Il dirigente del servizio

VISTA la Legge 25/06/1865, n. 2359;

VISTA la Legge 22/10/1971, n. 865;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTA la Legge 28/01/1977, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 09/01/1979, n. 2;

VISTA la Legge 08/08/1992, n. 359;

VISTA la Legge Regionale 22/08/1994, n. 56;

VISTO il DPR 08/06/2001 n. 327, così come modificato dal D. Lgs 27/12/2002 n. 302;

VISTO il DPR 06/03/1978, n. 218;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n.77 ed in particolare l’ art.5, comma 2, lettera a);   

e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’istanza n. 2089 del 12.5.2005 con la quale il Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale del Sangro- Casoli (CH) chiede l’emissione del provvedimento di deposito alla Cassa DD. PP. competente per territorio, delle indennità non accettate, per l’espropriazione degli immobili siti nei  Comuni di Atessa e Paglieta (CH) per i lavori di urbanizzazione primaria nell’agglomerato industriale di Atessa, 2° stralcio: reti idriche- fognanti e tronchi stradali, nei Comparti “Dietro Sevel” e “Zona L.R.65/93”;

Visto il decreto n.287 del 29.8.2000 con il quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 13.11.2000;

Vista la determina n. 41 del 10.11.2003 di proroga dei termini relativi all’espropriazione ed all’occupazione d’urgenza fino al 13.11.2005;

Considerato che i lavori risultano già da tempo ultimati;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini sopraccitati;        

Vista la propria determinazione n. 106  del 4.10.2004 di pubblicazione con la quale è stato disposto il deposito degli atti presso la Segreteria dei Comuni di Atessa e Paglieta  ( CH );

Considerato l’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio di che trattasi, così come comunicato dal Consorzio con la richiamata nota n. 2089 del 12.5.2005 e giusta attestazione dei  Comuni interessati;

Visto il prospetto degli interessati, proprietari dei terreni da espropriare, che non hanno accettato l’indennità stessa, ai sensi dell’art. 12 della citata Legge 865/71;

Ritenuto che, allo stato debba ordinarsi il deposito, delle somme dovute a titolo d’indennità di espropriazione, presso la Cassa DD.PP;

DETERMINA

1.   E’ fatto obbligo al Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale del del Sangro- Casoli (CH) di depositare, presso la CASSA DD. PP., le indennità non accettate, in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.   Gli importi indicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli all’ interessato;

3.                  L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa valutazione da parte della competente Agenzia per il territorio, ai sensi della normativa vigente;

4.   La valutazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge;

5.   L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD. PP..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Elio Iagnemma