Il dirigente del servizio

VISTA la Legge 25/06/1865, n. 2359;

VISTA la Legge 22/10/1971, n. 865;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTA la Legge 28/01/1977, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 09/01/1979, n. 2;

VISTA la Legge 08/08/1992, n. 359;

VISTA la Legge Regionale 22/08/1994, n. 56;

VISTO il DPR 08/06/2001 n. 327, così come modificato dal D. Lgs 27/12/2002 n. 302;

VISTO il DPR 06/03/1978, n. 218;

VISTA la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art.5 c. 2 lett. a;

e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera commissariale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese, n.290 del 12.11.02, avente per oggetto “Lavori di completamento rete idrica e fognante a servizio dell’Agglomerato Industriale di San Salvo –1° lotto”, con la quale è stabilito che tutti gli adempimenti per le espropriazioni inerenti tali lavori sono accollati all’Impresa appaltatrice “ TULLIO EDIL CALCESTRUZZI srl” di Balsorano (AQ), che vi provvederà in nome e per conto del Consorzio Industriale medesimo;

Vista l’istanza dell’Impresa “Tullio Edil Calcestruzzi srl” protocollata in atti della Giunta Regionale d’Abruzzo al n. 5596 del 20.04.2005, integrata con nota acquisita al protocollo n. 8358 del 15.06.2005, con la quale, in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio Industriale del Vastese, chiede l’emissione del provvedimento di pagamento diretto- previsto dal 3° comma dell’art. 12 della Legge 865/71 – delle indennità dovute agli aventi diritto per l’espropriazione        . degli immobili siti nei Comuni di San Salvo e Cupello (CH) per l’esecuzione dei lavori di completamento rete idrica e fognante a servizio dell’Agglomerato Industriale di San Salvo –1° lotto;

Visto il decreto n. 32 del 31.03.2003, con il quale veniva disposta a favore dell’Impresa “Tullio Edil Calcestruzzi srl” in nome e per conto del suddetto Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CH), l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 29.05.2003;

Visti i termini finali per i LAVORI e le ESPROPRAZIONI fissati, rispettivamente al 29.05.2006 e al 29.10.2005;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini sopraccitati;

Vista la propria determinazione n.89 del 17.06.2004 di pubblicazione con la quale è stato disposto il deposito degli atti presso le Segreterie dei Comuni di San Salvo ( CH ) e Cupello (CH );

Considerato l’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio di che trattasi, giusta certificazione del Comune di san Salvo del 24.01.2005 in atti e certificazione del Comune di Cupello del 11.02.2005 in atti;

Visto l’elenco delle ditte espropriande che hanno accettato le indennità di cui alla citata determinazione;

DISPONE

1.   E’ fatto obbligo al Consorzio Industriale del Vastese  di pagare, previo accertamento della proprietà e libertà dei beni espropriandi, le indennità accettate dalle menzionate Ditte di cui all’allegato elenco,che costituisce parte integrante e sostanziale della presente provvedimento;

2.   Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati;

3.   L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della ricevuta del pagamento effettuato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Elio Iagnemma