la giunta regionale

Omissis

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi specificati in narrativa

1)   di approvare le “Direttive di attuazione” in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, secondo le modalità di cui all’All. “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2)   di stabilire che la somma di € 350.000 stanziata sul Cap. 121534 del corrente esercizio finanziario, denominato: “Spese correnti per l’incentivazione del trasporto locale nelle aree montane- L.R. 10/05/2002, n. 7” destinata all’erogazione alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, dei contributi previsti dall’art. 4, comma 3, L.R. 10/05/2002 n. 7, è così ripartita:

a)   € 140.000 per l’acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari all’40% della somma complessiva;

b)  € 210.000 per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60 % della somma complessiva;

3)   di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli di provvedere agli adempimenti di conseguenza, secondo quanto disposto nell’ All. “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

4)   di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.

 


REGIONE ABRUZZO

Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli

Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano

 

All. “A”

 

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

 

In ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani, finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti.

 

Art. 1

Finalità

 

Le presenti direttive, emanate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s. m. ed i., individuano, in attuazione delle disposizioni contenute all’art. 4, comma 3 della Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, nonché all’art. 41, commi 6 e 9 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi per l’acquisto o riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, al fine di garantire omogeneità applicativa in tutto il territorio montano della Regione.

 

Art. 2

Soggetti beneficiari

 

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono le Comunità Montane di cui alla tabelle all. B alla L.R. 11/03, nonché i Comuni montani appartenenti alle medesime.

 

Art. 3

Oggetto degli interventi

 

1. I contributi di cui all’art. 1, stanziati annualmente sul bilancio regionale, sono ripartiti nella percentuale sotto indicata per le seguenti tipologie:

 

a) 40% per l’acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio;

 

b) 60% per l’abbattimento delle tariffe di viaggio di lavoratori e studenti.

 

2. L’ammontare dei contributi per l’acquisto di autobus e minibus di cui al precedente comma 1, lett. a) concessi ai soggetti beneficiari, non può essere superiore alla spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di € 20.000,00.

 

3. L’ammontare dei contributi per la riconversione di autobus e minibus di cui al precedente comma 1, lett.a) concessi ai soggetti beneficiari, non può essere superiore alla spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di € 10.000.

 

4.I contributi per la riconversione di autobus e minibus possono essere concessi per le spese sostenute nei 180 giorni antecedenti la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.

 

5. I contributi per l’abbattimento delle tariffe di cui al precedente comma 1, lett.b) sono concessi ai soggetti beneficiari sulla base dei criteri stabiliti all’art. 8.

 

Art. 4

Termini e modalità di presentazione

 

1.La richiesta di contributo deve riguardare una sola delle tipologie indicate al precedente art. 3.

2. La richiesta di contributo, redatta ai sensi del successivo art. 5, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla “ Regione Abruzzo – Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Via Raffaello – 65100 – PESCARA”, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A.

 

3. Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e  data dell’ufficio postale accettante.

 

4. La presentazione della richiesta di contributo oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione di cui al successivo art. 5, nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante legale dell’Ente, ne comportano l’esclusione.

 

Art. 5

Documentazione

 

1. La richiesta di “ Contributo per l’acquisto o la riconversione di autobus e minibus,” presentata dalle Comunità Montane ovvero dai Comuni montani in forma associata, corredata dal  provvedimento dell’Organo esecutivo riferito alla legge regionale in oggetto e dalla delibera di adesione assunta dagli Enti partecipanti ovvero dalla dichiarazione da parte dei diversi Rappresentanti legali dei medesimi Enti, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente e contenere le seguenti dichiarazioni:

 

a) lo svolgimento o l’intenzione di svolgere il servizio di trasporto in esercizio associato ed esclusivamente per le esigenze sociali del territorio;

 

b) l’indicazione dei Comuni montani o delle località abitate ricadenti in territorio montano dove risultano soppressi i seguenti servizi pubblici:

-    uffici postali;

-    scuole dell’obbligo;

-    servizio di trasporto pubblico.

 

c) l’impegno all’acquisto o alla riconversione del mezzo di trasporto entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo ed alla presentazione della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione;

 

d) nel caso di riconversione di cui all’art. 3, comma 4, la copia autenticata della fattura delle spese sostenute deve essere allegata alla richiesta.

 

2.Alla richiesta di contributo per la riconversione deve essere, in ogni caso, allegata copia autenticata del libretto di circolazione ed il certificato di proprietà.

