Il dirigente del servizio

Premesso:

-    che, ai sensi della L.R. 09.09.1983 n°61 e s.m., la Società Pizzalto S.p.A. ha inoltrato istanza al Sindaco del Comune di Roccaraso (AQ) per la realizzazione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata “Aremogna – Pizzalto”, sostitutiva di una esistente omonima seggiovia biposto esercita dalla stessa ditta. La predetta istanza è stata acquisita al protocollo del Comune di Roccaraso il 30.04.2004, col n°3013 (Allegato n°1);

-    che con nota in data 03.05.2004, prot.n°3031 (Allegato n°2), il Comune di Roccaraso (AQ), ai sensi della L.R. 61/83 e s.m., ha inviato alla Direzione Trasporti la sottoelencata documentazione:

-    copia conforme dell’istanza del 30.04.2004 della Società Pizzalto S.p.A.;

-    copia conforme dell’atto rep. n. 31.080, raccolta n. 16.185, del 17.03.2003 con cui il Comune di Roccaraso ha concesso alla società “Impianti funiviari Pizzalto S.n.c. di Colecchi Felice e C.”, con sede in Via S. Egidio n. 5  a Viterbo e Unità Locale in Via Aremogna 12 a Roccaraso, il diritto di superficie per 19 anni per la costruzione della seggiovia (Allegato n°3);

-    progetto di massima relativo alla seggiovia esposto, composta dai seguenti elaborati: relazione generale, regolamento di esercizio, planimetria sc. 1:25.000, planimetria dello stato attuale in sc. 1:4.000, planimetria generale dello stato di progetto in sc. 1:4000, profilo longitudinale, disegno relativo al portale in appoggio, disegno relativo alla stazione di valle, disegno relativo alla stazione di monte;

-    che la Società Pizzalto, con nota in data 01.04.2003 (Allegato n°4), ha comunicato alla Direzione regionale Trasporti la sua trasformazione da S.n.c. in S.p.A.;

-    che, a seguito della trasformazione societaria, con nota del 27.10.2003, n. 8502 il Comune di Roccaraso ha rappresentato alla Direzione Trasporti di aver volturato a favore della Pizzalto S.p.A. le concessioni all’esercizio pubblico degli impianti a fune già in testa alla Pizzalto S.n.c.(Allegato n°5);

-    che con nota in data 02.03.2005, prot. n°1216 (Allegato n°6), il Comune di Roccaraso (AQ) ha inviato alla Direzione Trasporti l’ulteriore sottoelencata documentazione:

-    copia conforme dell’istanza del 30.04.2004 della Società Pizzalto S.p.A., completa degli estremi di pubblicazione all’Albo Pretorio (Allegato n°7);

-    copia conforme della deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 17.02.2005 con cui viene assentita “…l’autorizzazione e la concessione all’esercizio, ai sensi dell’art.1 della L.R. 61/1983 e s.m.i.,  per la sostituzione dell’attuale seggiovia biposto sita in Roccaraso con nuovo impianto esaposto ad ammorsamento automatico…” (Allegato n°8);

-    copia conforme del nullaosta Urbanistico-Ambientale, reso ai sensi della L.R. 2/2003, del 08.02.2005, n°776 (Allegato n°9);

-    copia conforme del parere reso dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste de L’Aquila, n°02915 del 04.06.2004 (Allegato n°10);

-    che con nota in data 05.04.2004, la Pizzalto S.p.A. ha comunicato alla Direzione Trasporti che l’impianto che si vuole realizzare sarà servito da piste di discesa esistenti, censite dalla L.R. 16/1994, già a servizio della seggiovia biposto che si va a sostituire (Allegato n°11);

-    che la Direzione Trasporti e Mobilità, ricevuta la su elencata documentazione ed in vigenza della L.R. 61/83 (oggi sostituita dalla L.R. 24/05), ha predisposto come di consueto l’atto con cui la Giunta Regionale, in assenza del Piano dei Bacini Sciistici ed ai sensi dell’art. 33 della L.R. 61/83, richiede al Consiglio Regionale l’autorizzazione ad approvare, qualora poi ne ricorrano le condizioni, il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della seggiovia esaposto in questione. Tale proposta di D.G.R. è stata inviata al Servizio Affari della Giunta Regionale in data 10.03.2005, prot. n°1676/DE4;

