il
dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7
del D.Lgs 05.02.97 n. 22, il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. -
Area Piomba Fino - ATRI (TE) all’esercizio di un impianto mobile di trattamento
dei rifiuti urbani a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o
prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela
Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, di cui alla nota prot. n. 5574
del 05/07/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e
trascritte;
2) di stabilire che, l’autorizzazione
all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla
data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste
all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
3) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
4) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione
deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
6) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dagli art. 11 e 12
del D.Lgs. n. 22/97;
- all’acquisizione di eventuali
altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio
dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della
singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui
territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni
derivanti dall’applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L. n.
115/05;
- agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29
della L.R. n. 83/00;
7) di obbligare il Consorzio ai sensi delle
D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione prima dell’avvio
dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22
(realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale)
della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti
contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia
finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali
come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art. 2); detta
garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa
verifica da parte di questo Servizio;
8) di obbligare, altresì, il Consorzio
Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba Fino- ATRI (TE)
all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai
sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);
9) di stabilire che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
10) di trasmettere copia del presente
provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Atri, all’Amministrazione
Provinciale di Teramo , all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente -
Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente -
Dipartimento Provinciale di Teramo e all’Albo Nazionale Imprese esercenti
Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
11) di trasmettere altresì copia dello stesso alle
altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
12) di notificare, ai sensi di legge, copia del
provvedimento al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba
Fino - ATRI (TE);
13) di
provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto