il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

La ditta FA.LE.CA. s.r.l. con sede legale via Lago di Martignano, 13 Pescara, è autorizzata alla coltivazione di una cava di calcare sita in località “Colle Calace” nel Comune di Brittoli (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 11 Particelle nn. 76 e 77, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. L’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere presentata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59 e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’ art. 4 del D.Lgs. 624/96. La presente Determina s’intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 giorni.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, è garantito mediante deposita cauzionale per un importo della misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) La predetta garanzia è stata presentata con polizza fidejussoria N. 214 emessa da Istituto Assicurativo “Italiana Assicurazioni S.p.A.” in data 13.12.04.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   prima dell’inizio dei lavori la ditta deve picchettare la distanza di 25 mt. dal fosso;

2.   le scarpate di abbandono devono essere sagomate con materiale in posto;

3.   i lavori di coltivazione devono essere condotti dall’alto verso il basso;

4.   deve essere mantenuto sempre e al massimo un gradone fra quello di coltivazione e quello di ripristino.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 12.333 e complessivamente di mc. 37.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore;    b) ruspa;    c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta