IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro all’esercizio di un impianto mobile di trattamento dei rifiuti a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 4486 del 15/11/04 , citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;  

2)   di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;

3)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

      devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;

-             dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

4)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

6)   di richiamare la ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-             all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

7)   di obbligare il Consorzio  ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e  n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R.  28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art.2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

8)   di obbligare, altresì, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);

9)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti , all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti  e all’Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

11) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

12) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro;

13) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto