il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
La
ditta FA.LE.CA. s.r.l. con sede legale via Lago di Martignano, 13 Pescara, è
autorizzata alla coltivazione di una cava di calcare sita in località “Colle
Calace” nel Comune di Brittoli (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 11
Particelle nn. 76 e 77, alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La
ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare,
approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85, ed alle
modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati
dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La
zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei
infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione
è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. L’attività
estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data
e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al
Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere presentata la
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59 e idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’ art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determina s’intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia
di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 giorni.
Articolo 4
L’obbligo
del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, è
garantito mediante deposita cauzionale per un importo della misura di Euro
45.000,00 (quarantacinquemila/00) La predetta garanzia è stata presentata con
polizza fidejussoria N. 214 emessa da Istituto Assicurativo “Italiana
Assicurazioni S.p.A.” in data 13.12.04.
Articolo 5
La
ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e
controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati
statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Articolo 6
Deve
altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle
seguenti prescrizioni:
1. prima dell’inizio dei lavori la ditta deve
picchettare la distanza di 25 mt. dal fosso;
2. le scarpate di abbandono devono essere
sagomate con materiale in posto;
3. i lavori di coltivazione devono essere
condotti dall’alto verso il basso;
4. deve essere mantenuto sempre e al massimo un
gradone fra quello di coltivazione e quello di ripristino.
Articolo 7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati
statistici relativi all’attività estrattiva.
Articolo 8
La
quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 12.333 e complessivamente di
mc. 37.000 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta
deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio,
mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a)
escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Articolo 10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è
tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile
dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.
Articolo 11
La
presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e notificata alla ditta interessata nei modi consentiti
dalla Legge.
il dirigente del servizio
Ing. Ezio Faieta