IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

L’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale è regolato in base a norme succedutesi nel tempo, e che in base al quadro complessivo delle suddette norme si può concludere che attualmente i servizi di tpl sono gestiti transitoriamente, in attesa dell’attuazione del processo di delega di servizi e dell’affidamento dei servizi ristrutturati per bacini di traffico attraverso gare ad evidenza pubblica, in base ad atti di concessione e non in base a contratti di servizio, per cui la gestione del tpl è regolata da singoli atti di concessione su singole linee.

Nell’ambito di questa situazione giuridica, la normativa vigente, l’art. 6 della L.R. 25/2003, che ha sostituito l’art. 2 della L.R. 59/99, ha stabilito i limiti delle della programmazione dei servizi di tpl nelle sole ristrutturazioni di servizi, che la Giunta regionale può adottare servendosi delle procedure di cui all’art. 25 della L.R. 62/83. La norma, pur richiamando le “procedure” dell’art. 25 della L.R. 62/83, pone una nuova disciplina positiva in materia di ristrutturazioni di linee esistenti in base a concessioni esistenti in ragione di uno specifico regime legislativo che transitoriamente, per ragioni squisitamente procedurali, ha fatto rivivere l’art. 25 della L.R. 62/83. Quindi vale la procedura della L.R. 62/83 e non il merito della norma relativo alla concessione di nuove linee di TPL.

Infatti la L.R. 25/2003 ha inteso normare nuovamente al materia, ammettendo la possibilità solo di ristrutturazioni e non di nuove linee.

Sulla L.R. 25/2003 è intervenuta la Giunta regionale con la delibera n. 553 del 7 luglio 2004 ”Atto di indirizzo inerente l’applicazione della L.R. 12 dicembre 2003 n. 25”, con la quale si è stabilito tra l’altro in materia di gestione delle linee di Tpl che:

1.   “Non costituiscono ristrutturazione dei servizi di cui alle lettere (a e (b comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, e pertanto non necessitano di deliberazioni della Giunta Regionale:

a)   Le variazioni degli orari dei programmi di esercizio che siano motivate dalla necessità di meglio soddisfare l’utenza e che siano tali da non incidere su programmi di esercizio di altri concessionari;

b)  Tutte le modifiche dei programmi di esercizio che si rendano necessarie ed urgenti per cause di forza maggiore (quali, per esempio, calamità naturali, lavori pubblici ecc.);

c)   Le richieste, da parte dei titolari delle linee già in atto, di servizi occasionali, così come definiti dall’art. 3, comma 2, punto 1) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e cioè di quei servizi che rientrano nella categoria dei servizi ordinari, che sono destinati a soddisfare particolari esigenze di mobilità di carattere straordinario di vaste categorie di utenti in occasione di eventi straordinari e che comunque hanno le caratteristiche del trasporto di linea e non rientrano nella categoria dei servizi di granturismo.

In tutti gli anzidetti casi, pertanto, si provvede con Determinazione del Dirigente del Servizio competente, nel rispetto della normativa vigente”;

 

CONSIDERATO CHE

con la deliberazione suddetta è stato normato sola in via generale il procedimento amministrativo che deve regolare la presentazione e l’esame delle richieste di ristrutturazione delle linee ai sensi del comma 2 lettere (a e (b della L.R. 25/2003, e che la L.R. 25/2003, pur richiamando le “procedure” dell’art. 25 della L.R.62/83 pone una nuova disciplina positiva in materia di ristrutturazioni di linee esistenti in ragione di uno specifico regime legislativo che transitoriamente, per ragioni squisitamente procedurali,ha fatto rivivere l’art. 25 della L.R. 62/83. L’art. 25 disciplina ovviamente il procedimento relativo alla concessione di nuove unità di rete, con regole ormai ampiamente in contrasto con l’evoluzione della normativa in materia di procedimento e di trasparenza amministrativa (L. 241/90), stabilendo dei diritti di preferenza nell’ambito di un esame comparativo di molte istanze che richiedono nuove linee.