-    che, stante l’imminenza delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale e la conseguente impossibilità tecnica di ottenere la necessaria autorizzazione da parte del C.R. prima del suo scioglimento, la proposta di D.G.R. non fu esaminata dalla G.R.. Conseguentemente il Servizio Affari della Giunta con nota n°10052 del 15/03/05 ha restituito la proposta di deliberazione;

-    che in data 09.04.2005 è entrata in vigore la  L.R. n°24 del 08.03.2005 “Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie”;

-    che il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale”, in data 20.06.2005, ha provveduto a riproporre alla nuova Giunta Regionale insediatasi dopo le elezioni, l’atto con cui la stessa, in assenza del Piano dei Bacini Sciistici, autorizza ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24/2005 e d’intesa con la IV^ Commissione Consiliare, ai soli fini della programmazione del territorio per il suo utilizzo turistico – invernale ed in attesa dell’entrata in vigore del Piano dei Bacini Sciistici, l’iniziativa proposta dalla ditta Pizzalto S.p.A. consistente nella realizzazione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata “Aremogna – Pizzalto”, sostitutiva della omonima seggiovia biposto esistente in località Aremogna – Pizzalto di Roccaraso (AQ) ed esercita dalla stessa ditta;

-    che la Giunta ha assunto detto atto con il n°624/P del 12.07.2005, inviandolo all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in data 14.07.2005 (Allegato n°12), per il rilascio dell’intesa prevista dall’art.5 della L.R. 24/2005;

Vista l’intesa rilasciata in data 26.07.2005, n°3/P/05 (Allegato n°13),  dalla IV^ Commissione Consiliare nei riguardi della D.G.R. n°624/P del 12.07.2005, prevista dall’art. 5 della L.R. 24/2005, per la successiva approvazione dell’impianto di che trattasi, qualora ne ricorrano le condizioni e demandando, ai sensi della L.R. 77/99 – art. 5, tutti i conseguenti adempimenti operativi e gestionali, ed in particolare l’approvazione del progetto esecutivo, ove ne ricorreranno le condizioni, al Dirigente del Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” della Direzione “Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale”;

Considerato:

-    che con nota n°3370 del 03.06.2005 (Allegato n°14), il Comune di Roccaraso (AQ) ha inviato alla Direzione Trasporti e Mobilità il progetto definitivo-esecutivo della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico, redatto dall’ing. Othmar Eisat, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bolzano, per conto della ditta costruttrice Doppelmayr Italia di Lana (BZ);

-    che con nota in data 03.05.2005, n°3813/DE4 (Allegato n°15), La Direzione Trasporti ha inviato detto progetto al S.I.I.T. (ex USTIF PESCARA) per il rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza di cui al DPR 753/80;

Visti i sottoelencati pareri, nullaosta e certificazioni acquisiti dalla Direzione Trasporti e Mobilità e relativi alla sostituzione della seggiovia  esistente biposto con la nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Aremogna – Pizzalto” (1485 – 1857), subordinatamente all’osservanza di prescrizioni e condizioni in essi contenute:

-    copia conforme del nullaosta Urbanistico-Ambientale, reso ai sensi della L.R. 2/2003, del 08.02.2005, n°776;

-    copia conforme del parere reso dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste de L’Aquila, n°02915 del 04.06.2004;

-    nota n°1476 del 18.03.2005 (Allegato n°16) con cui la Direzione OO.PP. e Protezione Civile ha trasmesso il certificato di immunità da valanghe n°59 del 15.03.2005 (Allegato n°17), rilasciato dal CO.RE.NE.VA (Comitato Tecnico Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe);

-    Parere della Direzione Regionale Territorio Urbanistica BB.AA., Sportello Regionale Ambientale, n°2680/05 del 24.05.2005 (Allegato n°18);

-    Nullaosta della Direzione Regionale Territorio Urbanistica BB.AA., n°6341/05 del 09.06.2005 (Allegato n°19);

-    Permesso di costruire del Comune di Roccaraso, n°27 del 01.07.2005 (Allegato n°20);

-    Parere della Soprintendenza ai BAAAS de L’Aquila, n°012335 del 08.07.2005 (Allegato n°21);

Visto lo schema del Regolamento di Esercizio a firma del proposto Direttore di Esercizio ing. Marco Cordeschi de L’Aquila (Allegato n°22);

Visto:

