il
dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di rinnovare la validità della autorizzazione
regionale n. 1843 del 27.04.1994, rinnovata con D.G.R. n. 2854 del 28.10.1998,
prorogata con la D.G.R. n. 2727 del 22.12.1999 e con la Determinazione n.
DF3/64 del 20.07.2003, per l’esercizio della discarica “La Torre”, ubicata in
località [Poggio Cono] del Comune di Teramo (TE);
2) di stabilire che, la scadenza del rinnovo
indicato al precedente punto 1) è fissata al 31.12.2005 e, comunque fino al
raggiungimento della volumetria oggetto della variante non sostanziale pari a
mc. 20/25.000, fatta salva la eventuale ulteriore proroga della autorizzazione
da formularsi ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 83/2000;
3) di stabilire che, per quanto concerne ai
rifiuti ammissibili nella discarica di che, trattasi, siano conferite le
tipologie già autorizzate con i precedenti provvedimenti, e nei limiti
temporali e alle condizioni stabilite dal comma 01, art. 17, del D.Lgs. n.
36/2003, come modificato dal D.Lvo n. 115/05;
4) di richiamare l’Amministrazione Comunale di
Teramo al pieno rispetto:
a)
di
quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 28 e 29 , per quanto attiene
l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
b)
di
quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa
regionale vigente in materia;
c)
dei
limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei
precedenti provvedimenti autorizzativi;
d)
degli
obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con
cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di Teramo e all’Agenzia
Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo -, di una
comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;
5) di prescrivere che negli impianti oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo
6) di obbligare il Comune di Teramo, alla
trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi
all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura
di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta
Regionale n. 1387 del 29.12.2004 allegato (A art. 2); detta polizza sarà
controfirmata e restituita a codesto Comune, previa verifica da parte di questo
Servizio.
7) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella
materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
8) di dare atto che il presente provvedimento e
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del
D.Lgs. n. 22/97;
9) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per
la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d) devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
e) le attrezzature ed i contenitori usati devono
essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta
esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la
fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
f) è vietata la miscelazione dei rifiuti
pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti
che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a
reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra
rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela
Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale
Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo e all’Albo Nazionale
Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
11) di notificare, ai sensi di Legge, il presente
provvedimento al Comune di Teramo;
12) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il
Dirigente del Servizio
Dott. Massimo Di Giacinto