Prot. 31960            li, 29/07/2005

Prat. 56/2004 a.v.

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza datata 24/11/2003 della ditta Edilizia Di Biase srl (P.I.V.A 02006770693) con sede legale in Lanciano, Via Piave n.55, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di materiale ghiaioso in località Brecciaio, individuata catastalmente al Fg.70 p.lla n.14/P del Comune di Lanciano;

Vista la nota della Direzione Attività Produttive Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere della G.R. Abruzzo Prot. n.622 del 01/03/2005;

Visto il parere della G.R. d’Abruzzo Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. prot. 5905/04 del 05/05/2004;

Visto il nulla-osta della Direzione del Territorio Urb. BB.AA. Parchi Politiche Gestione Bacini Idrografici della G.R. d’Abruzzo Prot. 515 del 13/05/2004;

Visto l’estratto del verbale della Conferenza dei Servizi del 25/10/2004 convocata dal Servizio Attività Estrattive e Minerarie;

Visto il disciplinare approvato dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con delibera n.204 in data 23/01/1985;

Visti gli elaborati tecnici e relazioni redatti dal Dott. Geologo Nando Pellicciotta e approvati nella citata conferenza di servizi del 25/10/2004;

Visti il Regolamento Edilizio e Piano Regolatore vigenti;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267, recante T.U. delle legge sull’ordinamento degli Enti locali e successive modificazioni;

Viste le Leggi  Regionali  n. 54/1983 e n. 67/1987;

Vista la polizza fidejussoria n. 10475  del 02/05/2005 della Società Reale Mutua Assicurazioni dell’importo di € 100.000,00 stipulata a garanzia del ripristino ambientale;

Riscontrato che gli atti sono completi;

AUTORIZZA

La Ditta Edilizia Di Biase srl (P.I.V.A 02006770693) con sede legale in Lanciano, Via Piave n.55 alla coltivazione della cava di ghiaia in località Brecciaio, individutata catastalmente al Fg. 70 p.lla 14/p del Comune di Lanciano alle seguenti norme e condizioni:

Art.1

Obbligo dell’osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della G.R. n.204 del 23/01/1985 e  delle prescrizioni riportate negli atti istruttori e pareri su richiamati,  allegati alla presente autorizzazione.

Art.2

Escludere l’attività estrattiva nella fascia di 10 metri dal fosso consortile.

Art.3

Prima dell’inizio dei lavori venga prodotta una planimetria in scala adeguata che riporti i termini lapidei dell’area di cava e l’ubicazione del piezometro da installare verso il demanio fluviale.

Art.4

Venga mantenuto un franco di 30 (trenta) metri tra scavo e ripristino all’interno di ogni lotto.

Art.5

Il materiale di riempimento non deve essere ricompreso nell’elenco di cui al D.L.vo 22/97 e s.m.i..

Art.6

L’autorizzazione sarà valida per cinque anni dalla data di notifica del provvedimento. L’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e prima della coltivazione della cava dovrà essere presentata, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 128/59, al  Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, Denuncia Inizio Lavori contenente idonea documentazione attestante il rispetto previsto dall’art.4 del D.Lgs 624/96.

Art.7

La Ditta dovrà effettuare il risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale. I lavori di risanamento sono garantiti dalla polizza fidejussoria n. 10475  del 02/05/2005 della Società Reale Mutua Assicurazioni dell’importo di € 100.000,00, con aggiornamento biennale, su base Istat.

Art.8

La Ditta dovrà provvedere alla corresponsione, a favore del Comune, di ogni indennità   e o canoni, se e in quanto dovuti in base alle disposizioni di Legge, su richiesta dello stesso Comune a seguito dell’emanazione delle specifiche disposizioni regionali pena la revoca dell’autorizzazione rilasciata.

Art.9

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art.10

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l’Unità Operativa per le Attività Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’Attività Estrattiva.

Art.11

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc 31.640 e complessivamente di mc. 158.200 per l’intera durata dell’attività.

Art.12

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: n.3 escavatori , n.1 pala cingolata, n.1 ruspa cingolata, n.3 camion.

Art.13

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi in data 25/10/2004.

Art.14

La presente autorizzazione sarà pubblicata sul B.U.R.A. e notificata alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Il Dirigente f.f.

Arch. Domenico Camiscia