque meteoriche

2)   di autorizzare la Società Micron Technology Italia S.r.l. - a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4)   di autorizzare la Società Micron Technology Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

-    dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila:

1.   Nella terza colonna dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti sia trascritto il dato relativo alla quantità dei rifiuti in Kg e nella quinta colonna sia indicato il corrispondente valore in m3 o litri.

2.   nella quinta colonna dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti relativa alle “annotazioni”, siano riportati per ogni tipologia di rifiuto preso in carico:

-    il luogo di deposito (WASTE AREA, WWT AREA, DEPOSITO OLII MINERALI);

-     la postazione nella WASTE AREA (1-22) o il serbatoio di stoccaggio nella WWT AREA e nel DEPOSITO DI OLII MINERALI;

3.   le tabelle (tabella 1: “Elenco riassuntivo dei rifiuti pericolosi”, tabella 2: “Elenco riassuntivo dei rifiuti non pericolosi”, tabella 3: “Rifiuti stoccati nella WASTE AREA”, tabella 4: “Rifiuti stoccati nella WWT AREA”, tabella 5: “Rifiuti stoccati nel DEPOSITO OLII MINERALI”), allegate a questo parere, presentate dalla Ditta nella domanda di autorizzazione e successivamente integrate, siano parte integrante del provvedimento di autorizzazione;

4.   siano rispettate quanto indicato nelle tabelle di cui al punto 3 e in particolare, in qualsiasi momento, in carico:

a)  per i rifiuti stoccati nella WASTE AREA:

      la “Capacità massima di stoccaggio per ogni tipologia di rifiuto in tonn” (colonna 4, tabella 1 e tabella 2);

      la “Capacità totale massima delle postazioni in m3” (colonna 5, tabella 3);

b)  per i rifiuti stoccati nella WWT AREA:

-     la “capacità massima di stoccaggio per ogni tipologia di rifiuto in tonn” (colonna 4, tabella 1 e tabella 2);

-     la “Capacità serbatoio in m3” (colonna 3, tabella 4);

5.   per ogni tipologia di rifiuto il tempo massimo di stoccaggio non superi comunque i 6 mesi.


5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in numero tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale nelle forme e nei modi previsti al comma 03, dell’art. 22, della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 05 della predetta L.R. n. 83/2000;

6) di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

8)   di richiamare la Società Micron Technology Italia S.r.l. autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

10) di obbligare la Società, al pieno rispetto dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;

11) di obbligare la Società Micron Technologv Italia S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;

12) di obbligare altresì, la Società ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

13) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non presenti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

15) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento alla MICRON TECHNOLOGY ITALIA S.r.l. - Via A. Pacinotti n. 7 - 67051 AVEZZANO (AQ);

16) di notificare la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il dirigente del servizio

Dott. Massimo Di Giacinto