La L.R. 25/2003 stabilisce invece che è la Giunta Regionale che dispone le ristrutturazioni di servizi, e quindi non si tratta di nuove concessioni, ma di stabilire se e come la ristrutturazione di una o più linee già esercitate da una azienda possano confliggere e sottrarre traffico ad altre linee esercitate da altri vettori del bacino.

Osservando i criteri di preferenza di cui all’art. 25 è evidente quanto segue:

      per il punto n. 1) è evidente che la priorità va riconosciuta al concessionario che esercita le linee che ad un primo esame sommario da parte dei soggetti proponenti sembrano con la loro ristrutturazione poter rispondere alle nuove esigenze di trasporto che si intendono soddisfare, perché la questione è, come dire, in re ipsa;

      per il punto n. 2) è evidente che bisogna tener presente se le ristrutturazioni operano in modo tale da interferire sulla domanda di trasporto servita da altre aziende di tpl finitime;

      per quanto riguarda i punti 3) e 4) è evidente l’impossibilità di applicazione perché l’esame va limitato alle aziende strettamente coinvolte nell’esigenza di ristrutturazione dal punto di vista “geografico”. Come è evidente sono molto ristretti gli ambiti giuridici del richiamo alle procedure dell’art. 25 della L.R. 62/83 nel procedimento instauratosi con l’art. 6 della L.R. 25/2003;

RITENUTO pertanto necessario, in ragione di quanto esposto, approvare una nota tecnica che disciplini nel dettaglio il procedimento amministrativo per l’approvazione da parte della Giunta regionale delle ristrutturazioni di servizi previste dal comma 6 comma 2 lett. (a e (b della L.R. 25/2003;

DATO ATTO che tale disciplina tecnica di dettaglio è emanata in applicazione delle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito di quanto già disciplinato con la delibera della G.R. n. 553 del 7 luglio 2004 ”Atto di indirizzo inerente l’applicazione della L.R. 12 dicembre 2003 n. 25”, e naturalmente nell’ambito della disciplina della L. 241/90;

VISTO l’art. 6 della L.R. 25/2003, che ha sostituito l’art. 2 della L.R. 59/99;

VISTO l’art. 25 della L.R. 62/83;

VISTA la delibera della G.R. n. 553 del 7 luglio 2004 ”Atto di indirizzo inerente l’applicazione della L.R. 12 dicembre 2003 n. 25”;

VISTA la legge regionale n. 77/99;

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di approvare il seguente provvedimento allegato con il numero 1) al presente atto e facentene parte integrante:

      NOTA TECNICA: Disciplina del procedimento amministrativo per l’approvazione da parte della Giunta Regionale delle ristrutturazioni di servizi previste dal comma 6 comma 2 lett. a) e b) della L.R. 25/2003.

2)   di dare atto che tutti i procedimenti di ristrutturazione di linee o corse di TPL in concessione comunale o in concessione regionale non istruiti ed in merito ai quali comunque non sia stato adottato nessun provvedimento da parte “Servizio Interventi gestionali sulle linee di trasporto pubblico locale e politica tariffaria” alla data di notifica della presente ordinanza dovranno essere istruiti in base alle procedure previste nella Nota Tecnica di cui al punto n. 1 del dispositivo del presente atto, le relative istanze dovranno quindi essere presentate in base alla nuova procedura, e correlate di tutta la documentazione richiesta;

3)   di dare atto che il provvedimento che sarà emesso dal servizio a seguito dell’istruttoria delle istanze di ristrutturazione dei servizi di TPL sarà un provvedimento di variazione della vecchia concessione in atto intitolato “Variazione concessione n… del…”;

4)   di dare atto che, nel caso della soluzione di gestione in pool delle linee o corse ristrutturate,la modifica degli atti di concessione riguarderà le concessioni di tutte società interessate, che verranno integrate con il programma di esercizio delle linee o corse ristrutturate e con l’accordo formale delle aziende sulla gestione in pool delle suddette linee o corse;

5)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA.

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Segue allegato