Giunta regionale

Omissis

La giunta regionale

VISTA la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. 10/04 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, e in particolare l’art. 43 comma IV, che individua il contenuto del Calendario venatorio;

RITENUTO di dover provvedere alla emanazione del Calendario relativo alla stagione venatoria 2005/2006;

VISTA la nota n. 778/ segr. del 24.06.05 con la quale è stata inviata all’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica - competente ad esprimere il parere prescritto dall’art. 18, comma IV del D.Lvo n. 157/92 e dagli artt. 43, comma III, 60, comma III della L.R. 10/04 - la proposta di calendario venatorio 2005/2006, unita come allegato 1;

DATO ATTO, che l’INFS ha espresso, con nota 4464/T-A 11 del 04.07.’04 (all. 2), un giudizio sostanzialmente positivo sull’ipotesi di calendario ad esso sottoposto dichiarando che la prevista anticipazione del prelievo alla sola specie Tortora (Streptopelia turtur), peraltro per una sola giornata e senza l’ausilio del cane, “possa essere consentita secondo le modalità indicate nel documento in esame”;

DATO ATTO che, a norma dell’art. 43 della L.R. 10/04, sulla proposta di Calendario è stata chiamata ad esprimersi la Consulta Regionale della Caccia, convocata con nota n. RA 30777 del 27.06.’05;

DATO ATTO che l’articolato parere reso, dopo ampio dibattito, dalla  Consulta Regionale della Caccia nella seduta del 4.7.’05 è sintetizzato nel verbale che si acclude come allegato n. 3;

RAVVISATA l’opportunità di recepire alcune limitate modifiche migliorative del testo originariamente proposto emerse dal dibattito, che ha peraltro registrato il consenso delle Amministrazioni provinciali di L’Aquila, Pescara, Teramo e Chieti sugli indirizzi che ispirano il Calendario 2005/2006;

RAVVISATA altresì l’opportunità di recepire alcuni suggerimenti contenuti nel Parere dell’INFS, soprattutto con riferimento alla chiusura anticipata della stagione venatoria alla beccaccia (Scolopax rusticola) al 31.12.05, anziché al 30.01.’06, nonché alla specificazione nel Calendario della cacciabilità della sola lepre comune (Lepus europaeus);

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Regionale sulla legittimità e regolarità dell’atto di che trattasi;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia che propone l’approvazione del Calendario come configurato nell’allegato n. 4, unitamene al Modello A) necessario per usufruire del diritto di cui all’art. 28, comma XVI, L.R. 10/04, che costituisce parte integrante del Calendario Venatorio 2005/2006;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di accogliere la proposta del Componente la Giunta preposto alla Caccia e di  approvare conseguentemente il Calendario Venatorio Regionale 2005/2006 come da allegato n. 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, unitamente al Modello A);

-    di dare incarico al Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria di provvedere a tutti gli incombenti successivi connessi all’esecuzione del presente atto deliberativo, ivi compresa la divulgazione del Calendario;

-    di disporre la pubblicazione in via straordinaria e urgente su un numero speciale del BURA del presente Deliberato in forma integrale, corredata del Modello A) e dell’allegato n. 4 concernente il Calendario Venatorio Regionale 2005/2006, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.

Seguono allegati


ALL. 4

REGIONE ABRUZZO

Calendario Venatorio 2005/2006

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.01.2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), la stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 2005 e termina il 30 gennaio 2006 ed è regolata dalle prescrizioni che seguono. Limitatamente al prelievo venatorio della Tortora (streptopelia turtur) è autorizzata una giornata unica di pre-apertura in data 4.9.2005 con la tecnica dell'appostamento temporaneo, senza l'utilizzo del cane. Per l'area contigua al PNALM trova peraltro applicazione l'intesa definita ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/04 tra la Provincia dell'Aquila ed il PNALM.

 

CAPO A) UTILIZZO DEL TERRITORIO

 

I cacciatori aventi diritto, secondo la normativa vigente, all'accesso ai rispettivi A.T.C., possono svolgere attività venatoria da appostamento od in forma vagante con l'ausilio del cane dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006, con le limitazioni e le modalità di cui, rispettivamente, ai capi B) e C) del presente calendario,

 

CAPO B ) SPECIE CACCIABILI

Nel presente paragrafo è indicato, per ciascuna specie cacciabile, il periodo all'interno del quale è consentito il prelievo venatorio:

a)   specie cacciabile il 4.09.2005, nonché dal 18.09.2005 al 30.12.2005 - tortora (streptopelia turtur);

b)   Specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre 2005:

-    merlo, quaglia, starna, beccaccia, allodola e fagiano;

b/bis) Specie cacciabili dal 18 settembre al 18 dicembre 2005: Lepre comune (Lepus europaeus),

c)   specie cacciabili dal 18.09.2005 all'8.1.2006: cinghiale

d)   Specie cacciabili dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006:

-    volpe, cornacchia grigia, colombaccio, gazza, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, porciglione, fischione, codone, mestolone, marzaiola, moriglione, moretta, e beccaccino, pavoncella e ghiandaia;

e)   Specie cacciabile dal 15 ottobre 2005 al 14 dicembre 2005: coturnice;

 

CAPO C) ATTIVITA' VENATORIA ED ORARI DI CACCIA

 

Nel periodo dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.

La settimana inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.

