LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 77/99;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 15/11/2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di crisi per i comparti produttivi dell’uva da vino, dei prodotti ortofrutticoli e del settore pataticolo causato oltre che da problemi climatici che hanno provocato risemine e maggiori trattamenti fitosanitari anche da incrementi dei costi e diminuzioni di ricavi a causa di un abbattimento dei prezzi dovuto ad una produzione qualitativamente scadente;
Visto il testo del Decreto Legge 28/02/2005 n. 22 convertito con la Legge 29/04/2005 n. 71 “Interventi urgenti nel settore agroalimentare”;
Considerato che ai sensi della legge citata in oggetto, articolo 1, comma 1-bis “Per l’anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l’anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, è concessa alle imprese agricole, a domanda e nell’ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l’anno 2005.”;
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 09/06/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18/06/2005 – Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato nel 2004;
Considerato che con il decreto citato al fine dell’attuazione dell’art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 28/02/2005 n. 22, convertito dalla legge 29/04/2005 n. 71, le aree sono quelle individuate con delibera di Giunta Regionale;
Considerato che ai sensi del punto 2 dell’art. 1 del decreto citato, le Regioni determinano le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall’art. 1 commi 1 bis e 1 ter del Decreto Legge 28/02/2005 n. 22 convertito con la Legge 29/04/2005 n. 71;
Ritenuto pertanto necessario stabilire le modalità di istruttoria e di verifica dei suddetti requisiti;
Viste le modalità di attuazione predisposte dalla Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca, Servizio Sostegno Imprese Agricole, ed allegate al presente deliberato concertate con le OOPPAA;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Sostegno Imprese Agricole della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca, ha attestato la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene gli adempimenti di competenza;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge:
delibera
- di approvare, ai sensi del D.M. del 09/06/2005, le modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato nel 2004, predisposte dalla Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca, Servizio Sostegno Imprese Agricole, concertate con le OOPPAA ed allegate al presente deliberato;
- di autorizzare il Servizio “BURA, Pubblicità ed Accesso” della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento.
Segue Allegato
Approvato con delibera di Giunta Regionale n. 662 del
12/07/2005
DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni
previdenziali a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di
mercato nel 2004.
DECRETO 9 giugno 2005 – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali –
Decreto Legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla Legge 29 aprile 2005, n. 71.
Possono accedere ai benefici di cui alla legge citata le aziende agricole classificate vitivinicole o ortofrutticole, ai sensi della classificazione CE (decisione della Commissione 85/377/CEE) riferito all’Ordinamento Tecnico Economico (OTE).
Le aziende interessate devono dimostrare di aver subito nel 2004 una riduzione del reddito non inferiore al 30% rispetto al reddito medio del triennio precedente, utilizzando alternativamente le seguenti modalità:
a) Presentazione della situazione economica (conto economico) riferita agli anni 2004/2003/2002/2001 redatta sulla base dei documenti giustificativi di spesa e di vendita;
b) Presentazione copia della Dichiarazione IVA degli anni 2004/2003/2002/2001, ai fini della rilevazione del volume di affari (quadro VE). Sul volume di affari, relativo agli anni 2003-2002-2001, si applicherà una riduzione media, ai fini della valutazione dei costi, pari al 50% per ogni singolo anno, al fine di determinare il reddito di ogni anno, (la percentuale del 50% rappresenta la media dei costi stimati dall’INEA per gli anni 2003- 2002- 2001). Per l’anno 2004, in considerazione della mancanza dei dati forniti dall’INEA, dell’incremento dei costi per la ripetizione delle semine e per i maggiori interventi fitopatologici, così come dichiarato nella delibera di G.R. n. 1063 del 15/11/2004, si considera, ai fini della determinazione dei costi la percentuale di abbattimento del 65%, da applicare sul volume di affari di cui al quadro VE 2004. Qualora il richiedente ritiene di aver sostenuto una percentuale di costi superiore alla predetta, è tenuto a documentare i costi per l’intero ammontare.
Le domande di intervento da parte delle aziende agricole, devono essere presentate alle U.T.A. competenti per territorio, entro il 1^ agosto 2005.
Il Dirigente del Servizio
Sostegno alle Imprese Agricole Il Direttore Regionale
Dr. Gaetano Valente Dr. Ing. Mario Pastore
Firmato Firmato