IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale del 16 ottobre 1996 n. 94 avente per oggetto “Ordinamento della professione di Maestro di Sci”;

Omissis

Ritenuto pertanto che la richiesta di formulata dalla Scuola Italiana di Sci “SCANNO” possa essere accolta perché  non contrasta le disposizioni emanate in merito dalla l.r. 94/96;

Nell’ambito delle competenze dei Dirigenti di Servizio, stabilite dall’art. 24, L.R n. 77/1999,

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

1)   di autorizzare la costituita Scuola Italiana Sci “SCANNO”, con sede nella medesima località, ad esercitare le proprie funzioni con un numero di maestri di sci inferiore alle 10 unità e comunque non meno di tre, in applicazione e secondo le modalità stabilite al comma 3 dell’art. 18 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94;

2)   di impegnare il direttore della Scuola di Sci “SCANNO” ed i maestri che la compongono, ad  esercitare le proprie funzioni nel rispetto delle norme gestionali della scuola, dettate  dal proprio Statuto;

3)   di stabilire che, in caso pervenga richiesta di costituzione di una Scuola di Sci formata da 10 maestri nella medesima località,  l’autorizzazione concessa con il presente provvedimento sarà  contestualmente revocata al momento della formale autorizzazione all’apertura della nuova Scuola;

4)   di  trasmettere la presente Determinazione al Direttore Regionale ai sensi dell’art. 16 comma 10 della l.r. n. 7/2002, al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Abruzzo ed alla Scuola Italiana SCANNO per informazione, nonché al BURA per la sintetica pubblicazione della stessa;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott Giuseppe SCIULLO