-   il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza ex art. 4 DPR 753/80 e s.m. rilasciato, con nota n°689(6)71.11/1023 del 26.07.2005 dal Ministero per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi Ex TIF6 (Allegato n°23), per la costruzione dell’impianto di  seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominato “Aremogna – Pizzalto”, subordinatamente all’osservanza di prescrizioni nel nullaosta stesso riportate;

-   la nota n°799(6)7111/1023 del 27.07.2005 (Allegato n°24), con cui il Ministero per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi Ex TIF6 ha inviato alla Direzione Trasporti e Mobilità il progetto esecutivo relativo alla seggiovia esaposto;

Visto il progetto esecutivo relativo alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominato “Aremogna – Pizzalto”, redatto dall’ ing. Othmar Eisat, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bolzano, per conto della ditta costruttrice Doppelmayr Italia di Lana (BZ)  (Allegato plico n°25);

Considerato inoltre:

-    che l’impianto di che trattasi andrà ad insistere in un’area di notevole interesse turistico – invernale (Aremogna-Pizzalto), sostituendo la esistente omonima seggiovia biposto;

-    altresì che  detto impianto seggioviario esaposto sarà servito dalle piste di discesa esistenti, già a servizio della seggiovia biposto, censite dalla L.R. 16/94, come dichiarato con nota in data 05.04.2004 dalla la Pizzalto S.p.A., piste censite poi dalla L.R.24/2005;

Dato atto che a norma del DPR 753/80, art.3, e della L.R. 24/2005, art. 12 e trattandosi di impianto rientrante nella competenza regionale:

-    la competenza all'approvazione di impianti a fune in servizio pubblico è attribuita alla Regione che vi provvede dopo aver acquisito i pareri degli Enti interessati e della M.C.T.C. (oggi Ministero Dei Trasporti -SIIT ex USTIF- DPR 753/80, art.3);

-    la Regione autorizza sia la realizzazione che il pubblico esercizio dell’impianto (DPR 753/80, artt. 3 e 4, L.R. 24/05 artt.12, 14, 17, 18, 21 e 27);

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

determina

1)   Di approvare, in linea tecnico-amministrativa, considerato anche che la richiesta di approvazione è stata presentata in vigenza della L.R. 61/83 e s.m. (sostituita poi dalla L.R. 24/2005), anche in deroga alla L.R. 11/9/1975 n°45, il progetto esecutivo della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominato “Aremogna – Pizzalto” (1485 – 1857 m. s.l.m.) da realizzarsi da parte della società Pizzalto S.p.A., in località Aremogna Pizzalto in Comune di Roccaraso (AQ), redatto dall’ dall’ing. Othmar Eisat, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bolzano, per conto della ditta costruttrice Doppelmayr Italia di Lana (BZ);

2)   Di subordinare la presente approvazione all’osservanza delle prescrizioni formulate:

-    nel nullaosta Urbanistico-Ambientale, reso ai sensi della L.R. 2/03, del 08.02.2005, n°776 ;

-    nel parere reso dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste de L’Aquila, n°02915 del 04.06.2004;

-    nel certificato di immunità da valanghe n°59 del 15.03.2005, rilasciato dal CO.RE.NE.VA (Comitato Tecnico Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe);

-    nel parere della Direzione Regionale Territorio Urbanistica BB.AA., Sportello Regionale Ambientale, n°2680/05 del 24.05.2005;

-    nel nullaosta della Direzione Regionale Territorio Urbanistica BB.AA., n°6341/05 del 09.06.2005;

-    nel permesso di costruire del Comune di Roccaraso, n°27 del 01.07.2005;

-    nel Parere della Soprintendenza ai BAAAS de L’Aquila, n°012335 del 08.07.2005;

-    dal Ministero per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi Ex TIF6 con la nota n°689(6)71.11/1023 del 26.07.2005, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante;

3)   Di autorizzare il montaggio dell’impianto, fissando la data di ultimazione degli stessi in mesi 24 dal ricevimento del presente provvedimento di autorizzazione;  

4)   Di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della seggiovia disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal competente SIIT in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;

5)   Di intendere autorizzato l’esercizio pubblico dell’impianto, senza ulteriore provvedimento,  dopo:

-          l’espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;

-          l’acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio rilasciato dal SIIT (exTIF), ai sensi dell’art.4 del DPR 753/80;

6)   Di inviare il presente atto alla Società Pizzalto S.p.A., al Comune di Roccaraso (AQ), al SIIT (ex USTIF di Pescara);

7)   Di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luigi De Collibus