il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di rinnovare la validità della autorizzazione regionale n. 1843 del 27.04.1994, rinnovata con D.G.R. n. 2854 del 28.10.1998, prorogata con la D.G.R. n. 2727 del 22.12.1999 e con la Determinazione n. DF3/64 del 20.07.2003, per l’esercizio della discarica “La Torre”, ubicata in località [Poggio Cono] del Comune di Teramo (TE);

2)   di stabilire che, la scadenza del rinnovo indicato al precedente punto 1) è fissata al 31.12.2005 e, comunque fino al raggiungimento della volumetria oggetto della variante non sostanziale pari a mc. 20/25.000, fatta salva la eventuale ulteriore proroga della autorizzazione da formularsi ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 83/2000;

3)   di stabilire che, per quanto concerne ai rifiuti ammissibili nella discarica di che, trattasi, siano conferite le tipologie già autorizzate con i precedenti provvedimenti, e nei limiti temporali e alle condizioni stabilite dal comma 01, art. 17, del D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lvo n. 115/05;

4)   di richiamare l’Amministrazione Comunale di Teramo al pieno rispetto:

a)      di quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 28 e 29 , per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b)      di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;

c)      dei limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi;

d)      degli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di Teramo e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo -, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;

5)   di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo

6)   di obbligare il Comune di Teramo, alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 allegato (A art. 2); detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesto Comune, previa verifica da parte di questo Servizio.

7)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8)   di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

9)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

e)   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

f)   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;

11) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento al Comune di Teramo;

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Massimo Di Giacinto