 

3. La richiesta di “Contributo per l’abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti”, presentata dalle Comunità Montane ovvero dai Comuni montani, corredata dal provvedimento dell’Organo Esecutivo riferita alla legge regionale in oggetto, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente ed accompagnata da una relazione che deve contenere necessariamente:

 

a) l’indicazione del numero degli studenti e/o lavoratori pendolari per i quali si prevede l’abbattimento delle tariffe di viaggio;

 

b) l’ammontare della spesa presunta riferita esclusivamente al numero dei soggetti beneficiari di cui al predetto punto a);

 

c) l’impegno alla restituzione di eventuali somme erogate e non utilizzate, secondo le disposizioni di cui all’art. 9 delle presenti Direttive nonché all’ erogazione del contributo ai soggetti residenti nel territorio montano di competenza.

 

Art. 6

Graduatoria e concessione dei contributi

 

1. Il” Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano”, accertata ai sensi degli artt. 4 e 5, la sussistenza dei requisiti, la completezza delle domande e della documentazione allegata, predispone ed approva, entro sessanta giorni dal termine di cui all’art. 4, la graduatoria dei soggetti beneficiari, secondo i criteri di cui al successivo art. 7 ed il piano di riparto di cui all’ art. 8.

 

2. Le richieste di contributo per l’acquisto o la riconversione degli autobus e minibus sono ammesse al beneficio fino all’esaurimento delle risorse disponibili, in relazione alla ripartizione di cui all’art. 3. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all’ultima richiesta accolta sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione dell’Ente beneficiario.

 

3. Eventuali economie per mancanza di soggetti beneficiari per l’acquisto o la riconversione di autobus e minibus, devono essere utilizzate per l’abbattimento delle tariffe di viaggio.

 

Art. 7

Criteri per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto o la riconversione di autobus e minibus

 

1.Le Comunità Montane usufruiscono di priorità nell’assegnazione dei contributi.

 

2. La graduatoria dei soggetti beneficiari è formulata secondo i seguenti criteri:

 

a) numero dei comuni partecipanti alla gestione associata del servizio di trasporto per un valore attribuito del 20%;

b) numero dei servizi soppressi nel territorio di competenza ai quali è assegnato il seguente punteggio:

-    ufficio postale – punti 5;

-    scuola dell’obbligo – punti 2;

-           trasporto pubblico – punti 3;

 

per un valore attribuito del 30%;

c) indice medio positivo di disagio della Comunità Montana  ovvero all’indice positivo di disagio del Comune montano, formulati sulla base dei parametri individuati con la D.G.R. n. 798 dell’11/09/2002, in applicazione dell’art. 6 della L.R. 95/2000 per un valore attribuito del 50%.

 

3. In caso di parità di punteggio è data precedenza nella graduatoria al soggetto beneficiario con il più alto indice di disagio.

 

Art.8

 

Criteri per l’assegnazione dei contributi per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti

 

1. Il Comune montano è escluso dalla graduatoria nel caso in cui la Comunità Montana di appartenenza abbia presentato richiesta di contributo al medesimo titolo.

 

2. I contributi sono assegnati agli Enti montani ammessi in relazione alle indicazioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. a), suddividendo l’intero ammontare delle disponibilità finanziarie per il numero complessivo dei lavoratori e studenti pendolari per i quali si prevede l’abbattimento delle tariffe di viaggio e comunque l’ammontare del contributo non può essere superiore alla spesa presunta.

 

 

Art. 9

Erogazione

 

1.  Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede, con proprio atto agli adempimenti conseguenti all’art. 7 ed all’art. 8.                               

 

2. Per l’acquisto o la riconversione di autobus e minibus, il contributo è liquidato previa presentazione, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della concessione, della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione.

 

3. Qualora l’Ente beneficiario non acquisti o non provveda alla riconversione del mezzo di trasporto entro il termine suddetto, il contributo concesso è revocato ed assegnato ad altro soggetto secondo l’ordine della graduatoria.

 

4.Nel caso di riconversione di cui all’art. 3, comma 4, il contributo è liquidato all’atto dell’approvazione della graduatoria.

 

4. Per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, il contributo è liquidato all’atto dell’approvazione del piano di riparto. L’Ente beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione delle spese sostenute, con allegata copia dei relativi documenti giustificativi, entro un anno dalla comunicazione della concessione.

 

5. Le somme erogate per l’abbattimento delle tariffe non utilizzate e non rendicontate entro il termine di cui al comma precedente, devono essere restituite mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a “ REGIONE ABRUZZO – Servizio Tesoreria -  67100 L’AQUILA” dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano- 65100 PESCARA ed al Servizio Bilancio- Via Leonardo da Vinci - 67100 L’AQUILA.