L'attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell'Ora Legale:

 

Settembre

Ore 6.00 – 19.30

Ottobre

Ore 6.30 – 18.30

Novembre

Ore 6.20 – 17.00

Dicembre

Ore 7.00 – 16.45

Gennaio

Ore 7.00 – 17.00

 

Fino alla emanazione di un'apposita disciplina regionale del prelievo del cinghiale, è fatta salva la possibilità di disporre, ad opera delle Province che abbiano adottato propri disciplinari al riguardo, l'applicazione di un diverso orario di prelievo di tale Ungulato, diverso da quello sopra indicato in via generale per tutte le specie faunistiche. In tal caso le Province porteranno a conoscenza dei cacciatori con mezzi idonei e tempestivamente le proprie determinazioni.

 

I cacciatori ammessi non residenti né nativi della Regione Abruzzo esercitano il prelievo venatorio per ciascuna specie in concomitanza dei periodi stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza coincidenti con quelli indicati nel presente calendario.

 

CAPO D) disciplina dell'art. 28, comma 16°, L.R. 28.01.2004, n. 10.

In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 16° della L.R. 10/04 i Comitati di Gestione degli ATC consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza l'esercizio straordinario della caccia, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, con le seguenti modalità:

a)   gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni all'esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10;

b)   gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all'accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l'ATC non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s'intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza. L'ATC accoglie le istanze nell'ordine temporale di trasmissione.

      Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.

c)   il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

ATC L'Aquila "01 L"

ATC Avezzano "02L"

ATC Barisciano "03L"

ATC Subequano "04L"

ATC Sulmona "05L"

ATC Roveto-Carseolano "06L"

ATC Pescara "07 L"

ATC Chetino-Lancianese "08L"

ATC Vastese "09L"

ATC Salinello "10L"

ATC Vomano "11L"

 

 

d)   L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi.

      Il Cacciatore ha l'obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all'ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma XVI, L.R. 10/04, entro il 01.04.2006.

e)   i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 maggio di ogni anno.

 

CAPO E) ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Salvo che per le aree d'allenamento, disciplinate dall'art. 43 della L.R. n. 10/04, l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti esclusi il martedì e venerdì di ogni settimana, dal 20 agosto al 15 settembre 2005, con esclusione della giornata del 4/9/2004, dedicata alla Pre-apertura.

L'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'A.T.C. nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso con esclusione, oltre alle aree vietate all'attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.

 

CAPO F) CARNIERE GIORNALIERO

Salvo quanto previsto dal III comma dell'art. 26 della L.R. 10/04, il cacciatore per ogni giornata di caccia può abbattere dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica, due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui al massimo cinque colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri e tre beccacce.

Al cacciatore è consentito inoltre di abbattere, per ogni giornata di caccia un cinghiale.

 

CAPO G) TESSERINO VENATORIO REGIONALE ED ALTRI ADEMPIMENTI
OBBLIGATORI

Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall'Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 47 della L.R. n. 10/04, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.

L'Amministrazione provinciale all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'A.T.C. di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri A.T.C. regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice. Il Cacciatore deve inoltre munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino di abbattimento rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC a cui sia iscritto e da quelli in cui sia ammesso. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria, il giorno di caccia. Il cacciatore deve annotare inoltre in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciato dagli ATC, il numero dei capi di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00) sia come totale riepilogativo al termine della giornata.

Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate al termine della giornata di caccia.

Entro il 15 marzo 2006 il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale; entro il medesimo termine improrogabile il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria 2006/2007 deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della L.R. 10/2004, ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC.

Le Amministrazioni provinciali comunicano alla Regione - Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria - su supporto informatico, entro il 31/5/2006, gli elementi informativi indicati nel presente paragrafo, acquisendo dagli ATC le informazioni concernenti le catture: a tal fine ciascun ATC elabora e trasferisce alla Provincia competente le notizie di sua pertinenza nel termine perentorio del 30/4/2006: in caso di inadempienza, le Province nominano appositi Commissari ad Acta.

 

CAPO H) TUTELA DELLE COLTURE AGRICOLE

Secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 10/04, non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione.

Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee e da seme; i frutteti specializzati; i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l'obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.

 

CAPO I) ALTRE DISPOSIZIONI

E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto Nazionale della Fauna selvatica (via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

È vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.

E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri, di cui al capo B, lett. c) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, i stagni, marcite ed acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di metri 100 dalle loro rive e/o argini o, in assenza di questi, dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali.

È altresì vietata l'attività venatoria nelle aree colpite da incendi boschivi come individuate ai sensi della legge 353/2000.

Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/04, non è altresì consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone. E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/04, le Province hanno facoltà di vietare l'esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.

Nel recepire il presente Calendario venatorio regionale le Province, ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/04, avranno cura di rendere note le aree territoriali provinciali in cui l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle destinate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio è precluso

Le Amministrazioni Provinciali provvedono a disciplinare entro il mese di dicembre 2005 l'utilizzo del cane da seguita nei periodi compatibili con quelli indicati nel presente calendario in relazione alle specie interessate.

È fatto obbligo di utilizzare giubbini fluorescenti per la caccia al cinghiale a pena di applicazione della sanzione di cui all'art. 53, c. IV, lett. r), L.R. 10/04.

 

CAPO L) RISERVA

La Giunta Regionale si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dal comma primo dell'art. 44 della L.R. 10/04.

 

CAPO M) RINVIO

Per quanto non espressamente specificato nel presente Calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale.

IL COMPONENTE LA GIUNTA REGIONALE

(Marco Verticelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(On. Ottaviano Del Turco)