LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

Che con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 85/377/CEE del 27 Giugno 1985, sono state emanate disposizioni concernenti la “Valutazione di Impatto ambientale” di determinati progetti pubblici e privati;

Che con il D.P.R. 12.04.1996 “Atto di indirizzo e coordinamento”, sono state emanate, per le Regioni e Province autonome, disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale in attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 Febbraio 1994 n. 146-Legge Comunitaria 1993;

Che con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 97/11/CE del 3 Marzo 1997 sono state apportate modifiche alla predetta Direttiva 85/337/CEE riguardanti, tra l’altro, l’implementazione delle categorie progettuali da sottoporre alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;

Che la Regione Abruzzo con L.R. n. 11 del 3 Marzo 1999 ha recepito il citato D.P.R. 12.4.96, disponendo che con successiva Delibera di Giunta Regionale venissero specificati i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia;

Che con D.P.C.M. 03.09.1999 sono state recepite, in via regolamentate, le disposizioni dettate dalla citata Direttiva 97/11/CE, integrando e modificando le categorie progettuali di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12.04.1996;

Che con D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni sono state disciplinate le finzioni amministrative e le procedure, finalizzate in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti;

Considerato

Che il crescente numero di progetti da esaminare, peraltro, nei termini prefissati dalle precitate norme regolamentari, necessita in genere di istruttorie interdisciplinari;

Che quindi, come già stabilito dall’art. 4 della DGR 119/2002, è necessario acquisire anche supporto tecnico specialistico, per la redazione delle relazioni istruttorie (A.R.T.A. o altri Enti strumentali della Regione);

Che per tali attività professionali, deve essere versato ai medesimi Enti un corrispettivo, che grava sul bilancio dell’Ente Regione;

Che l’onere finanziario derivante dall’espletamento dell’attività istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale, è attualmente a totale carico dall’Amministrazione Regionale, senza alcun onere per il proponente;

Che il Ministero dell’Ambiente e numerose Regioni, hanno previsto spese amministrative istruttorie a carico dei soggetti richiedenti il parere di V.I.A., al fine di compensare i gravosi costi istruttori;

Ritenuto, pertanto necessario dover determinare le spese amministrative istruttorie da porre a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti i pareri di valutazione di impianti, opere o altri interventi, sottoposti alle procedure previste dal D.P.R. 12.4.1996 e segg.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. Storico Architettonici e VIA ha attestato la legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge:

delibera

      di fissare, in considerazione di quanto detto in premessa, i criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all’istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di V.I.A. Regionale ai sensi della D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni nel seguente modo:

      0,5 per mille, desunto da un preventivo di spesa delle opere e delle forniture, allegato al progetto e debitamente firmato dal progettista e dal soggetto proponente;

di stabilire:

che il pagamento dei suddetti costi, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

-    Versamento sul c/c bancario n. 000000040300 presso CARISPAQ ABI 06040, CAB 03601 alla Regione Abruzzo, con la seguente causale “Attività istruttoria per la valutazione di Impatto Ambientale Regionale”;

      che copia della ricevuta di avvenuto versamento, dovrà essere trasmessa all’Ufficio Valutazioni Ambientali, unitamente alla richiesta inoltrata dal proponente;

      che in caso di mancato pagamento, la pratica sarà ritenuta incompleta, determinandone automaticamente l’improcedibilità;

      che sono esonerati dal pagamento degli oneri istruttori, esclusivamente gli interventi per i quali il proponente è la stessa Regione Abruzzo;

      che le somme derivanti dal pagamento di quanto disposto nei precedenti commi, siano acquisite nel bilancio regionale al cap. n. 35005 UPB 03.05.002 e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali con riferimento al cap. 291421 UPB 05.01.016;

      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

      di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e VIA, per la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito internet della Regione Abruzzo http://territorio.regione.abruzzo.it/sra/.